18 giugno 2025

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina speciale, non senza una punta di scetticismo sulla concreta applicazione che ne avrebbe fatto la magistratura (nostro post al link)

Ricordiamo che la novella ha integrato il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. La modifica non ha riguardato l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13. 

Ciò rammentato, diamo conto di un'interpretazione, consacrata in una circolare della Procura di Monza, secondo cui il dictum legislativo ("le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni"), deve riferirsi  ai singoli target e non alla persona sottoposta al controllo(Circolare al link)

E' evidente che, considerando il numero di possibili comunicazioni intercettabili (ambientali, telefoniche, telematiche), una tale soluzione non riduce il tempo della compressione della segretezza delle comunicazioni.      

17 giugno 2025

Potere querelatorio amministratore di condominio

La Corte di legittimità ha precisato che  <<l'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Breda, Rv. 284991, in fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale)>>.(provvedimento al link)

16 giugno 2025

Condizioni ostative alla RID. La Corte precisa la nozione di frequentazioni ambigue



La IV sezione della Corte di legittimità ha dato sèguito all'arresto nomofilattico secondo cui <<la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco; Rv. 287302; Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498)>>. Nondimeno, la Corte ha precisato che <<dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601)>>. Di talchè- hanno poi chiosato i giudici regolatori-  <<al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840)>>.  (provvedimento al link)

13 giugno 2025

Furto – Aggravante dell’essere stato commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità – Sottrazione del danaro contenuto nella colonnina dei pagamenti self service di un distributore di carburanti – Configurabilità della circostanza – Sussistenza – Ragioni


 

La Terza Sezione penale, in tema di furto, ha affermato che è configurabile l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità nel caso di sottrazione del danaro costituente l’incasso di un distributore di carburanti, contenuto nella colonnina dei pagamenti self service, sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l’oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente.

12 giugno 2025

Concorso circostanze ad effetto speciale e recidiva, illegittimo l'art. 63 c.p.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla». (sentenza al link)

11 giugno 2025

Interesse ad impugnare il differimento facoltativo della pena: NON sussiste


Secondo la Corte di legittimità non può ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale a ricorrere avverso la concessione del beneficio del differimento dell’esecuzione della pena,sebbene l'interessato abbia richiesto la detenzione domiciliare. E ciò perchè dall’eventuale accoglimento dell'impugnazione  deriverebbe una condizione restrittiva deteriore, stante che l'impugnante da libero, diventerebbe sottoposto alla detenzione domiciliare (sentenza al link)

10 giugno 2025

❌Da oggi in vigore la legge di conversione del d.l. sicurezza❌

Il 09.06. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. sicurezza, con entrata in vigore da oggi (Gazzetta al link)

A pag. 52 della Gazzetta si rinviene il testo del d.l. convertito (testo al link)

Pena pecuniaria sospesa ex officio, si può impugnare ?

 

La settima sezione della Corte di legittimità, con riguardo al tema in epigrafe, ha considerato che: 

- l'imputato condannato alla pena pecuniaria della multa, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare la relativa statuizione non motivata in punto di utilità della sospensione condizionale della pena, onde ottenere la revoca del beneficio da cui derivi la lesione di un interesse giuridico qualificato (cfr. Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015, D.U., Rv. 264074 - 01); 

dunque, è ammissibile l'impugnazione avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa d'ufficio, purché l'impugnante alleghi e, se necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità (cfr. Sez. U., n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 - 01; Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 274410 - 01); 

inoltre, la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale (cfr. Sez. 6, n. 644 del 20/12/2016, dep. 2017, Fois, Rv. 268811 - 01; Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, Ercolini, Rv. 258701 - 01) (ordinanza al link)

Antecedentemente la terzia sezione aveva richiamato  una risalente decisione delle sezioni unite <<che, componendo un precedente contrasto di giurisprudenza, ha affermato come la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di, concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo)>> (sentenza al link)

09 giugno 2025

La sentenza delle Sezioni Unite sulla sospensione della prescrizione tra riforma Orlando e Bonafede



Riportiamo adesso con il commento che segue la sentenza delle sezioni unite.

 Qui la sentenza sezioni unite n. 20989/2025

Contesto del Caso

  • Imputato: Angelo Polichetti, accusato di porto ingiustificato di coltello (art. 4 L. 110/1975) a Bitonto il 17 agosto 2017.

  • Procedura:

    • Primo grado (Tribunale di Bari, 1/2/2021): Condanna a 4 mesi di arresto + 750€ ammenda.

    • Appello (Corte di Bari, 1/2/2024): Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo decaduta la sospensione dei termini introdotta dalla L. 103/2017.

  • Ricorso in Cassazione: Procuratore generale di Bari chiede l’annullamento, sostenendo l’applicabilità della sospensione per i reati 2017-2019.

Questione Giuridica Centrale

Se la disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p., comma 2-4, introdotta dalla L. 103/2017) sia stata totalmente abrogata dalla L. 134/2021 o se sopravviva per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.


Evoluzione Normativa Analizzata

  1. L. 103/2017 ("Riforma Orlando"):

    • Sospensione prescrizione per max 1 anno e 6 mesi dopo sentenze di condanna di I/II grado.

    • Applicabile solo ai reati commessi dal 3/8/2017.

  2. L. 3/2019:

    • Modifica l’art. 159 c.p.: sospensione sine die dalla sentenza di I grado fino alla definitività.

    • Entrata in vigore differita al 1/1/2020 (solo per reati successivi).

  3. L. 134/2021:

    • Abroga i commi 2 e 4 dell’art. 159 c.p. (nella versione L. 3/2019).

    • Introduce:

      • Art. 161-bis c.p.: Cessazione definitiva prescrizione alla sentenza di I grado.

      • Art. 344-bis c.p.p.: Improcedibilità per superamento termini nei giudizi d’impugnazione (solo per reati commessi dal 1/1/2020).


Orientamenti Giurisprudenziali a Confronto

  • Tesi Minoritaria (abrogazione retroattiva):

    • La L. 134/2021 abroga in toto la sospensione della L. 103/2017 → si applica il regime più favorevole della L. 251/2005 (nessuna sospensione).

    • Fondamento: principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.).

  • Tesi Maggioritaria (vigenza limitata al periodo 2017-2019):

    • Le modifiche della L. 3/2019 e L. 134/2021 operano solo per reati commessi dal 1/1/2020.

    • La L. 103/2017 resta applicabile ai reati 2017-2019, essendo più favorevole (sospensione limitata vs. cessazione definitiva).


Principali Argomentazioni delle Sezioni Unite

  1. Natura Sostanziale della Prescrizione:

    • Estingue il reato (non l’azione penale), soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 c.p.).

  2. Coesistenza di Regimi Temporali:

    • 2017-2019: L. 103/2017 (sospensione limitata a 1 anno e 6 mesi per grado).

    • Dal 2020: L. 134/2021 (cessazione a I grado + improcedibilità in appello).

  3. Abrogazione della L. 103/2017?:

    • NO: La L. 134/2021 ha abrogato solo la versione dell’art. 159 c.p. *modificata dalla L. 3/2019* (vigente dal 2020), non quella originaria del 2017.

  4. Ragionevolezza del Sistema:

    • La limitazione temporale della L. 134/2021 (solo reati 2020+) è giustificata da:

      • Esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

      • Coordinamento con la riforma del 2019.

      • Tutela degli interessi delle parti (es. vittime).


Decisione Finale

  • Principio di Diritto Affermato:

    *"La disciplina della sospensione della prescrizione di cui alla L. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. Per i reati dal 1/1/2020 si applica la L. 134/2021."*

  • Esito del Ricorso:

    • Inammissibile per sopravvenuta prescrizione (maturata dopo la sentenza d’appello, ma per effetto del regime L. 103/2017).

    • Confermata l’estinzione del reato, ma su basi giuridiche diverse da quelle della Corte di Bari.


Punti Chiave della Motivazione

  • Calcolo Prescrizione nel Caso Concreto:

    • Sospensione di 1 anno e 6 mesi decorrente dal termine di deposito motivazione sentenza I grado (1/2/2021).

    • Termine massimo: 5 anni (contravvenzione) + sospensione COVID (64 gg nel 2020).

    • Prescrizione maturata il 21 aprile 2024 (dopo la sentenza d’appello).

  • Rilevanza Sistematica:

    • Chiarificazione del quadro normativo frammentato, evitando "reviviscenze" di leggi precedenti.

    • Salvaguardia del favor rei attraverso una lettura coerente delle riforme.

Conclusione: La sentenza definisce un riparto temporale netto tra i regimi di prescrizione, respingendo la retroattività delle modifiche peggiorative e valorizzando la natura sostanziale dell’istituto.

06 giugno 2025

PERMESSI DETENUTO PER PERICOLO DI VITA DI UN FAMILIARE O CONVIVENTE: INCOSTITUZIONALE IL TERMINE PER IL RECLAMO

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 30 bis o.p. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all’art. 30 o.p., per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni (pronuncia al link).

05 giugno 2025

RID (riparazione per ingiusta detenzione) e misure sicurezza: indennizzabile la privazione della libertà personale

 



Personali – Riparazione per l’ingiusta detenzione – Applicabilità alla privazione della libertà sofferta in conseguenza della sottoposizione alla misura di sicurezza personale della casa di lavoro – Sussistenza – Ragioni.

La Quarta Sezione penale ha affermato che è indennizzabile ex art. 314 cod. proc. pen., a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, la privazione della libertà indebitamente sofferta per effetto dell’applicazione della misura di sicurezza personale della casa di lavoro, avendo la stessa natura restrittiva.

04 giugno 2025

Circostanze – Mancata contestazione di un’aggravante – Restituzione degli atti al pubblico ministero – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Riconoscimento dell’aggravante non contestata – Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Indicazione.



La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, in assenza della contestazione di un’aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.

03 giugno 2025

LPU SOSTITUTIVO: LA LIBERAZIONE ANTICIPATA è APPLICABILE ? E CHI E' COMPETENTE A DECIDERE ?

 

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, concedeva all'espiando quarantacinque giorni di liberazione anticipata, in relazione alla pena della reclusione applicatagli, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.,  sostituita con la pena dei lavori di pubblica utilità.  

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino interponeva  ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, denunciando violazione di legge, sotto plurimi profili. Un primo profilo lamentava la incompetenza funzionale del Giudice dell’esecuzione ad applicare un istituto, la liberazione anticipata, che l’art. 69, comma 8, ord. pen., attribuisce esclusivamente al Tribunale di sorveglianza. Sotto altro aspetto, la parte pubblica evidenziava come il G.E. abbia applicato un istituto previsto per la pena detentiva, sulla base di una erronea equiparazione alla stessa del lavoro di pubblica utilità, fondata sull’errata lettura dell’art. 76 legge 689 del 1981; quest’ultima norma, infatti, non prevede l’applicazione automatica alle pene sostitutive di tutte le norme dell’ordinamento penitenziario, ma solo di quelle «compatibili». Osservava, tuttavia, il P.M. come «ben difficilmente» possa ritenersi compatibile con la liberazione anticipata il lavoro di pubblica utilità, la cui equiparazione alla pena detentiva ex art. 57 legge 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena. 

La Corte di cassazione, inverstita del superiore ricorso, ha anziutto scrutinato il secondo motivo di censura, logicamente prioritario a quello sulla competenza a decidere sull'istanza. 

Al rigaurdo la Corte di legittimità ha precisato che <<l’evoluzione normativa e sistematica consente ... di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all’interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l’istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione>>.

Ciò premesso, la Corte ha  poi considerato che la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione, per come emerge dalle norme interessate, fa ritenere che non sussiatno motivi di incompatibilità tra il LPU e la liberazione anticipata. concludendo che <<l’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità>>. 

Per ciò che attiene al tema della competenza, i giudici nomofilattici hanno ritenuto <<il dato normativo  inequivoco: ai sensi dell’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69 bis cit, comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato  dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»)>> (sentenza al link)

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