Con la pronuncia Cass. pen., sez. V, n. 27988 del 21.9.2020 la S.C.
rammenta che presso i difensori è consentito il solo sequestro di ciò
che costituisce corpo del reato e quindi, giusta la disposizione del
richiamato art. 253 c.p.p. delle <<cose sulle quali o mediante le quali il reato è commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo>>.
Non è dunque consentito il sequestro presso i difensori <<delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti>>.
La Corte, richiamando alcuni recenti arresti di
legittimità (segnatamente Cass. Pen., Sez. V, n. 28721 del 24.05.2018), ha ulteriormente
rilevato che a superare il divieto dell’art. 103 non basta la mera utilità
probatoria del sequestro.