Con la sentenza n. 15331 del 06.02.2020, Pres. Di Salvo Emanuele, Rel. Dawan Daniela, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’esame testimoniale, regolato dall’art. 468 cpp.
Il provvedimento della Corte affronta le problematiche connesse alle domande poste dal giudicante, risolvendo una delle questioni maggiormente complesse relative ai poteri del giudice in ordine alla prova orale.
Il provvedimento della Corte affronta le problematiche connesse alle domande poste dal giudicante, risolvendo una delle questioni maggiormente complesse relative ai poteri del giudice in ordine alla prova orale.
Dopo un excursus esegetico delle regole dell’esame incrociato, con particolare riferimento all’art. 6, par.3 lett .d) C.E.D.U. , all’art. 14, par. 3, lett. e) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 111 co. I e III Cost., il Supremo Collegio sancisce, nel caso di specie, i limiti dei poteri officiosi del Giudice laddove questi decida di porre domande al testimone che, secondo il suo insindacabile giudizio, non abbia chiarito, nel corso della cross examination, alcune circostanze.
L’arresto giurisprudenziale chiosa le condotte dell’organo terzo che, con domande suggestive, violi i dettati normativi e soprattutto il disposto dell’art. 499 del codice di rito con particolare riferimento a quanto previsto al comma VI della medesima disposizione.
Il tema del divieto delle domande suggestive da parte del giudice, fisiologicamente poco affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, ha un precedente "storico" nella nota sentenza n. 7373 del 24.2.2012 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
L’arresto giurisprudenziale chiosa le condotte dell’organo terzo che, con domande suggestive, violi i dettati normativi e soprattutto il disposto dell’art. 499 del codice di rito con particolare riferimento a quanto previsto al comma VI della medesima disposizione.
Il tema del divieto delle domande suggestive da parte del giudice, fisiologicamente poco affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, ha un precedente "storico" nella nota sentenza n. 7373 del 24.2.2012 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il divieto è posto a garanzia della qualità della prova assunta e costituisce uno dei punti qualificanti della c.d. linee guida per l'esame incrociato nel giusto processo, elaborate dal La.P.E.C. e Giusto Processo.
Il testo delle linee guida, al numero 7, prevede infatti che <<il giudice non può formulare domande che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata>>. Il testo delle linee guida è stato approvato al Convegno Lapec di Venezia del 5 e 6 marzo 2010 dalla Commissione composta da: Giovanni Canzio (Presidente emerito della Corte di Cassazione), Bruno Cherchi (Procuratore della Repubblica di Venezia) e Carmela Parziale (Avvocato in Venezia).
Invero compito del Giudice è quello di assicurare, egli per primo, la genuinità delle risposte dei testimoni.
Il mancato rispetto di questi canoni epistemologici determina la necessità di dichiarare la sentenza meritevole di censure.