10 novembre 2025

MAE: Persona richiesta in consegna – Gravità delle condizioni di salute – Rifiuto della consegna – Possibilità – Limiti – Ricorribilità per cassazione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello quale giudice dell’esecuzione – Sussistenza.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che la Corte di appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui, a seguito della decisione che l’abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa espone la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute.

08 novembre 2025

Separazione delle carriere: alcune domande ad Ettore Grenci*.




Il collega Ettore Grenci, del foro di Bologna, ha recentemente sottoscritto, congiuntamente ad altri Avvocati di cultura progressista, un appello a tutta la politica, ma in particolare alle forze di opposizione, a non alimentare l'equivoco che i fautori della separazione delle carriere siano nemici della magistratura e della Costituzione e comunque strenui sostenitori dell'attuale maggioranza di Governo, auspicando che si moltiplichino le occasioni di confronto sul merito della Riforma. Abbiamo raccolto l'auspicio dei colleghi, ponendo ad Ettore, che ringraziamo, alcune domande.        


1     1) Ettore, perché sei favorevole alla separazione delle carriere?

Anzitutto grazie per questa occasione di confronto.

La risposta, per quanto mi riguarda, è semplice: per dare concreta e piena attuazione al sistema accusatorio introdotto con il codice di rito dell’88 ed alle garanzie che esso prevede per tutti coloro che si trovano a subire un processo penale. Non è un caso se in tutti i paesi in cui vige un sistema autenticamente accusatorio è sempre prevista una netta separazione tra organo inquirente ed organo giudicante. E non è un caso se questo era anche la prospettiva - non potutasi realizzare in quel frangente - di uno dei padri del nostro codice, Giuliano Vassalli.

     2)  I sostenitori del NO paventano il rischio che il PM perderebbe la cultura giurisdizionale, fin qui condivisa col Giudice, trasformandosi in un “superpoliziotto”. Ravvisi il rischio di una deriva del genere?

La risposta è in qualche modo collegata a quella precedente. Anzitutto dovremo sforzarci di comprendere che questa riforma non ha al suo centro il PM, ma il Giudice. In buona sostanza, non dobbiamo chiederci cosa potrebbe diventare il PM, che ne sarà della sua cultura giurisdizionale, ma cosa porterà alla cultura giurisdizionale dell’unico organo che deve esercitare la giurisdizione, ovvero il Giudice. Non sarà un effetto immediato, ma sono ragionevolmente convinto che nel tempo si realizzerà un ulteriore rafforzamento della cultura giurisdizionale della nostra magistratura giudicante, con l’auspicabile effetto che – così definite le rispettive posizioni processuali - anche la magistratura requirente si “contamini” di questa cultura per realizzare, con maggiore efficacia ed effettività, le proprie funzioni ed i propri scopi.

Aggiungerei, per concludere, che quel rischio che in molti paventano non esiste nella misura in cui il Pubblico Ministero agisce nell’ambito dei poteri tassativamente definiti dalle regole del codice di rito e dalla Costituzione, il cui rispetto è di per sé garanzia contro ogni forma di potenziale degenerazione inquisitoria.  

       3) Non ti pare che l’insistenza su una cultura condivisa tra PM e Giudice, in controluce manifesti una qualche impronta inquisitoria?

Ribadisco: l’unica cultura che deve essere condivisa è quella del rispetto della Legge e delle garanzie, che unisce non solo Giudici e PM ma anche l’Avvocatura. Il perimetro entro il quale si giudica un imputato è quello dettato dal codice di rito e dalle sue regole, nel rispetto dei diritti dei cittadini, punto.

Ma non mi voglio sottrarre alla tua domanda: sono convinto che tanto più si insiste sull’idea di  “necessaria vicinanza” tra organo inquirente e organo giudicante, tanto più ci si allontana dall’idea di sistema accusatorio a cui si ispirava il Legislatore sia nel 1988, con il nuovo codice processuale, sia nel 2001 con l’introduzione dell’art. 111 nella nostra Costituzione.

4) Restiamo ai lamentati rischi della revisione costituzionale: si sostiene che la separazione delle carriere sarebbe inutile, sia perché l’elevato numero di assoluzioni dimostrerebbe l’indipendenza dei Giudici, sia perché riformare i rapporti tra le due autorità giudiziarie non inciderebbe sui veri mali della giustizia. Che ne pensi ?

Chi sposta il piano dell’attenzione sui c.d. “mali della giustizia” lo fa nella consapevolezza di distogliere l’attenzione dal tema centrale della riforma, che non è, non può e non vuole essere quello di “curare” tutti i mali che affliggono il sistema giudiziario italiano, ma di garantire a tutti i cittadini un Giusto processo davanti ad un Giudice terzo ed imparziale. Se riusciremo in questo intento, avremo semplicemente dato concretezza ed attuazione ad un principio previsto dalla nostra Costituzione, che già di sé mi pare essere un nobile obiettivo, e dunque un “bene” per la Giustizia nella sua più alta accezione.

Quanto al numero delle assoluzioni, potrei obiettare che oggi esso è potrebbe essere il frutto di indagini condotte in maniera non efficace, ovvero dalla mancanza di una efficace verifica delle stesse nel momento in cui ci si trova al bivio tra la scelta di esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.

Ma potremmo anche immaginare che in un futuro, con un Giudice nettamente separato dal pubblico ministero, e dunque con una maggiore enfatizzazione della sua terzietà, le assoluzioni potrebbero essere ancora superiori ai numeri attuali. Ma siamo nel campo delle ipotesi, e dunque da prendere con tutte le cautele del caso, soprattutto per il rispetto che dobbiamo alle migliaia di persone oggi sottoposte a processi penali, magari detenute, tutte presunte innocenti, sulle cui speranze non è consentita alcuna forma di speculazione.

Voglio però aggiungere che le stesse cautele andrebbero prese da chi invece propone come verità assolute scenari futuri che non solo sono tutti ancora da dimostrare, ma che non sono neanche ipotizzabili sulla base di quanto scritto oggi nel testo della riforma, come ad esempio il tanto paventato rischio di “scivolamento” del PM sotto il controllo dell’esecutivo.

5) Guardiamo ad uno specifico aspetto della riforma. L’articolo 104 della Costituzione revisionato prevede che i componenti togati dei due organi di autogoverno siano estratti a sorte, secondo le procedure previsti dalla legge. Vorrei chiederti se condividi il ricorso al sorteggio quale metodo di scelta dei componenti del doppio “CSM”.  

Come sai, la proposta di Legge costituzionale di iniziativa popolare sulla quale l’UCPI ha raccolto oltre 70.000 firme, non prevedeva il sorteggio come modalità di scelta dei componenti togati dei due organi. D’altra parte, però, non vedo nulla di particolarmente sovversivo nella previsione di un sorteggio, per alcune semplici ragioni.

Anzitutto mi stupisco delle critiche da parte dell’ ANM su questo sistema, atteso che esso valorizza e qualifica la figura di tutti i magistrati italiani, le cui capacità, preparazione e competenza sono considerati tali da garantire di per sé la loro migliore rappresentanza.

Va poi chiarito un punto, che purtroppo pare sfuggire nel dibattito pubblico e soprattutto nella narrazione proveniente proprio dalla magistratura associata: il CSM è un organo di rilevo costituzionale, non è un organo politico rappresentativo, come appunto l’ANM. La differenza è fondamentale per comprendere come in questi anni si sia venuta a creare all’interno del CSM quella degenerazione correntizia i cui scandali hanno leso l’immagine non solo del Consiglio ma di tutta la magistratura italiana, minando fortemente la fiducia dei cittadini per essa.

 Forse il sorteggio non annullerà del tutto i rischi che tali degenerazioni si possano verificare nuovamente in futuro, ma certamente li limiterà significativamente. E questo credo sia un bene per tutti, in primis  per la stessa magistratura.

6) Ettore, recentemente, con altri colleghi, hai reso manifesta la tua cultura politica, perché trovi sbagliato il riferimento operato da alcuni oppositori della revisione ad una riforma di destra?

C’è una larga parte di Avvocatura che si ispira ad ideali politici di sinistra e che non intende assistere passivamente alla narrazione per cui questa sarebbe una “riforma di destra”, o di questa destra, o un regalo postumo a Berlusconi, fino ad arrivare a chi vaneggia della realizzazione del Piano di rinascita democratica P2 di Licio Gelli.

Se solo questo Paese avesse un po' di memoria storica – e, in questo caso, se ne avesse il principale partito della sinistra italiana oggi all’opposizione - dovrebbe ricordare, ad esempio, che il partigiano socialista Giuliano Vassalli era favorevole ad una netta distinzione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, come lo era d’altra parte anche Giovanni Falcone.

Dovrebbe anche ricordare che l’art. 111 Cost. nacque da una proposta unitaria dell’allora PDS e di Forza Italia, ed in particolare dai Senatori Cesare Salvi e Marcello Pera. Ed è proprio Cesare Salvi a ricordare, in una recente intervista, che nel referendum abrogativo sulla responsabilità dei giudici del 1987 il PCI si schierò per il sì, aggiungendo al ricordo una frase di Aldo Tortorella, dirigente della sinistra comunista: “Dobbiamo affrontare la questione della giustizia non come diritto di un ceto ma come tutela del cittadino”.

Ecco, credo che sia questo l’ideale che dovrebbe oggi indurre anche la sinistra ad una posizione favorevole sulla riforma.

Permettimi anche di dire che trovo molto grave – e anche per questo ho inteso manifestare il mio pensiero in quel documento che citavi - che si utilizzi la Carta costituzionale come clava propagandistica per colpire chi ha posizioni diverse sulla riforma, additandoli a “nemici della Costituzione”, in una assurda divisione tra chi ne è vero tutore è chi non lo è.

 Come avvocati sappiamo bene cosa vuol dire difendere la nostra Costituzione: lo facciamo ogni volta che entriamo in un’aula d’udienza per difendere la presunzione d’innocenza, la libertà personale, lo stesso diritto di difesa, magari nella difesa d’ufficio di qualcuno che non vedremo mai, oppure che non ha altri che noi a tutelarlo da un abuso di potere o a garantirgli un ultimo brandello di dignità davanti all’autorità dello Stato.

Quindi sì, una cultura di sinistra non è affatto contraddittoria rispetto alla convinzione che si possa, anzi si debba, riformare l’ordinamento giudiziario con una chiara e netta distinzione tra chi giudica e chi accusa, salvaguardandone sempre l’autonomia e l’indipendenza.

7) In un’intervista pubblicata su “Il Dubbio” del 10 ottobre scorso, il prof. Giorgio Spangher ha lamentato il pericolo, in caso di vittoria del “NO”, di una legittimazione politica della magistratura. Che ne pensi ?  

Su questi temi le parole del Prof. Spangher vanno sempre ascoltate e considerate con attenzione, non solo perché a pronunciarle è uno tra i più grandi studiosi contemporanei del processo penale, ma anche per la profonda conoscenza del nostro ordinamento giudiziario che gli deriva anche dall’aver rivestito il ruolo di componente laico del CSM.

Quello che personalmente mi preoccupa - e mi preoccuperebbe maggiormente se fossi un magistrato - è che, al di là di scenari futuri, vedo questo pericolo affacciarsi sempre più nell’attualità.

Ingaggiare oggi una battaglia politica (o, peggio, ideologica) non solo contro questa riforma ma anche contro chi la propone, proporre l’idea di una divisione in tifoserie di amici e nemici della Costituzione, prefigurare scenari apocalittici di possibili derive autoritarie qualora vincesse il “si” al referendum, e magari avvicinandosi pericolosamente a posizioni e strategie di partiti politici che ne sono oppositori, sono di per sé scelte e comportamenti che, inevitabilmente, comportano un concreto rischio di delegittimazione. Non si può infatti non scorgere il pericolo che, così facendo, si finisce per accreditare l’idea di una magistratura che si trasforma essa stessa in partito politico, con un inevitabile pregiudizio non solo alla sua immagine davanti ai cittadini, ma soprattutto a quella indipendenza ed autonomia che con così tanta forza proprio la magistratura invoca quali principi irrinunciabili che la riforma metterebbe in pericolo.

Parimenti intollerabile, a parti invertite, è la delegittimazione della Magistratura da parte della Politica, magari quando si è al cospetto di una sentenza non gradita. Su questo l’Avvocatura ha sempre fatto sentire la propria voce, pretendendo il rispetto dei ruoli e delle funzioni, e anche manifestando solidarietà a singoli magistrati talvolta coinvolti in campagne mediatiche denigratorie.

In questo senso, credo si imponga, per la stessa tenuta democratica del Paese, uno sforzo comune per riaffermare la centralità e l’importanza del principio della separazione dei poteri, e dunque per orientare in questa direzione le scelte e i comportamenti delle parti che li rappresentato.

Partendo da questa fondamentale premessa, occorre poi urgentemente riportare la discussione su questa riforma su un piano tecnico, certamente anche con il linguaggio semplice della politica, ma sfrondandola da qualsiasi strumentalizzazione ideologica o propagandistica. Se non sarà così, finiremo per snaturare lo strumento referendario ed il suo significato di straordinaria occasione di democrazia diretta. E a quel punto la delegittimazione riguarderà tutti, perché riguarderà la stessa idea di democrazia. 


 (*) Ettore Grenci: Avvocato del Foro di Bologna, Referente della "Commissione diritti umani e carcere" del COA di Bologna, Componente dell’osservatorio Corte Costituzionale UCPI, responsabile della scuola territoriale della CP di Bologna.

07 novembre 2025

Impugnazioni - Terzo interessato che deduca l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione – Rimedio esperibile – Individuazione.

 


La Sesta Sezione ha affermato, in tema di confisca, che il terzo interessato, che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione, non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, posto che l’emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto, ma può attivare l’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.

06 novembre 2025

Rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa: ricorribile anche per cassazione - SS.UU. del 30/10/2025 R.G. n. 4108/2025

 





Avevamo anticipato la pendenza della Questione (link):

Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi.

Diamo ora notizia della Decisione del 30/10/2025

Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

05 novembre 2025

Vi sono limiti al potere di integrazione officiosa del 441 comma 5 c.p.p.?

 

La Corte di cassazione è stata adita con un ricorso a mezzo del quale, la difesa lamentava che l'integrazione probatoria, disposta in sede di giudizio abbreviato, <<avrebbe violato il divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (come affermato, ad esempio, da Sez. 3, n. 33939 del 16/06/2010, Anzaldo, Rv. 248229)>>. Infatti- ad avviso del ricorrente- il giudice <<avrebbe ricercato un nuovo impianto accusatorio del tutto avulso dallo stato degli atti>>, così sostituendosi al pubblico ministero <<nella ricerca di elementi di prova idonei a verificare (e non già a confermare) se l'imputata abbia commesso il reato contestato>>. Sulla scorta di tali preemesse i difensori allegavano l'inutilizzabilità delle prove assunte nel corso dell'integrazione probatoria. 

 La Corte, pur ritenendo infondata la doglianza, ha <<escluso che il giudice possa seguire un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle parti e risultanti già dagli atti>>, all' uopo, richiamando Sez. 5, n. 15124 del 19/3/2002, Ranieri, Rv. 221322.

Tuttavia i giudici di legittimità hanno ribadito che:

- il ricorso del giudice dell'abbreviato ai poteri istruttori di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., richiede non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto nessuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l'incompletezza di essa e che le lacune debbano essere colmate per l'acquisizione non di un qualsiasi elemento, ma solo di quelli necessari per decidere (si vedano, tra molte: Sez. 3, n. 20237 del 7/2/2014, Casalati, Rv. 259644; Sez. 3, n. 12842 del 16/1/2013, Gambarini, Rv. 255109; Sez. 5, n. 36335 del 30/4/2012, R., Rv. 254027);

- l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dadivieto lla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria; conf. Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv. 264407) (sentenza al link)

04 novembre 2025

Conflitto e cautela: Il dilemma della competenza che paralizza la libertà - La questione alle Sezioni Unite (udienza fissata al 15 gennaio 2026)

 



Abstract


L'ordinanza (al link) della Corte Suprema di Cassazione (Prima Sezione Penale) affronta una questione di conflitto di competenza in materia di misure cautelari e giurisdizione territoriale
Il nodo giuridico centrale è stabilire se sussista un conflitto negativo di competenza nel caso in cui un giudice, pervenutogli il fascicolo a seguito della declaratoria di incompetenza di un altro giudice, prima disponga una misura cautelare (per evitarne la decadenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.) e successivamente sollevi conflitto, dichiarandosi a sua volta incompetente.

La Corte rileva un profondo e irriducibile contrasto giurisprudenziale al proprio interno tra due orientamenti opposti:

L'Orientamento Prevalente: Nega la sussistenza del conflitto. L'adozione della misura cautelare da parte del secondo giudice costituisce una dichiarazione implicita di competenza, che fa cessare il conflitto e consente al procedimento principale di proseguire.

L'Orientamento Minoritario/Recentissimo: Ammette il conflitto. Il provvedimento cautelare è un atto meramente interinale e urgente per tutelare la libertà personale, che non impedisce al giudice di contestare la propria competenza. La doppia declaratoria di incompetenza crea uno stallo procedimentale superabile solo con l'intervento della Cassazione.

Alla luce di questo contrasto, che investe principi fondamentali in tema di riparto di competenza e libertà personale, la Prima Sezione Penale non decide nel merito e rimette il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché forniscano un'indirizzo interpretativo autorevole e uniforme.

Parole Chiave: Conflitto di Competenza, Misure Cautelari, Articolo 27 Codice di Procedura Penale, Giudice Naturale, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Stallo Processuale.


**Sintesi dell'Ordinanza della Corte di Cassazione Penale - Sez. I - n. 2526/2025 (A.I)**


 **1. Oggetto della Questione**

L'ordinanza si occupa di risolvere un **conflitto negativo di competenza** sollevato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Alessandria. La questione giuridica centrale è la seguente:


 Se sussista conflitto negativo di competenza quando un GIP, ricevuti gli atti a seguito della dichiarazione di incompetenza di un altro giudice (che aveva applicato misure cautelari in via provvisoria), prima applichi a sua volta una misura cautelare (ex art. 27 c.p.p.) e poi sollevi conflitto dichiarandosi incompetente (ex art. 28 c.p.p.), invece di limitarsi a sollevare il conflitto senza adottare provvedimenti.


**2. Contesto di Fatto**

*   Procedimento: Indagini per una serie di truffe aggravate a danno di anziani, commesse da un gruppo di persone con modalità simili (simulazione di appartenenza alle Forze dell'Ordine per estorcere denaro).

*   Sequenza degli eventi:

    1.  Il GIP di Verbania applica misure cautelari ma si dichiara incompetente per territorio, indicando come competente il Tribunale di Alessandria e trasmettendo gli atti.

    2.  Il GIP di Alessandria, investito della richiesta, **prima rinnova le misure cautelari** (custodia in carcere e arresti domiciliari) per non farle decadere, e **poi solleva conflitto negativo di competenza**, dichiarandosi a sua volta incompetente.

*   **Motivazione del GIP di Alessandria:** Ha agito seguendo un recente orientamento della Cassazione (Sez. 6 - Sent. Borgese e Collicenza) secondo cui la misura cautelare del primo giudice perde efficacia se non rinnovata entro 20 giorni dal giudice "ad quem", e il sollevamento del conflitto **non sospende** il procedimento né il termine perentorio per la rinnovazione.


 **3. Il Contrasto Giurisprudenziale (Considerato in Diritto)**

La Prima Sezione Penale evidenzia un **profondo contrasto** nella giurisprudenza della Corte stessa, che necessita dell'intervento delle **Sezioni Unite** per essere risolto. Il contrasto si articola tra due orientamenti opposti:


**A) Orientamento Prevalente (che NEGA il conflitto)**

*   **Principio:** Non sussiste conflitto negativo se il giudice, pur dichiarandosi incompetente, compie l'atto per cui è stato investito (in questo caso, la misura cautelare).

*   **Motivazione:** Il compimento dell'atto costituisce una **dichiarazione implicita di competenza**, che fa cessare il conflitto ai sensi dell'art. 29 c.p.p. Inoltre, non si verifica quello "stallo processuale" che è il presupposto per il conflitto, poiché il procedimento principale può continuare.

*   **Riferimenti:** Sez. 1, n. 39874/2012 (Commisso); Sez. 1, n. 23854/2016 (Tunnara); Sez. 1, n. 8661/2018 (Esti).


**B) Orientamento Minoritario/Recentissimo (che AMMETTE il conflitto)**

*   **Principio:** È ammissibile il conflitto anche se il giudice ha emesso la misura cautelare, se l'ha fatto con **finalità meramente interinali e urgenti** per evitare la decadenza della misura, senza con ciò voler riconoscere la propria competenza.

*   **Motivazione:** Lo **stallo processuale** si verifica ugualmente perché due giudici si sono dichiarati incompetenti. L'urgenza di tutelare la libertà personale (rinnovando la misura) non deve vanificare la questione di competenza. La proposizione del conflitto non sospende il procedimento (art. 30 c.p.p.), quindi il giudice è tenuto ad agire.

*   **Riferimenti:** Sez. 1, n. 2993/2019; Sez. 1, n. 732/2025; **Sez. 6, n. 6731/2024 (Borgese)** e **Sez. 6, n. 1288/2024 (Collicenza)**.


#### **4. Punti Specifici del Contrasto**

Il contrasto si radicalizza sull'interpretazione di tre norme chiave:

1.  **Art. 27 c.p.p. (Termine perentorio per la rinnovazione delle misure):**

    *   **Orientamento A:** Il giudice "ad quem" deve scegliere: o rinnovare la misura (e quindi esercitare la competenza) o sollevare conflitto.

    *   **Orientamento B:** Il giudice può e deve rinnovare la misura per urgenza, senza che questo pregiudichi la possibilità di sollevare un legittimo conflitto.

2.  **Art. 29 c.p.p. (Cessazione del conflitto):**

    *   **Orientamento A:** L'adozione della misura cautelare equivale a una dichiarazione di competenza che fa cessare il conflitto.

    *   **Orientamento B:** La rinnovazione è un atto d'urgenza, non una dichiarazione di competenza, quindi il conflitto sussiste.

3.  **Art. 32, comma 3, c.p.p. (Decorrenza dei termini dopo la decisione sul conflitto):**

    *   **Orientamento A:** Questa norma implicherebbe che il termine di 20 giorni per la rinnovazione parta dalla decisione della Cassazione, "congelando" l'efficacia della prima misura.

    *   **Orientamento B:** La norma si riferisce solo a un nuovo termine che scatta *dopo* la sentenza della Cassazione, e non sospende il termine iniziale di 20 giorni.


 **5. Decisione della Corte (Provvedimento)**

Data l'irriducibilità del contrasto giurisprudenziale su una questione che coinvolge il riparto di competenza e i diritti fondamentali della libertà personale, la **Prima Sezione Penale non decide nel merito**, ma **rimette il ricorso alle Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, affinché sia quest'ultima a fornire una interpretazione autorevole e uniforme della legge.


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In sintesi, questa ordinanza fotografa una **lacerazione interna alla giurisprudenza di legittimità** su una procedura fondamentale, chiedendo l'intervento supremo delle Sezioni Unite per chiarire se l'esigenza di non far decadere una misura cautelare (art. 27 c.p.p.) possa coesistere con la legittimità di un conflitto di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.).

03 novembre 2025

Trapani, Cagliari, Velletri, Cuneo,... di nuovo Trapani: la Cassazione blocca tutto. Il "gira-gira" dei processi non finisce in Cassazione. Un caso che origina da Trapani






Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetti – Possibilità di disporlo in fase di indagini preliminari – Esclusione – Ragioni – Sentenza della Corte di cassazione che riconosce l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare personale e indica quello competente – Effetti – Indicazione

L’esito in sintesi

La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l’effetto generale e irreversibile dell’individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l’effetto definitivo e vincolante sancito dall’art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l’incompetenza territoriale di quest’ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati).


COMMENTO E CONTESTO

 1. Contesto e Problema di Fatto (Il "Giro dell'Oca" Giudiziario) - A.I.

La sentenza nasce da una situazione di stallo procedurale, un vero e proprio "rimpallo" tra diversi giudici sulla competenza territoriale di un caso penale.

Reati: associazione per delinquere, truffa, estorsione e riciclaggio.

Il "Tour" dei Tribunali:
    1.  Il GIP di Trapani (13/02/2025) applica le misure cautelari ma si dichiara incompetente a favore di Cagliari.
    2.  Il GIP di Cagliari (17/03/2025) si dichiara incompetente a favore di Velletri.
    3.  Il GIP di Velletri (02/04/2025) si dichiara incompetente a favore di Cuneo.
    4.  Il GIP di Cuneo si dichiara a sua volta incompetente, rimandando il tutto al GIP di Trapani, da cui era partito tutto.

Soluzione Tentata: Ritrovandosi il fascicolo, il GIP di Trapani ha utilizzato un nuovo strumento processuale, il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p., per chiedere alla Corte di Cassazione di stabilire in via definitiva quale fosse il giudice competente.

2. Le Questioni Giuridiche Decise dalla Cassazione

La Corte affronta due questioni principali.

A. L'Eccezione della Difesa (Inammissibile)
Un difensore d'ufficio ha eccepito una violazione del diritto di contraddittorio, per mancata notifica dell'udienza alla sua assistita. La Cassazione ha dichiarato questa eccezione inammissibile perché:
*   La difesa non ha specificato i presupposti per dichiarare l'indagata irreperibile.
*  Mancava un interesse concreto a impugnare, in quanto per la sua assistita il GIP aveva già escluso i gravi indizi di colpevolezza e rigettato la richiesta di misura cautelare. Non subendo quindi alcuno svantaggio, la sua contestazione era infondata.

B. La Questione Principale: l'Ammissibilità del Rinvio Pregiudiziale
Questo è il cuore della sentenza. La Cassazione è chiamata a decidere se il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale (art. 24-bis c.p.p.) possa essere utilizzato durante le indagini preliminari, prima cioè dell'esercizio dell'azione penale (e quindi prima del processo vero e proprio).

La Corte, dopo un'attenta analisi, giunge a una conclusione chiara e netta:

Il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale NON è ammissibile nella fase delle indagini preliminari.

Le motivazioni sono principalmente due:

1.  Natura "Instabile" delle Indagini Preliminari: In questa fase, l'imputazione è per sua natura "fluida" e dinamica. I "gravi indizi" sono una valutazione provvisoria ("prova allo stato degli atti") basata su un materiale probatorio ancora in formazione e non sottoposto al contraddittorio. Stabilire in via definitiva e irreversibile la competenza in un momento così instabile sarebbe contraddittorio.
2.  Efficacia Limitata delle Decisioni in Fase Preliminare: La Cassazione richiama l'art. 22 c.p.p., secondo cui un'ordinanza di incompetenza del GIP in fase di indagini ha effetti limitati al solo provvedimento richiesto (es. una misura cautelare). Il rinvio pregiudiziale, al contrario, è nato per produrre un effetto vincolante, generale e irreversibile (ex art. 25 c.p.p.). Questi due effetti sono incompatibili. Una decisione sulla competenza in fase pre-processuale non può e non deve "irrigidire" la procedura, che potrebbe cambiare con l'emergere di nuovi fatti.

3. Decisione Finale (Dispositivo)

La Corte Suprema di Cassazione:

*   Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale proposto dal GIP di Trapani.
*  Dispone la trasmissione degli atti nuovamente al GIP di Trapani, che dovrà quindi risolvere la questione della competenza con i normali strumenti previsti dal codice (ad esempio, emettendo un'ordinanza di incompetenza non definitiva e rimettendo gli atti al PM, che a sua volta li invierà a un altro tribunale, nella speranza che uno di questi si ritenga competente).

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In Sintesi Ancora Più Breve

La Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: non si può chiedere alla Corte di nominare in via definitiva "il giudice giusto" prima che il processo sia iniziato, perché durante le indagini la situazione è troppo fluida. Il nuovo strumento del rinvio pregiudiziale serve per "mettere in sicurezza" il processo, non le indagini. Di conseguenza, il caso torna al punto di partenza (Trapani), lasciando il sistema risolvere la questione della competenza con le vecchie, e forse meno efficienti, procedure.



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