Si tratta di un principio già affermato in tema di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi (v. Sez. 1, n. 17865 del 27/02/2002, P.O. in proc. Salomone, Rv. 222022, e Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Pagliarulo, Rv. 222311; e, più recentemente, Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, PG in proc. Guadagnino, Rv. 263720) e che ha condotto la Corte ad annullare con rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, investendo il Giudice di rinvio di accertare a quale titolo il nucleo familiare dell’imputato avesse percepito dall’Inail delle somme in conseguenze della morte di un congiuto.
Al link che segue la sentenza per esteso 👉Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 27234/20; depositata il 1° ottobre 2020 - Rel. Cenci, Pres. Fumu