30 aprile 2024

Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Prospettazione, in sede di trattazione dinanzi al giudice di legittimità, di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito – Possibilità – Esclusione

 



La Seconda Sezione penale, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod.  proc. pen., ha affermato che, in sede di trattazione dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentita alle parti la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e formanti oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione.

Scarica la sentenza n. 8805/2024 al link

29 aprile 2024

❌informazione provvisoria ❌ UTILIZZABILITA' DELLE INTERCETTAZIONI





Il tema era il seguente:

Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data.

Pubblichiamo l'informazione provvisoria.

Soluzione adottata: 
la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020. 




26 aprile 2024

L’ottenimento di incarichi a mezzo agenti o procacciatori, in cambio di una percentuale sui compensi

 

Costituisce violazione dell’art. 37 cdf (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi.
La sentenza del CNF al link 

23 aprile 2024

L'effetto estintivo del patteggiamento non consente di godere di ulteriori sospensioni condizionali



La corte di legittimità si è pronunciata su un ricorso con cui si lamentava che i giudici territoriali avessero  erroneamente subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen.. Al riguardo la difesa rilevava che l'imputato aveva sì già usufruito una prima volta del beneficio della sospensione in questione, ma in sede di patteggiamento e per un reato per il quale era maturata  l'estinzione anche degli effetti penali, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. Di talchè- ad avviso del ricorrente- la nuova sospensione condizionale non andava subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.. In sostanza, una volta estinto ogni effetto penale non si sarebbe dovuto tener conto neppure della precedente sospensione. 

I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto inammissibile la censura. Invero <<la precedente sospensione condizionale, ..., rileva ai fini della reiterazione del beneficio, pur essendo stata concessa in sede di "pena patteggiata">>. Al riguardo la Corte ha considerato che << ... in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva (nel caso di specie il precedente patteggiamento aveva riguardo ad una pena detentiva), con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163, c.p., circa la concedibilità di un secondo beneficio>>.  (sentenza al link)

22 aprile 2024

Personali – Arresti domiciliari – Trasgressione non lieve alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli stessi – Conseguenze – Revoca obbligatoria della misura autocustodiale con ripristino della custodia in carcere – Obbligo per il giudice di valutare previamente l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo – Sussistenza – Esclusione.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenute di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dal ripristino della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.

19 aprile 2024

Si pronunceranno le sezioni unite il prossimo 30 maggio: revoca in executivis della condizionale?




Pende alle sezioni unite, e la decisione è attesa per il prossimo 30 maggio, la seguente questione:
Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio.

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