29 novembre 2021

Normativa pandemica: la Sesta sezione prova a mettere ordine alla confusione del Legislatore. Non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto legge



La Sesta sezione penale (sentenza n. 40287/2021 al link) ha affermato che, ai fini del computo del termine di presentazione della richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza, che l’art. 23, comma 6, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, fissa, per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso, in cinque giorni da tale data, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 172 cod. proc. pen. e 155 cod. proc. civ. - secondo il quale, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto medesimo.

Ultima pubblicazione

La Corte costituzionale davanti al reato commesso in crisi di astinenza.

La Corte costituzionale, per come risulta da apposito comunicato, ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice ...

I più letti di sempre