19 novembre 2021

Commette reato chi crea un falso profilo social Instagram (Tribunale di Trieste, sentenza 24 maggio 2021 n. 681)



L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 494 c.p. perché "al fine di procurarsi un vantaggio, induceva la persona offesa - affetta da disabilità intellettiva di media gravità; ritardo mentale di media gravità con invalidità certificata ex L. n. 289 del 1990 - presentandosi come Crystal AMORE di 20 anni, utilizzando come sua immagine nei profili social la foto di un adolescente (suo figlio C.S. nt. (...)) e conducendo con la stessa una relazione a distanza in cui le chiedeva di inviarle delle foto e di compiere atti sessuali".

Si legge in sentenza:

<<L'imputato si era presentato alla persona offesa, che è affetta da disabilità intellettiva di media gravità, come un adolescente di vent'anni, postando sui social l'immagine del proprio figlio C.S. e a causa di questa relazione, con l'odierno prevenuto, che la stessa credeva fosse il di lui figlio, la persona offesa minacciava persino il suicidio.

Ad avviso del tribunale, possono senz'altro ravvisarsi tutti gli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona ipotizzato dall'accusa. E, invero, la sostituzione della propria all'altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un'altra persona. La giurisprudenza ha recentemente ammesso che il reato possa pacificamente commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete. Parimenti, è considerata punibile anche la condotta di chi, utilizzando i dati ed il nome altrui, crei un falso profilo sui social network, usufruendo dei servizi offerti, procurandosi i vantaggi derivanti dall'attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l'intrattenimento di rapporti con altre persone ed il soddisfacimento della propria vanità, e ledendo l'immagine della persona offesa (Cass. pen. n. 25774/2014)>>.

Scarica la sentenza del Tribunale di Trieste n. 681/2021 al link

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