La Corte di cassazione ha precisato che ai fini della individuazione del giudice competente, per il caso di esecuzione di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere <<si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis>>. (provvedimento al link)
10 ottobre 2024
Separazione delle carriere: 5 domande al Presidente di ANM Palermo- dr. Giuseppe Tango*-.
In conformità allo spirito di questo blog, abbiamo cercato di comprendere le ragioni altrui in ordine alla separazione delle carriere. A tal fine abbiamo posto alcuni quesiti al Presidente della sezione distrettuale dell'ANM di Palermo.
Presidente Tango, muoviamo da una domanda preliminare: ANM è contraria a questa proposta governativa di riforma costituzionale (n.1917 A.C.) oppure alla separazione delle carriere ex se?
R: Come magistratura associata non possiamo che mostrare tutta la nostra ferma contrarietà e non per entrare in logiche di gratuita contrapposizione, ma perché la riforma assume una tale gravità che non possiamo non pronunciarci a difesa dei valori costituzionali – primo fra tutti di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge- che verrebbero certamente intaccati.
In altre parole, ogni volta che sono in
pericolo la nostra Carta Costituzionale, i valori ivi consacrati e le libertà
di tutti i cittadini, l’ANM non può non intervenire, esercitando il diritto,
riconosciuto dalla Costituzione, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nell’ovvio rispetto della potestà legislativa del Parlamento.
Presidente,
ma per voi l’ordinamento giudiziario può rimanere indifferente al tipo
processuale adottato, soprattutto dopo la riforma dell’art. 111 Cost. ?
R: La domanda semmai è un’altra: la separazione delle carriere è necessaria per attuare il modello accusatorio o comunque imposta dall’art. 111 Cost.?
Fermo restando che un modello accusatorio
“puro” è assai difficile da riscontrare anche nelle esperienze concrete
comparatistiche (e quello statunitense, con il quale si guarda con tanta
simpatia, presenta degli elementi ad oggi incompatibili con il nostro sistema,
quale la esistenza di una giuria, il trattarsi di una “giustizia negoziata” e
non di processi, ecc.), l’art. 111 Cost., laddove parla di un giudice “terzo ed
imparziale”, utilizza un’endiadi che indica la neutralità del giudice rispetto
alla “res iudicanda”, scevro da interessi propri e sgombro da convinzioni
precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi.
La verità è che tale rischio va
ridimensionato attraverso il rafforzamento delle garanzie processuali, mentre
non c’entra nulla lo status ordinamentale. Infatti, l’effettiva terzietà del
giudice dipende da dinamiche interne al procedimento: dalla disciplina della
competenza e dai presidi sanzionatori delle incompatibilità; dall’effettività
del contraddittorio; dalla qualità della motivazione; dalla fisionomia dei
controlli in sede di impugnazione.
Detto altrimenti: ci si illude che
intervenendo sull’ordinamento si rafforzi il giudice, il quale, finirà, al
contrario, per essere indebolito.
A
fronte dei paventati timori di soggezione del Pubblico Ministero al potere
esecutivo, non è un argine sufficiente la previsione costituzionale dell’art.
104 Cost., che rimarrà invariata, secondo cui “la magistratura costituisce
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”?
R: Lo sarebbe nell’immediato, ma cosa accadrà con la creazione di un CSM della magistratura requirente?
In tal senso un’analisi lucidissima è stata
compiuta in tempi non sospetti da Vittorio Grevi, il quale metteva in guardia
dal «pericolo di un corpo separato di magistrati del pubblico ministero. Un
corpo di magistrati privi di cultura giurisdizionale e fortemente aggregati, in
sintonia con la mentalità dominante presso gli organi di polizia giudiziaria,
nell’ottica di un ruolo di “avvocati dell’accusa” pressoché aprioristicamente
indirizzati verso l’obiettivo accusatorio».
A quel punto è facile preconizzare che
l’accresciuto ruolo e peso della magistratura requirente costringerà il potere
politico (e non mi sto riferendo necessariamente all’attuale compagine
governativa) ad intervenire nuovamente, per ricondurre la corporazione dei PM
al circuito democratico, verosimilmente sottoponendola all’esecutivo.
Un
altro rischio che viene spesso invocato contro la separazione delle carriere è
quello della trasformazione cui andrebbe incontro il Pubblico Ministero,
perdendo la cultura giurisdizionale. Al riguardo Le chiedo un chiarimento:
siamo sicuri che attualmente non possa esserci un rischio opposto, cioè
un’attrazione del Giudice nella cultura dell’inquisitorietà del requirente?
R: I magistrati, per espressa volontà dei nostri saggi padri costituenti, appartengono allo stesso ordine giudiziario e condividono la medesima cultura della giurisdizione.
Si tratta di un modello che ci invidiano
anche all’estero e che è sicuramente garanzia di maggiore qualità della
giustizia e tutela per il cittadino.
Ritenere che pubblico ministero ed avvocato
ad oggi non abbiano lo stesso peso davanti al giudice è una considerazione
assolutamente errata.
Si tratta di un’argomentazione, che – se
letta in buona fede – non tiene conto del diverso ruolo che l’avvocato ed il
pubblico ministero esercitano: l’avvocato è chiamato a difendere gli interessi
di una parte e cercare la soluzione più conveniente per il suo cliente (a
prescindere dalla colpevolezza o meno), mentre il PM deve in ogni caso
ricercare la verità dei fatti. Se quest’ultimo nel corso delle indagini o
addirittura a processo avviato, si rende conto che non ci sono elementi per
sostenere validamente l’accusa, dovrà chiedere rispettivamente l’archiviazione
o l’assoluzione.
Se addirittura letta in mala fede, si
sarebbe indotti a pensare che l’autore della riforma sospetti che un giudice
possa farsi condizionare nel suo libero convincimento dal rapporto di
colleganza che ha con il PM: il che oltre ad essere estremamente offensivo nei
confronti di chi ha giurato sulla Costituzione, è all’evidenza smentito dai
numerosi procedimenti conclusisi con una assoluzione (nel 2019, per esempio, si
è registrato il 50% delle pronunce di proscioglimento del tribunale monocratico
e il 35% di quelle collegiali; molto più di quanto non abbiano fatto i giudici
francesi, che pur non sono colleghi in senso stretto del PM).
Peraltro, queste considerazioni dovrebbero
a maggior ragione valere per il giudice dell’impugnazione, che rimarrà collega
del giudice di primo grado anche dopo la separazione delle carriere: la loro colleganza
ha mai inficiato l’imparzialità e la terzietà del giudice del controllo? Anche
in questo caso un’analisi accurata dei dati statistici ci restituisce una
realtà ove i giudici di appello non si fanno scrupoli a riformare le sentenze
dei colleghi di primo grado.
La parità tra le parti da garantire –
ribadisco- deve essere semmai quella endoprocessuale attraverso le regole del
processo.
In
ogni caso, anche se il Pubblico Ministero dovesse trasformarsi in un “avvocato
dell’accusa”, la sua dimensione pubblica non integrerebbe una garanzia contro
la violazione dell’imparzialità?
R: Questo ragionamento è agevolmente ribaltabile. Anche adesso è innegabile la dimensione pubblica del Pubblico Ministero, eppure i fautori della riforma sostengono che ciò non sia sufficiente come garanzia contro la (presunta) violazione dell’imparzialità.
In realtà, il rischio è quello di creare un
corpo autoreferenziale di “superpoliziotti”, scevro da qualsiasi potere ed
imbevuto di cultura poliziesca: questo potrebbe essere un problema per la
tenuta democratica del Paese. Basti pensare al caso “Costa”, avvenuto l’anno
scorso in Portogallo, proprio uno dei pochissimi Paesi in Europa ad aver
adottato un modello con due CSM (analogo a quello proposto con la riforma in
questione). In particolare, il premier portoghese si è dimesso in seguito ad
un’indagine, salvo poi scoprire che la Procura portoghese aveva commesso un
errore di trascrizione nelle intercettazioni. È davvero questo il modello che
si vuole seguire, a fronte di raccomandazioni del Consiglio di Europa a favore
dell’unicità della carriera?
In sintesi, laddove in concreto è stato
adottato il modello delineato dalla riforma (con l’istituzione di due CSM) non
si è registrato un risultato significativo in termini di miglioramento della
qualità della giustizia o dei rapporti magistratura-politica.
Il paradosso è che mentre la comunità
internazionale viaggia verso il nostro modello ordinamentale, da noi invece
viene messo in discussione e rischiamo di disperderlo.
* Il Dr. Giuseppe Tango è Presidente della sezione distrettuale dell'ANM di Palermo e Giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo.09 ottobre 2024
Individuazione giudice esecuzione competente: in presenza più provvedimenti, non si tiene conto del proscioglimento per messa alla prova.
La
Corte di cassazione ha precisato che, in presenza di più provvedimenti
emessi da giudici diversi, al fine di determinare il giudice
dell'esecuzione competente, non dovrà tenersi conto della sentenza di
proscioglimento per messa alla prova di cui all'art.
464-septies cod. proc. pen., poichè questa non apre alcuna procedura
davanti al giudice
dell'esecuzione (sentenza al link)
08 ottobre 2024
Sospensione condizionale subordinata a obbligo di demolire. Entro quale termine si deve adempiere ?
La terza sezione penale ha precisato che ove il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive, non fissando però il termine entro cui adempiere, la demolizione <<deve comunque essere eseguita entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, posto che tale termine è desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783 - 01; Sez. 3, n. 22258 del 28/04/2016, Leone, Rv. 267358 - 01, che ha ribadito che "In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che invece opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine)". (provvedimento al link)
Si rammenti che le Sezioni Unite nella sentenza n. 37503 del 2022 avevano affermato che "in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza".
07 ottobre 2024
Le SS.UU. precisano la regola del 270 c.p.p. (edizione 2020-2023)
Il massimo collegio di legittimità è stato adito per risolvere la seguente questione di diritto:
"Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale siano compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data".
"la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal d.I. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137, opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020", rimanendo invece irrilevante la data di iscrizione del procedimento in cui si intenda utilizzare l'esito della captazione.(sentenza al link)
04 ottobre 2024
Reato continuato: concorso di pena detentiva e pecuniaria. Come determinare la pena ?
La Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto espresso dalle SS.UU., secondo cui in tema di <<concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751)>>. (sentenza al link)
03 ottobre 2024
Sostituzione avvocato per abbandono difesa, l'Autorità giudiziaria non deve disporre alcuna notifica all'interessato.
La seconda sezione della Corte di legittimità, in un caso di revoca del difensore di fiducia per abandono della difesa, ha affermato che:
<<la normativa vigente non prevede che, in caso di nomina di nuovo difensore di ufficio a seguito di revoca del precedente difensore di fiducia, l'autorità giudiziaria debba procedere a notificare all'imputato tale deliberazione con conseguente insussistenza della nullità invocata dalla difesa in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen.>> (sentenza al link).
Appare paradossale che una norma volta ad assicurare l'effettività della difesa, prevedendo l'incisiva misura di una revoca ex officio del difensore di fiducia, venga interpretata nel senso che l'imputato non debba essere reso edotto della sostituzione, al fine di potersi attivare per nominare un nuovo avvocato. Nè pare che il richiamo, operato nella sentenza de qua, ad un sostanziale disinteresse dell'accusata verso il processo sposti alcunchè al riguardo.
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