22 dicembre 2022

Caso Palamara: i giudici iscritti ad ANM possono giudicare se l'associazione è parte civile?- di Marco Siragusa


Con un post del 12.12 (al link), avevamo già dato conto della pronuncia della sesta sezione penale della Corte di legittimità in ordine alla ricusazione proposta dall'ex presidente dell'ANM, oggi torniamo sulla medesima pronuncia con alcune annotazioni del Presidente della Camera penale di Trapani. 

La sesta sezione penale della Corte di legittimità ha affermato che nel giudizio di cassazione non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, ove la parte si limiti a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto eurounitario delle conseguenze di fatto derivanti dall’interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un’esegesi generale e astratta della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse suscettibile di rinvio pregiudiziale il quesito se potesse ritenersi terzo e imparziale un collegio giudicante composto da giudici iscritti all’associazione nazionale magistrati, costituenda parte civile nel processo a carico di un imputato, che dalla stessa era stato precedentemente espulso).

La nozione di interesse recepita dall’art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., cui rinvia l’art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., include non solo l’interesse patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale che, tuttavia, sia specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo, invece, assumere rilievo i generici interessi ideologici del predetto, solo indirettamente collegati all’oggetto del procedimento, la cui affermazione sia insuscettibile di tradursi in un vantaggio personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante composto da giudici iscritti all’associazione nazionale magistrati, presentata da imputato in precedenza espulso da tale associazione, costituenda parte civile nel processo).

Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. VI. n.44436/2022 al link


21 dicembre 2022

Perizia – Nomina di un solo perito nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria – Violazione dell’art. 15, comma 1, L. n. 24 del 2017 – Nullità o inaffidabilità dell’elaborato peritale – Esclusione – Ragioni.

 


La Quinta Sezione penale, in tema di mezzi di prova, ha affermato che la nomina, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, di un solo perito e non di un collegio in violazione del disposto dell’art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell’elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.


20 dicembre 2022

Utilizzo in compensazione di crediti di imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 – Crediti sorti in base a presupposti illeciti – Delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 – Configurabilità – Ragioni.

 




La Terza Sezione penale ha affermato che anche i crediti di imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alla disciplina del “superbonus 110%”, possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d’imposta di costi in realtà non sostenuti, al delitto previsto dall’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti.

19 dicembre 2022

Associazione di tipo mafioso – Articolazione periferica radicata in territorio diverso da quello di origine della mafia storica – Competenza per territorio – Individuazione – Fattispecie.




La Seconda Sezione penale ha affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite al di fuori dei territori di origine delle “mafie storiche” e dotate di piena autonomia, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestate l’operatività della struttura e, per l’effetto, si sia realizzata la messa in pericolo del bene protetto. (Fattispecie relativa a “locale” di ‘ndrangheta operante in Roma, la cui costituzione risultava “autorizzata” dall’organismo di vertice calabrese, denominato “provincia”).

Scarica la sentenza, Cass. pen., Sez. II, n. 45584/2022 al link


16 dicembre 2022

15 dicembre 2022

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dichiari ex officio una nullità relativa


 

Con la sentenza n. 46122 (ud. 30.11.2022-  dep. 7.12.2022) la Corte di legittimità ha eslcuso l'abnormità della ordinanza con cui il Tribunale, ex art. 452 c.p.p., abbia restituito, pur in assenza di eccezione di parte, gli atti al Pm per difetto delle condizioni per procedere al rito direttissimo. Al riguardo la Corte ha considerato che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né esso  produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale.

14 dicembre 2022

L'inammissibilità del ricorso cede all'effetto estensivo.


 

La settima sezione della Corte di legitimità con la sentenza n. 45781, a fronte di un ricorso inammissibile e di un'impugnazione del concorrente nel reato che correttamente deduceva la prescrizione del reato ante pronuncia di appello, ha affermato che <<l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente>>. sentenza al link

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