12 ottobre 2020

La Cassazione rammenta i limiti dei sequestri presso i difensori. Sulle guarentigie del diritto di difesa

Con la pronuncia Cass. pen., sez. V, n. 27988 del 21.9.2020 la S.C. rammenta che presso i difensori è consentito il solo sequestro di ciò che costituisce corpo del reato e quindi, giusta la disposizione del richiamato art. 253 c.p.p. delle <<cose sulle quali o mediante le quali il reato è commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo>>.
Non è dunque consentito il sequestro presso i difensori <<delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti>>. 
La Corte, richiamando alcuni recenti arresti di legittimità (segnatamente Cass. Pen., Sez. V, n. 28721 del 24.05.2018), ha ulteriormente rilevato che a superare il divieto dell’art. 103 non basta la mera utilità probatoria del sequestro. 

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