13 marzo 2024

Ultimissime dalle sezioni unite (info provvisoria): le comunicazioni "estere" sono documenti utilizzabili? Quale procedura?

 






Questione controversa:

a) Se il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen, o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove.

b) Se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine.

c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine.

Soluzione adottata:

primo quesito: il trasferimento di cui sopra rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;

secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale

terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.






12 marzo 2024

Sezioni Unite Informazione provvisoria: sussiste continuità normativa tra il delitto di millantato credito e quello di traffico di influenze?

 




Questione controversa:

Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019.

Soluzione adottata:

negativa.





11 marzo 2024

SS.UU.: Sentenza di patteggiamento – Sospensione condizionale della pena – Mancata subordinazione agli obblighi, concordati dalle parti, di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.

 



Ci eravamo già occupati della questione (link), anticipando l’informazione provvisoria con la quale, all’udienza del 28 settembre, le Sezioni Unite avevano statuito che:

Questione controversa:

Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione ala subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell’accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165,comma quinto,cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati.

Soluzione adottata:

Negativa, in quanto I'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi:

Cod. pen.; artt. 163,165; cod. proc. pen., artt. 444, 448, comma2-bis.

Sono state ora depositate le motivazioni della sentenza.


L’esito in sintesi

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena.

08 marzo 2024

Ma il termine per comparire in appello è di 20 o 40 giorni ?



L'art. 601 c.p.p., ante riforma c.d. Cartabia, stabiliva in giorni venti, il termine minimo intercorrente tra la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e la data per l'udienza di comparizione. Successivamente l'art. 34, comma 1, lett. g) del d.lgs. 150/22 ha esteso tale termine a giorni 40.

Nell'impianto normativo originario del decreto legislativo testé citato, l'art. 94 2 co. prevedeva, attraverso il rimando ad altra disposizione legislativa, che la novella si applicasse a decorrere dal 31.12.2022.

Sennonchè, il 30.12.2022, il d.l. 162/2022 sostituiva radicalmente l'articolo 94 2 co. cit., che pertanto, nella nuova versione, disponeva soltanto il protrarsi, originariamente sino al 30.06.2023, della c.d. disciplina pandemica dell'appello cartolare. Tuttavia il medesimo d.l. n. 162 contestualmente aggiungeva al d.l.vo 150 un articolo 99 bis, con cui si stabiliva che tale decreto legislativo entrasse in vigore il 30.12.2022, salvo espresse deroghe. 

A fronte di sì articolato quadro normativo, la Corte di legittimità ha offerto due diverse soluzioni riguardo alla vigenza del novello art. 601 c.p.p., per ciò che attiene al termine a comparire. 

Secondo un primo indirizzo, di cui è espressione sezione II, ric. Delle Fratte,(sentenza al link), nonché sezione III, ric. Dottore, (sentenza della III sezione al link) e sezione IV, ric. Toto, (sentenza IV sezione al link), successivamente al 30.12.2022, il termine a comparire è pari a 40 giorni, rimanendo al riguardo irrilevante la proporga della disciplina c.d pandemica, di cui all'art. 23-bis della Legge .n. 176 del 2020.

Diversamente, altro arresto della citata sezione II, ric. Chiacchio, si è posto in consapevole antitesi con il precedente indirizzo. In particolare i giudici di legittimità hanno rilevato che nel caso di specie nessuna norma transitoria disciplina la questione, di talché la stessa andrebbe risolta secondo il principio di diritto espresso dalle SS.UU. Lista (SS.UU. 27614/2007), a mente delle quali, in tema di impugnazioni, in difetto di specifiche norme transitorie, il principio tempus regit actum opera con riferimento al momento della pronuncia della sentenza impugnata, sicché vanno applicate le norme all'epoca in vigore. In conseguenza di tale argomento, la Corte ha ritenuto che il termine a comparire fosse pari a 20 giorni e non a 40, nonostante la notifica del d.c.g. sia intervenuta successivamente al 30.12.2022 (sentenza al link).

07 marzo 2024

La settima sezione pone rimedio a errori a catena


Nel caso di specie il ricorrente lamentava, ex aliis, che la pronuncia di condanna era intervenuta per più violazioni, poste in continuazione, dell' art. 75 D.l.vo 159/2011, lì dove però vi era un unico episodio contestato.

La settima sezione ha accolto il ricorso, rilevando che <<era ... ascritta una sola violazione, come può AGEVOLMENTE evincersi dalla lettura del capo di imputazione trascritto nella sentenza impugnata>>.(sentenza al link)

Ma se la fondatezza della censura poteva agevolmente cogliersi dalla semplice lettura del capo di imputazione, inquieta la catena di errori in cui sono incorsi il Tribunale, la Corte di appello e lo spogliatore che ha inviato il ricorso alla sezione stralcio

06 marzo 2024

Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

 


 Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

Scarica la sentenza al link


05 marzo 2024

Ricorso per cassazione – Proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità.

 


La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Invero, il combinato disposto degli artt. 610 V co. bis, 591 e 581 c.p.p. rende tutt'altro che pacifica la soluzione adottata dalla Corte ed una cultura ispirata al favor impugnationis avrebbe dovuto indurre ad adottare una soluzione opposta a quella che comprime il contraddittorio.  

Scarica la sentenza 48000/2024 al link 

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