Avevamo dato qui l'informazione provvisoria (link).
Pubblichiamo ora la sentenza.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:
- la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell’acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza;
- l’acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado;
- in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.”.