Con la sentenza in commento (Cass. pen. sez. V., n. 8422 del 14.1.2020, dep. il 2.3.2020), la Corte torna ad ampliare
la nozione di prova superflua, riletta alla luce del principio costituzionale
della ragionevole durata del processo.
Infatti, per i Supremi giudici è superflua non soltanto la prova che, rispetto al materiale probatorio in atti, non appare decisiva ai fini del decidere, ma anche quella <<la cui acquisizione non appare più utile, perché incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, come nel caso ...della escussione di un teste, in precedenza ammesso..., che, tuttavia, dimostri di volersi sottrarre all'esame dibattimentale, non comparendo reiteratamente in udienza e impedendo l'esecuzione nei suoi confronti del provvedimento di accompagnamento coattivo ...>>.