23 gennaio 2021

Proposte serie e deflative per la riforma del processo penale, quel che manca al Recovery plan - di Daniele Livreri


Su questo blog abbiamo già dato conto, con un post del Presidente della Camera penale di Trapani, avv. Marco Siragusa, di tutte le riserve che nutriamo in ordine alle prospettate riforme della Giustizia, contenute nel "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". 

Personalmente mi colpisce il modesto spazio dedicato, nell'analisi dei principi ispiratori, ai riti alternativi. Ci si limita a considerare che si modificherà <<la disciplina dei riti alternativi in modo da incentivarne l'adozione, eccezion fatta per i casi in cui si proceda per reati molto gravi>>.

I connotati della riforma restano imperscrutabili, a differenza di altri istituti per i quali il Piano ha già indicato la direzione, invero non condivisibile, su cui ci si indirizza. Eppure il vero tavolo su cui si giocano le sorti del sistema processuale penale è quello dei riti alternativi. Anzi degli strumenti deflattivi a disposizione degli attori processuali. 

Sappiamo bene che possono esserci delle resistenze culturali e se vogliamo in qualche senso etiche agli strumenti deflattivi, li espresse, a proposito del rito abbreviato, financo l’allora Senatore Vassalli, che poi da Ministro firmò il novello codice (Cfr. intervento in  Senato del 19 novembre 1986). Ma senza di essi l'unica alternativa è quella del ricorso ad interventi di clemenza generalizzati, cui si ricorreva non poco all'epoca del codice Rocco. 

Ed allora sarebbe bene affrontare senza reticenze il tema vero: cosa vogliamo fare per rendere più accessibili i riti alternativi? 

Vogliamo continuare ad ampliare il numero dei reati che ne sono esclusi? Non sono forse i reati più gravi propri quelli più dispendiosi in sede di accertamento dibattimentale. E poi una tale esclusione non sottende che chi accede ad un rito alternativo sia un colpevole che lucra uno sconto di pena? Sembra una tesi diffusa:  in tutte le occasioni in cui ho discusso del rito abbreviato con degli studenti di procedura penale mi sono sentito ripetere come un mantra che il vantaggio dell'abbreviato è lo "sconto" di pena, piuttosto che la rapida definizione del processo. 

Possiamo subordinare l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento a restituzioni integrali e risarcimenti? Possiamo introdurre anche le pene accessorie quali conseguenze del patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione? Certo possiamo, ma è davvero appetibile in questo modo il rito alternativo?

E' pensabile che si continuino a introdurre pene accessorie, soprattutto confische, camuffate variamente e giustificate nei modi più vari? 

Si può continuare a ritenere opportuno il controllo sul quantum di pena concordato tra le parti? Perché il Giudice dovrebbe divenire muto spettatore della scelta unilaterale di una parte di rinunciare ad una prova da Egli ammessa al dibattimento e invece potrebbe censurare il quantum di pena condiviso tra le parti?

Davvero l'imputato che abbia scelto il rito abbreviato deve correre il rischio che il Giudice introduca nuove prove, lì dove il rito in questione  presuppone la completezza delle indagini?

Si può continuare ad assistere alla continua introduzione di aggravanti ad effetto speciale che rendano impossibile la messa alla prova? 

E' sensato consentire al Pubblico Ministero di contestare separatamente o cumulativamente le imputazioni, impedendo però al prevenuto di accedere in maniera parziale agli strumenti deflattivi? Vogliamo chiarire al riguardo se la messa alla prova in continuazione è ammissibile? 

In sintesi: vogliamo avere una visione sistematica del processo accusatorio?!?

                    

22 gennaio 2021

ATTENZIONE: NOVITA' SUL DEPOSITO TELEMATICO DELLE OPPOSIZIONI EX ART. 410 CPP - IL MINISTRO BONAFEDE, CON DECRETO, CAMBIA LA LEGGE

 


Siamo in queste mani ... 

(novità dal 6 febbraio 2021 

per le opposizioni ex 410 c.p.p.)

 

Come abbiamo visto fin qui (link), l’opposizione alla richiesta di archiviazione si può inviare a mezzo peccome tutti gli atti e le impugnazioni, secondo le previsioni dell’art. 24 comma 6 quinquies L. 176/2020, in vigore dal 25 dicembre 2020.



Non sarà più cosi dal 6 febbraio 2021!

 

Ieri – 21 gennaio 2021 – è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro di Giustizia del 13.1.2021  con il quale, all’articolo 1, è stato disposto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. (ma anche la denuncia e la querela) avviene esclusivamente ai sensi dell’art. 24 comma 1 L. 176/2020 e cioè tramite il Portale dei Deposito Atti Penali e non più tramite pec.


Non è dato sapere che ne è delle opposizioni ai sensi dell'art. 411 c.p.p. che, dobbiamo ritenere, "viaggeranno" secondo il "canale" della legge (l'invio a mezzo pec). A via Arenula se ne saranno dimenticati ...

Ai sensi dell’art. 2 il decreto ministeriale - che deroga alla legge … - , entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione (del 21 gennaio 2021) in Gazzetta Ufficiale.

Qui il decreto ministeriale



Il recovery plan (in materia di giustizia) all'amatriciana: come batter cassa senza soluzioni di sistema - di Marco Siragusa

 


Un Paese, il nostro, che ha terminato le ultime due guerre mondiali dalla parte opposta rispetto al sistema di alleanze con cui ne aveva iniziata una e avrebbe dovuto iniziare l'altra, cerca di uscire dalla "guerra virale" del Covid-19 alla sua maniera: senza serietà!

Ecco il "piano Marshall" per batter cassa all'UE e ottenere i fondi del recovery plan. 

Ovviamente ci occuperemo dell'estratto delle proposte in materia di giustizia nella parte riguardante il processo penale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Nextgenerationitalia che troverete al 👉 link.

Le novità. Ad una semplice lettura si ha la sensazione dell'improvvisazione che contraddistingue le scelte di politica giudiziaria italiana, della poca autorevolezza dei rappresentanti del governo e della trazione "burocratica" che anima le idee.

Il Recovery plan è un'occasione unica per la enorme quantità di denari che saranno riversati nel nostro asfittico sistema economico, già provato dalla crisi e "ammalato" dal coronavirus.

Un'occasione talmente ghiotta da aver già prodotto una crisi di Governo.

Quale che sarà la soluzione della crisi, l'ineffabile Ministro Bonafede sembra destinato ad esser riconfermato per la terzo volta. Il giurista mazarese, perfezionatosi sulle rive dell'Arno, regge gli equilibri e pare legato a doppia mandata al Premier Conte. Con certezza, il tema della riforma della giustizia è un mantra che riempie l'agenda politica ormai da anni, ma solo a parole.

Ne abbiamo dimostrazione in questa occasione: poco o niente, in termini di risorse e riforme, è destinato alla soluzione dei problemi. Le proposte, nella migliore delle ipotesi, argineranno i problemi per un paio d'anni, lasciando il sistema inefficiente.

Siamo in presenza di riforme contingenti e non strutturali e di sistema. Nel dettaglio ecco cosa prevede il piano:

1. ulteriori soluzioni tecnologiche per ridurre i “tempi morti” del processo penale: siamo pronti a scommettere che i burocrati di Via Arenula avranno modo di sbizzarrirsi con il loro U.C.A.S., ufficio complicazione affari semplici;

2. Un’attenzione particolare è riservata al giudizio d’appello (ancora!) definito "vero e proprio collo di bottiglia del processo penale" (riconosciamo fantasia linguistica). Si rinvia al punto 8.

3. Rimodulazione delle indagini preliminari per rendere più difficilmente eludibile il termine di durata massima con la previsione di quelle che Gianni Canzio ormai da anni definisce "finestre giurisdizionali".  Verrà introdotto l’obbligo per il p.m. di depositare gli atti delle indagini al decorso dei termini massimi di durata, con l’ulteriore obbligo di presentare richiesta di archiviazione o esercitare l’azione penale entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte del difensore dell’indagato o della persona offesa.

4. Modifica del giudizio dell'udienza preliminare che da prognostico diventerà diagnostico (il fine è lodevole, ma a noi pare che il dibattimento nascerebbe con un'ipoteca iscritta a favore dell'accusa).

5. Viene modificata la disciplina dei riti alternativi in modo da incentivarne l’adozione, ma sono esclusi - in pieno stile populista - "casi in cui si proceda per reati molto gravi" (quali sono? perché non prevedere il "patteggiamento" sulla qualificazione giuridica?).

6. Con riguardo al giudizio dibattimentale, la riforma contiene alcune ambiziose direttive pretesamente volte all’accelerazione dei tempi: a) l’eliminazione della necessità del consenso delle altre parti processuali per revocare l’ammissione di una prova alla quale abbia rinunciato la parte richiedente; b) la previsione che il deposito degli elaborati delle consulenze tecniche e delle perizie debba avvenire entro un termine antecedente all’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito; c) l’obbligo per il giudice di stabilire e comunicare alle parti, all’inizio del dibattimento, il calendario del processo.

7. Con riguardo al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica viene introdotta un’udienza “filtro” nella quale il giudice (diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio) valuta, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (ci pare che i tempi si allungheranno, con buona pace degli obiettivi annunciati).

8. Gli interventi riferibili al giudizio d’appello sono numerosi e significativi: a) il difensore potrà appellare la sentenza di primo grado solo se munito di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza stessa, con l’obiettivo di evitare le impugnazioni presentate nell’interesse di soggetti che si sono resi irreperibili (riforma autoritaria, inutile, e volta a complicare l'accesso all'appello, e che non dichiara il fine: mettere un freno al "proletariato forense" e alle impugnazioni da patrocinio a spese dello Stato); b) si elimina la possibilità di presentare l’impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso l’atto da impugnare previa disciplina del deposito telematico dell'impugnazione  (esiste già nella previsione dell'art. 24 della L. 176/2020); c) viene introdotto il giudice monocratico d’appello, con competenza a giudicare sulle sentenze di primo grado pronunciate dal giudice monocratico, accompagnando tale innovazione con adeguate garanzie per le parti (ancora una prova di pericoloso populismo ...).

L’obiettivo (solo annunciato) della riforma è insomma quello di snellire e semplificare il processo ma è evidente come si tenda a limitare, con inutili interventi, i diritti di difesa dei cittadini.

In generale ci pare poca, pochissima, cosa. E certamente non una novità da giustificare il nome ("riforma epocale") che autoreferenzialmente le venne attribuita dall'attuale titolare del dicastero di Via Arenula.

Quanto poi sia serio chieder danari all'Europa e indebitare le generazioni future senza risolvere strutturalmente i problemi, è conclusione che affidiamo ai lettori ...



 scarica al  link l'estratto delle proposte in materia di giustizia

21 gennaio 2021

I dubbi e le perplessità che l'Osservatorio sulla giustizia penale del distretto di Palermo offre al dibattito




Da circa un anno, opera nel Distretto di Corte d'Appello di Palermo un Osservatorio sulla giustizia composto da Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati delle Camere Penali e dei COA, Personale amministrativo. 
I lavori dell'Osservatorio sono andati avanti per un anno nonostante le difficoltà del nostro tempo presente e, nella recente riunione dell'8 gennaio scorso, si sono concentrati sulle novità legislative pandemiche in tema di appello.
Le sottoponiamo all'attenzione dei lettori nella speranza che si apra un dibattito pubblico sui temi segnalati.
Buona lettura 

                                              

1) LA NOVELLA SI APPLICA ANCHE AGLI APPELLI CALENDATI PER UNA DATA ANTERIORE AL 09.11.2020 E POI DIFFERITI A DATA SUCCESSIVA?  

L’articolo 23 del d.l. prevede che, dalla data di entrata in vigore della novella, gli appelli avverso le sentenze di primo grado possano essere decisi con il rito cartolare, salvo i casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, istanza di trattazione orale di una parte processuale, o richiesta dell’imputato di partecipare al processo. Dalla littera legis non è dato comprendere se nel focus della novella ricadano anche gli appelli calendati ante legislazione emergenziale e poi differiti prima della decisione. 

Se infatti pare pacifica l’esclusione dei gravami la cui discussione sia già incominciata, non altrettanto può dirsi nelle altre ipotesi di differimento dell’udienza.    

In alcuni commenti si è suggerito di adottare quale discrimen l’intervenuta relazione introduttiva o la accertata assenza di relazione scritta da parte del procuratore generale: da quel momento dovrebbe ritenersi avviata la trattazione orale e non si potrebbe mutare rito. Nessuna concreta lesione del diritto di difesa potrebbe individuarsi. A conferma di ciò si è invocata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove non si sia svolta la relazione, la nuova udienza può essere trattata in composizione collegiale differente (Cass. Sez.3, sent. 47471/2013; Sez.4, sent. 4460/2006).  

Si può però rilevare che anche l’accertamento della regolare costituzione delle parti presuppone un rito orale e che, pertanto, ove tale incombente sia stato compiuto, non si possa più procedere con il rito cartolare (electa una via non datur recursus ad alteram). Peraltro sul tema potrebbe essere utile approfondire la giurisprudenza già sviluppata in tema di contumacia, secondo cui, accertata la regolare costituzione delle parti, il differimento di udienza si pone quale rinvio in prosecuzione e non a nuovo ruolo. 

    

 2) RIMODULAZIONE DEGLI AVVISI CONTENUTI NEL DECRETO DI CITAZIONE IN APPELLO?  

E’ evidente che gli avvisi contenuti nei decreti di citazione in ordine alla mancata comparizione in giudizio, resi ante legislazione emergenziale, risultino inappropriati rispetto alla novella, la quale è silente sul punto. Tuttavia lo stato della giurisprudenza di legittimità sulla omessa indicazione delle conseguenze per la mancata comparizione potrebbero rendere il problema di scarsa rilevanza.  Si potrebbe comunque ritenere l’attualità dei predetti avvisi, ove l’imputato chieda di partecipare in udienza. 

Nondimeno v’è da chiedersi, con riguardo al caso di trattazione orale dell’udienza, se il regime dell’assenza si applichi comunque, anche lì dove l’imputato non abbia chiesto personalmente di partecipare.    

 

3) “PUBBLICITA’ DELLA RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE” 

Chi è onerato, ed eventualmente con quali mezzi, di portare a conoscenza la parte non istante di una richiesta di trattazione orale?  Anche sul punto non si riscontra alcuna indicazione legislativa.  

Non pare ipotizzabile, al di là del galateo processuale, che un tale onere possa gravare sulle parti. Nondimeno, per non aggravare ulteriormente le cancellerie, si potrebbe pensare ad una qualche comunicazione dell’istanza mediante caricamento dell’istanza di trattazione orale al TIAP, se possibile, o di comunicazione ai COA, rendendone possibile l’accesso a tutti gli interessati. Ovvero le cancellerie dovrebbero comunicare agli altri le istanze pervenute. In ogni caso, attesa la tempistica delineata dal legislatore per proporre le conclusioni scritte, è opportuno che la parte non istante abbia conoscenza dell’intervenuta richiesta di trattazione orale con la massima speditezza, sì da potere confidare sulla celebrazione del processo in una forma piuttosto che in un’altra.    

 

4) CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel rito cartolare il PM formula le sue conclusioni per iscritto entro il decimo giorno precedente l’udienza e la cancelleria è onerata di trasmettere immediatamente l’atto ai difensori delle altri parti. Anche in tal caso, attesi i brevi termini concessi alle parti private per formulare le conclusioni, è necessario che la cancelleria provveda all’inoltro con la massima speditezza, per come reso palese dall’avverbio immediatamente.  

La disposizione sulle conclusioni suscita, comunque, talune perplessità.  

Vi è invero che la parte pubblica pare l’unica ad essere obbligata a presentare le sue conclusioni per iscritto (“formula”), mentre le altre parti “possono presentare le conclusioni”. Ma resta problematico cogliere quali siano le conseguenze del silenzio della parte pubblica o della violazione del termine assegnatole per rimettere le sue conclusioni.  

Per il caso di mancata proposizione delle conclusioni si potrebbe ipotizzare un sollecito della Corte, con differimento dell’udienza. Per ciò che riguarda la violazione del termine di 10 giorni, è opportuno anzitutto considerare che il termine è ordinatorio e non perentorio. A ciò depone chiaramente il confronto con quanto previsto riguardo al termine per formulare istanza di trattazione orale.   

Di talché non si ravvede ex se alcuna conseguenza in caso di violazione del termine per concludere ,e tuttavia, è possibile che a seguito del ritardo del requirente nel trasmettere le sue conclusioni alla cancelleria o di quello degli uffici nel rimetterle alle parti private, alcuni attori processuali assistano alla compressione dei loro diritti di difesa. A fronte di ciò, il rimedio potrebbe consistere in un differimento di udienza. Resta però problematico se ciò debba intervenire ex officio oppure esclusivamente su istanza della parte che ritenga lesi i suoi diritti difensivi.    

Altri problemi suscita la mancata previsione di un ordine delle conclusioni delle parti private. Infatti, il legislatore non ha introdotto un termine differenziato per le conclusioni scritte delle parti private, sicché nel modello cartolare la parte civile potrebbe concludere, con comparsa motivata, successivamente all’imputato. Ora non si coglie se ci si deve limitare a ritenere che nel disegno legislativo l’ordine di conclusione delle parti sia assolutamente irrilevante, tanto da non avere previsto alcuna comunicazione ad opera della cancelleria delle conclusioni trasmesse dalle parti private e alcun termine per memorie di replica, oppure si deve rimarcare che l’intervento finale del prevenuto resti un’imprescindibile guarentigia da salvaguardare. Ove dovesse concludersi in tal senso non resterebbe che rimediare alla fattispecie prima descritta attraverso la concessione di un termine alla difesa dell’imputato per formulare memorie di replica.  

 

  

5) COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO E DECORSO DEI TERMINI 

La legge laconicamente prevede che, in caso di trattazione scritta, il dispositivo sia comunicato alle parti, senza neppure ricorrere ad avverbi di tempo riguardo la tempistica di tale incombente.  

Il punctum dolens inerisce i casi di motivazione contestuale della sentenza o di deposito della motivazione entro termini brevi: infatti in tali evenienze o la comunicazione del deposito interviene immediatamente, sì garantendo la stessa disciplina codicistica delle impugnazioni, oppure si rischia che il deposito della motivazione avvenga prima ancora della comunicazione prevista dalla legge, incidendo sui termini di gravame. All’uopo si dovrebbe ipotizzare che lì dove la motivazione sia stata depositata entro il termine che il giudice si è assegnato in dispositivo, ma anteriormente alla comunicazione del medesimo alle parti, la comunicazione abbia non soltanto un mero valore informativo in ordine all’esito del processo, ma di restitutio in integrum  del termine per impugnare.   

           

6) RIMODULAZIONE DELLE NULLITA’

Altra questione che si è posta inerisce l’intersezione tra il rito cartolare e le nullità pensate per il rito orale. Al riguardo merita anzitutto chiedersi se la mancata richiesta dell’imputato di comparire possa interpretarsi come “rinuncia a comparire”, sì da integrare la speciale sanatoria di avvisi e citazioni, ex art. 184 c.p.p.. Una sì radicale scelta comporta però un’attenta valutazione del mancato rispetto dei termini per la citazione a giudizio. Se infatti è violato il termine di venti giorni a comparire, può davvero ritenersi che l’imputato abbia avuto lo spatium deliberandi necessario per chiedere entro 15 giorni liberi prima dall’udienza, di partecipare alla stessa? 

Più in generale, v’è da chiedersi se rispetto alle nullità relative, per loro natura sanabili, il vizio processuale debba essere eccepito prim’ancora che il requirente rimetta le sue conclusioni, oppure con le conclusioni delle parti interessate o ancora sino a prima dell’udienza camerale. Invero, non sembra possa darsi una risposta unitaria, posto che, per fare l’esempio del mancato rispetto dei termini a comparire (2), il vizio di intempestiva citazione a giudizio potrebbe intercorrere in diversi momenti. Peraltro, dovendo la questione porsi fuori udienza e non essendo prevista la comunicazione delle conclusioni scritte delle parti private al Procuratore generale, potrebbe porsi anche un problema di contraddittorio sulle eccezioni di nullità. 

 

7) UNA PARTE PUO’ IMPORRE LA SCELTA DEL RITO ORALE ALLE ALTRE? 

Nel corso delle interlocuzioni ci si è interrogati sulla prassi, fin qui seguita dalle Corti, per la quale la scelta di celebrazione orale di un singolo prevenuto determina un simultaneus processus in forma orale per tutti gli imputati. La questione è certamente di rilievo, soprattutto nei processi con più imputati, nondimeno non sfugga che l’imputato può “patire” anche la scelta di altra parte processuale, sì che deve ritenersi che il legislatore abbia in qualche modo considerato che il modello più garantito dell’appello sia quello codicistico, a fronte del quale l’opzione di taluni per un rito cartolare deve ritenersi recessiva.  Potrebbe contemplarsi una trattazione separata per ciascun imputato?      

     

8) LA SPECIALE CAUSA DI INAMMISSIBILITA’ EX ART. 24 COMMA VI SEXIES LETT. B) L. 176 . 

In sede di conversione del d.l. 149/2020, è stata introdotta la possibilità di proporre le impugnazioni da remoto.  

Tra le speciali cause di inammissibilità si è individuata la mancata sottoscrizione digitale “per conformità all’originale” dei documenti allegati all’atto di impugnazione.  

Orbene, non si coglie compiutamente se la locuzione “per conformità all’originale” consista semplicemente in un’espressione sovrascritta dall’interessato sull’allegato o se i conditores pretendano altro al fine di non incorrere nel grave vizio processuale. In ogni caso pare che l’impugnante non possa che limitarsi ad attestare la conformità dell’atto scannerizzato a quello in suo possesso, tenuto anche conto del regime già previsto per il processo civile, cui sembra ispirata la odierna novella.  

 

9) QUALI TERMINI PER IL CONCORDATO IN APPELLO?  

La legislazione emergenziale nulla dispone in tema di concordato in appello, che, nel rito codicistico, può intervenire sino a prima dell’inizio della discussione. Si potrebbe ipotizzare che in caso di rito cartolare le parti possano manifestare il loro accordo per l’accoglimento di uno o più motivi sino a prima della proposizione delle conclusioni del requirente. Nondimeno potrebbe ipotizzarsi, anche per ragioni di economia processuale, che nello speciale rito emergenziale, il concordato possa intervenire sino a prima della celebrazione dell’udienza.  

 

20 gennaio 2021

Il dibattito intorno alle nuove impugnazioni pec: il punto di vista de La Spezia. Pubblichiamo le linee guida spezzine



Calcisticamente rivali e con l'aggiunta che la straordinaria avventura della squadra de La Spezia in serie A è anche merito di un allenatore e di alcuni giocatori del (fu) Trapani calcio, i colleghi della Camera Penale de La Spezia, e il suo Presidente Andrea Lazzoni, sono cari amici della nostra Camera Penale e punto di riferimento e di confronto nel dibattito sui temi della giustizia.

Era dunque naturale che, sia pure a distanza, ci confrontassimo con loro sulle novità legislative del Natale 2020, con particolare riferimento a quelle che destano maggiori dubbi per quanto approssimata è la tecnica legislativa.


Pubblichiamo ora le recenti linee guida de La Spezia, sottoscritte qualche giorno tra la Camera Penale, il COA e il Tribunale (domani pubblicheremo i recenti lavori dell'Osservatorio del distretto della Corte d'appello di Palermo).

Come scrive il Presidente della Camera penale spezzina, Andrea Lazzoni, il documento <<è frutto delle riflessioni di un gruppo di lavoro ristretto che non si è limitato alla semplice elaborazione delle istruzioni operative, ma ha preso in considerazione alcuni profili critici della disciplina introdotta dalla L. 176/20 in vigore dal 25/12/2020.

Segnatamente, i nodi critici riguardano: 

1) il deposito di appelli o riesami in materia cautelare reale per i quali la legge prevede, a pena di inammissibilità, il deposito telematico non già presso il Tribunale competente a decidere bensì presso il Tribunale del luogo dove ha sede la Corte d'Appello del distretto, 

2) le nuove ipotesi di inammissibilità, che può essere direttamente dichiarata dal giudice a quo (art. 24 co. 6 sexies e septies).

Mi limito a sottolineare che il richiamo integrale all'art. 591 cpp contenuto nelle linee guida (e, quindi, in particolare al comma terzo e alla previsione della necessaria notifica dell'ordinanza anche al fine dell'eventuale ricorso per Cassazione) è una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che, ad oggi, non è stata ancora verificata sul campo e tanto meno avallata da pronunce giurisprudenziali>>.

La raccomandazione spezzina è, quindi, quella di limitare allo strettamente necessario le modalità di deposito telematico di qualunque atto d'impugnazione preferendo le modalità di deposito cartaceo che restano comunque in vigore.

Qui 👉le linee guida spezzine  

19 gennaio 2021

Prorogata al 30 aprile 2021 la normativa pandemica sul processo penale: il DPCM


Era prevedibile ed è accaduto: le norme pandemiche del processo penale sono prorogate sino al 30 aprile 2021.

Con il decreto legge 2/2021 e il DPCM del 14 gennaio 2021  (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19) è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria <<All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021>>.

Le novità previste dalla L. 176/2020, di conversione dei decreti legge Ristori, rimaranno pertanto in vigore sino al 30 aprile 2021 (ed è facile prevederne una prossima proroga sino al 31 luglio 2021, data individuata dal CTS come quella di auspicato termine dell'emergenza).

Ci siamo occupati delle novità qui 👉Cambia ancora il nuovo appello pandemico: le modifiche introdotte dalla legge 176/2020 e qui 👉Come e cosa si deposita a mezzo pec o sul portale. Le nuove forme di presentazione dell’impugnazione a mezzo pec e le nuove inammissibilità.

Al link che segue troverete invece il nuovo, l'ennesimo, DPCM e il testo del decreto legge n. 2/2021

18 gennaio 2021

La registrazione del Convegno Lealtà, onore e diligenza: i doveri dell'Avvocato

Il video con la registrazione del webinar al 👉 link

Grazie ai relatori - Daniela Troja, Federico Ferina, Domenico Battista e Giandomenico Caiazza - che hanno accettato l’invito della camera penale di Trapani. Grazie ai colleghi iscritti alla nostra scuola.
Grazie ai colleghi - e sono tanti - che si sono collegati da tutta Italia per l’inaugurazione del secondo corso della nostra scuola.
Il 15 gennaio 2021 per la camera penale e il Coa di Trapani è stato un giorno di festa.
Nonostante le difficoltà del nostro tempo, le limitazioni di questo maledetto virus e i disagi - di tutti i tipi - che ne sono derivati, siamo stati collegati da remoto e, sia pure con il dispiacere del virtuale, abbiamo cercato di svolgere il nostro ruolo di camera penale. Nel vastissimo mondo delle istituzioni e delle associazioni forensi, le camere penali sono una “riserva indiana”.
Noi - ciascuna camera penale e l’Unione - non siamo un sindacato che si occupa e si preoccupa dei problemi degli avvocati.
Noi siamo un’associazione che ha a cuore i diritti di libertà del cittadino presunto innocente contro il quale lo Stato, con tutta la sua forza e autorevolezza, muove un’accusa e celebra un processo. Con tutto il corredo - talvolta anche la gogna mediatica - che un processo penale, che è pena esso stesso, comporta.
Questa - e solo questa - è la natura delle camere penali, ed è scritta a chiare lettere nell’articolo 2 dello Statuto dell’Unione che la Camera Penale di Trapani ha a sua volta recepito nel proprio Statuto.
Le camere penali hanno un’altra particolarità: sono 130 in tutta Italia e sono un’associazione federale, non verticistica, che si unisce, mantenendo la propria autonomia, nell’Unione delle Camere Penali. 
Grazie a Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione che, personalmente e con i Colleghi della sua giunta, sta svolgendo un lavoro eccellente.
La Camera penale difende - custodisce gelosamente - questi obiettivi dell’associazione politica e non sindacale, quelli del giusto processo e dell’indipendenza come i valori fondanti del nostro stare insieme.
Del resto, non sapremmo cos’altro ci sia di più politico che il ruolo e la funzione dell’avvocato penalista e tutti cogliamo l’importanza che una professione, in sé politica, trovi uno sfogo collettivo, essendo altrimenti destinata a rimanere nella marginalità degli studi professionali.
Questi, in estrema sintesi, sono i valori delle camere penali.
E in nome di questi valori noi organizziamo le Scuole, a livello territoriale per l’abilitazione alla difesa d’ufficio e a livello nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
Ma fateci dire, che con le nostre scuole ci prefiggiamo obiettivi ulteriori e prioritari a quelli dell’abilitazione alla difesa d’ufficio. 
Ci prefiggiamo gli obiettivi di trasferire ai colleghi i nostri valori, le nostre idee, la nostra visione politica del mondo e del processo penale.
In poche parole: ci prefiggiamo l’obiettivo di creare consapevolezza del ruolo e della funzione dell’avvocato, che nella difesa d’ufficio, la più difficile, trovano la massima espressione.
Non a caso - così volle Ettore Randazzo - le nostre scuole si definiscono di tecnica e di deontologia, perché questo è il processo penale accusatorio: un fatto tecnico che riguarda professionisti del processo che si muovono nel rispetto di regole deontologiche, in un perimetro di lealtà e correttezza, ciascuno interprete del proprio ruolo che, nel caso dell’avvocato, è quello prioritario di lealtà verso l’assistito.
Il processo è il luogo dei galantuomini.
Al diritto penale è riservato il luogo dei criminali.
E spesso, in questo paese, abbiamo confuso i piani e oggi ne paghiamo le conseguenze ...
È dunque per queste ragioni che, ormai per tradizione, inauguriamo la nostra scuola con un incontro aperto al Foro sui temi della deontologia e sull’esempio di un Avvocato.
Quattro anni fa, durante la presidenza di Salvatore Alagna, ricordammo Serafino Famà, assassinato dalla mafia per aver svolto con onore e diligenza il proprio ruolo di difensore.
Oggi lo facciamo ricordando l’esempio di Fulvio Croce, avvocato civilista, presidente del Coa Torino e per tale carica indicato difensore d’ufficio dei brigatisti rossi e da questi assassinato per aver svolto la sua funzione con lealtà, onore e diligenza.
Grazie ai colleghi del comitato di gestione della Scuola - e per tutti al responsabile Salvatore Galluffo - per l’entusiasmo e l’impegno che hanno già profuso e che profonderanno nei prossimi due anni.
Grazie al Presidente del Coa di Trapani, Vito Galluffo, e al Presidente del Tribunale di Trapani, Andrea Genna, per la loro sincera e partecipata vicinanza a questa nostra iniziativa.
Grazie infine a tutti i Relatori che con i loro interventi ci hanno donato momenti di riflessione e di emozione. A ciascuno dei Relatori ci legano sentimenti di stima professionale e talvolta di amicizia. Sono le ragioni per le quali li abbiamo voluti con noi stasera.
Buon lavoro ai colleghi iscritti alla nostra scuola.


Ultima pubblicazione

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

  La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tem...

I più letti di sempre