30 dicembre 2025

❌ ❌ MEMENTO : il primo gennaio si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌

Rammentiamo la nuova estensione degli obblighi tramite portale. 

Infra il testo del DM 206/24 nella parte che ci interessa.


Art. 1

Modifiche all'articolo 3

del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 

1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2.
Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409,410 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 del codice procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
3.
Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

29 dicembre 2025

❌ Incostituzionale la nuova disciplina della liberazione anticipata ove non consente di formulare richiesta per ogni semestre ❌

La Corte costituzionale investita del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,  ha ritenuto che <<la disciplina censurata – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – violi il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., e risulti distonica rispetto alla stessa finalità dell’istituto della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale, integrandosi altresì con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, che la costante giurisprudenza di questa Corte deduce dal particolare rilievo costituzionale della libertà personale (sentenza n. 139 del 2025, punto 9.1. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti)>> .

Pertanto la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima».(sentenza al link)

24 dicembre 2025

Buon Natale e Felice 2026

 



Ci fermiamo per le Festività natalizie.

Con l'augurio di un sereno natale e di un felice anno nuovo, rimandiamo le pubblicazioni al 2026. Inizieremo dal 7 gennaio ...

23 dicembre 2025

Rapina impropria e omicidio: ricorre l'aggravante del nesso teleologico!

 



Avevamo anticipato la pendenza della questione al link:

Se, in caso di rapina impropria di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., consumata o tentata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.

la decisione delle sezioni unite (informazione provvisoria in esito all'udienza del 27 novembre 2025): è affermativa


22 dicembre 2025

Prossime dalle sezioni unite in materia di superbonus. Save the date: 26 febbraio 2026

 





Pendono alle sezioni unite e saranno decise all'udienza del 26 febbraio 2026 le seguenti questioni:

(1) Se la costituzione, nella materia dei cc.dd. "Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificaziçmi, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti; sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.;

(2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sia da definire giuridicamente ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., la costituzione di un credito di imposta fittizio mediante l'esercizio dell'opzione per la cessione a terzi, o la costituzione di un credito di imposta fittizio e la sua successiva cessione a terzi, indipendentemente dalla compensazione o riscossione del credito da parte del cessionario, integrino il reato in forma consumata, ovvero in forma tentata.

19 dicembre 2025

Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Rapporti con la cd. “revisione europea” – Indicazione

 



La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni straordinarie, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 628-bis cod. proc. pen., che ha introdotto la “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU”, non residuano spazi di applicazione per la cd. “revisione europea” disciplinata dall’art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

18 dicembre 2025

M.A.E. e immunità: la sentenza della sesta sezione penale

 




PRIMO ABSTRACT

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – Immunità funzionale – Motivo ostativo alla consegna – Configurabilità – Condizioni. La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che l’esistenza di un’immunità funzionale, quale fattore preclusivo alla consegna, non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l’immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza. 

SECONDO ABSTRACT

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – Reato politico – Motivo ostativo – Configurabilità – Esclusione – Ragioni. La Sesta Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ad opera dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la natura politica del reato per cui risulta emesso il mandato di arresto europeo non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna, essendo necessaria, a tal fine, la prospettazione del rischio concreto che dalla sua esecuzione possa derivare un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell’ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità.

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