07 giugno 2023

Canapa light: il basso principio attivo pone il fatto in area di insussistenza penale

 



La vicenda giudiziaria ha coinvolto un commerciante di canapa light di Licata.

La perquisizione che le forze dell’ordine ebbero ad operare presso l’esercizio commerciale dallo stesso gestito, portò al rinvenimento di prodotti a base di canapa.

Sulla base di un convincimento meramente presuntivo che si trattasse, in realtà, di derivati della coltivazione di canapa ad alto contenuto di THC e, quindi, idonei – se assunti - a produrre effetti droganti, gli inquirenti non solo provvidero al sequestro dei reperti, ma addirittura all'arresto dell’indagato.

In sede di udienza di convalida, il Gip applicò all’indagato la misura dell’obbligo di dimora.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., annullò il provvedimento e rimise in libertà l’inquisito.

Successivamente la consulenza tossicologica, disposta dal Pm su richiesta dei difensori, ha dimostrato che si trattasse di prodotti contenenti bassissimi livelli di principio atttivo – inferiore ampiamente alla soglia drogante pari a 0,5% - ed alte quantità di CBD (cannabinoide non psicoattivo).

Sulla scorta di questa perizia – per l’esito della quale è trascorso, però, molto tempo – il PM ebbe ad accogliere la richiesta di dissequestro della merce.

In seguito il PM è stata compulsato affinché fosse presentata richiesta di archiviazione, che è stata accolta, pur con motivazioni non del tutto chiare.

Si legge, infatti, che il procedimento viene archiviato per insussistenza del fatto pur essendo “la sostanza sicuramente dotata di efficacia drogante” e si confiscano i residui del maggiore quantitativo.

In realtà, ad avviso di di chi scrive, la formula più corretta per disporre l'archiviazione avrebbe dovuto essere “perché il fatto non sussiste”, proprio perché le risultanze tossicologiche attestano la non offensività della condotta che riguarda prodotti inidonei a produrre efficacia drogante.

Se così non fosse, il fatto sarebbe sussumibile nel reato di cui all’art. 73 co. 4 dpr309/90.

Perplessità suscita anche la previsione della confisca, sia per le ragioni sopra esposte, sia per un motivo assorbente: la merce è già stata da mesi restituita all’avente diritto.

Al link il provvedimento di archiviazione.


Carlo Alberto Zaina - nato nel 1956 a Rimini, dove, dal 1980, è iscritto al locale Ordine degli Avvocati. Esercita la professione come titolare di uno Studio penalista e, negli ultimi 25 anni, anche dopo avere discusso numerosi processi in materia di stupefacenti, si è avvicinato allo specifico tema della cannabis ed a tutte le sue implicazioni. Ha partecipato alla fondazione di due Cp territoriali – quella della Romagna nel 1989 e quella di Rimini nel 2005-. Da tale epoca ho maturato anche la passione di scrivere, pubblicando 4 libri e 3 e-book, oltre a circa 200 note ed articoli. E' stato redattore di ALTALEX, collabora con MISTERLEX ed è stato nel comitato scientifico di DIRITTO.IT; ora scrive sulla sua pagina FB e sulla pagina FB da lui gestita STUPEFACENTI E DIRITTO e collabora con il mensile DOLCEVITA.


Ultima pubblicazione

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

  E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di inci...

I più letti di sempre