30 novembre 2021

Minorata difesa: non rileva solo il "dato notturno". Le Sezioni Unite impongono l’effettività della minorata difesa



Le Sezioni Unite (sentenza n. 40275/2021 al link) della Corte di cassazione hanno affermato che: - ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61, primo comma, n.5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato; - la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

Ultima pubblicazione

Reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all’autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell’imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Terza Sezione penale, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, ha affermato che integra la contravve...

I più letti di sempre