29 ottobre 2024

Se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.

 




Ricorrente: A. O. Relatore: A. Scarcella Data udienza: 26 settembre 2024

Riferimenti normativi: Cost., art. 111, comma settimo; cod. proc. pen., artt. 420-quater, 568, comma 2, 606, comma 1; cod. pen., art. 159.

Ordinanza di rimessione: 23056/2024 della terza sezione penale al link

soluzione

Affermativa. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

28 ottobre 2024

In morte di un inutile formalismo - Impugnazione ed elezione di domicilio: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite






CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE PENALI
INFORMAZIONE PROVVISORIA

 

Questione controversa:
Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione.
Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e deidifensori, deila dichiarazione oelezione di domicilio aifini della notificazione del decreto dicitazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nelsenso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.

 

Soluzione adottata:
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell'art, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire I'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Riferimenti normativi:
Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; legge 9 agosto 2024, n. 114.

25 ottobre 2024

Legittima la revoca, in executivis, della sospensione condizionale anche se il giudice d'appello conoscesse della causa ostativa

Le Sezioni Unite, richiamando l'effetto devolutivo dell'impugnazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: <<è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione>>. (sentenza al link)

Nel caso di specie il 20 luglio 2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato, così non avvedendosi di stare incorrendo in una violazione di legge, poiché l'imputato aveva in precedenza riportato ben cinque sentenze di condanna a pena detentiva per delitto, ottenendo peraltro la sospensione condizionale già in due occasioni.

Il certificato del casellario giudiziale aggiornato era invece agli atti del fascicolo della Corte di appello, la quale il 21 luglio 2017 riformava, avuto riguardo ad altri aspetti, la sentenza di prime cure. Il giudice d'appello non era investito da alcuna censura riguardo alla concessione della sospensione condizionale. 

Con ordinanza del 3 maggio 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena applicata.

La difesa dell'imputato interponeva ricorso, adducendo che il giudice di appello ha il potere di revocare la statuizione di sospensione condizionale della pena, adottata dal giudice di primo grado, quando, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, ritenga che il beneficio sia stato concesso in violazione di legge. Né occorre- ad avviso del ricorrente- affinché il potere di revoca possa legittimamente essere esercitato, che sia stata proposta impugnazione sul punto o che l'esercizio del potere di revoca sia stato sollecitato; e ciò perché il giudice di appello ha il dovere di verificare la correttezza del provvedimento concessorio del giudice di primo grado.

Doveva dunque, secondo l'imputato, ritenersi intervenuta una valutazione, per quanto implicita, del giudice della cognizione che avrebbe impedito un nuovo scrutinio del giudice dell'esecuzione. 

Le Sezioni Unite hanno tuttavia disatteso la censura, enunciando il principio di diritto sopra riportato. 

Tuttavia, non può sottacersi che nella vicenda si appalesano errori dell'amministrazione della giustizia che hanno condotto a revocare un beneficio contenuto pur sempre in un giudicato ad anni di distanza.

Infatti, seppur l'errore del Giudice risalisse al 2015, la revoca del beneficio interveniva in executivis soltanto nel 2023. A fronte del trascorrere del tempo, davvero il cittadino condannato non può in qualche modo fare affidamento su una situazione consolidata ?  Davvero non devono prevedersi forme compensative ?  



24 ottobre 2024

Per escludere la continuazione non basta il difetto di un singolo indice

 

La prima sezione della Corte di cassazione ha rilevato che al fine di escludere il riconoscimento della continuazione il giudce dovrà procedere ad una valutazione complessiva degli indici elaborati dalla giurisprudenza, non potendosi limitare a rilevare il difetto di un solo indice.  (sentenza al link)


23 ottobre 2024

La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio. Termini massimi di durata

 




La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.


22 ottobre 2024

Il provvedimento abnorme non è ricorribile se non vi è interesse a impugnare.


La Corte di Cassazione, pur ritenendo abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo aver ammesso il rito abbreviato, pronunciava sentenza di patteggiamento, ha statuito che il ricorso che deduce il citato vizio è inammissibile in quanto difetta l'interesse della parte. 

La pronuncia manifesta un comprendersi ad opera della Corte sempre meno come organo di legittimità e sempre più come giudice del caso concreto (sentenza al link).   

  

21 ottobre 2024

Separazione delle carriere: 5 domande al Professore Giorgio Spangher

 



Domanda n. 1:  Lei è favorevole alla proposta governativa o immagina altre modalità?

Si possono prospettare soluzioni diverse in astratto.

Su due punti la mia opinione non prevederebbe la parità tra laici e togati e non sono favorevole al sorteggio secco. 

Non sono favorevole a prevedere che l'azione penale si eserciti nei casi e nei modi previsti dalla legge


Domanda 2: l’ordinamento giudiziario può rimanere indifferente al tipo processuale adottato, soprattutto dopo la riforma dell’art. 111 Cost.?

Il csm attuale corrisponde alla visione che il costituente aveva nel 1948 della giurisdizione e del processo penale. Cioè il concetto di autorità giudiziaria che vedeva pm e giudice svolgere l'istruzione sommaria e formale in condizioni omogenee.

Questo virus accompagna ancora il nostro sistema processuale nella fase investigativa ed è stato alla base delle sentenze costituzionali del 1992

Con la riforma dell' art 111 Cost. il sistema ordinamentale non è coassiale.



Domanda 3: A fronte dei paventati timori di soggezione del Pubblico Ministero al potere esecutivo, non è un argine sufficiente la previsione costituzionale dell’art. 104 Cost., che rimarrà invariata, secondo cui “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”?

Sicuramente sì. Del resto l’Anm resterà unita 

Ma io faccio una ulteriore considerazione sul punto.

Ma si può onestamente pensare che una eventuale subordinazione non determinerebbe forti reazioni politiche interne ma soprattutto si può pensare che l Europa le sue istituzioni politiche e giudiziarie resterebbero indifferenti? Pensate alle polemiche con l'Ungheria Israele....



Domanda 4: Un altro rischio che viene spesso invocato contro la separazione delle carriere è quello della trasformazione cui andrebbe incontro il Pubblico Ministero, perdendo la cultura giurisdizionale. Al riguardo Le chiedo un chiarimento: siamo sicuri che attualmente non possa esserci un rischio opposto, cioè un’attrazione del Giudice nella cultura dell’inquisitorietà del requirente?

Infatti  oggi il sistema vede il giudice attratto nella logica inquisitoria e conservatrice delle attività del pubblico ministero.

I più avveduti giudici infatti evidenziamo lo strapotere delle procure e cercano di risolvere il problema con le CD finestre di giurisdizione.

Si tratta di un tentativo parziale e sufficiente  ma che comunque evidenzia la questione di fondo.


Domanda 5: In ogni caso, anche se il Pubblico Ministero dovesse trasformarsi in un “avvocato dell’accusa”, la sua dimensione pubblica non integrerebbe una garanzia contro la violazione dell’imparzialità?

Il pm  svolga il suo ruolo nel rispetto della legge. 

L’elemento essenziale che ci sia un giudice garante dei diritti costituzionali e sovranazionali per l'imputato e le vittime 

Deve essere la politica a definire gli ambiti di competenza


Ultima pubblicazione

La Corte precisa le condizioni per la connessione teleologica idonea allo spostamento di competenza

La Corte di legittimità ha affermato che  << ai fini della configurabilità della connessione teleologica idonea a determinare lo spost...

I più letti di sempre