05 novembre 2021

Lancio di cose pericolose e manifestazioni sportive. Sentenza n. 37934 ud. 10/09/2020 - deposito del 22/10/2021




La Terza sezione penale ha affermato che, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377, le “manifestazioni sportive” tutelate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 si identificano nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività specificamente “previste” dalle federazioni sportive e dalle organizzazioni ed enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ovverossia inserite in un programma, definito nelle sue coordinate spazio-temporali, riferibile ai predetti soggetti, pur se non organizzate e gestite dagli stessi, non essendo pertanto sufficiente che le stesse attengano ad una delle discipline sportive previste in generale da una qualsiasi federazione/ente/associazione. (Fattispecie relativa al reato di lancio di cose pericolose ex art. 6-bis della legge n. 401 cit., commesso in occasione della premiazione di un torneo dilettantistico di calcio a cinque organizzato da pubblici esercenti).

Ultima pubblicazione

Sostituzione avvocato per abbandono difesa, l'Autorità giudiziaria non deve disporre alcuna notifica all'interessato.

  La seconda sezione della Corte di legittimità, in un caso di revoca del difensore di fiducia per abandono della difesa, ha affermato che...

I più letti di sempre