Con la sentenza che si segnala (Corte di Cassazione, sez. III
Penale, sentenza 8 settembre – 19 ottobre 2020, n. 28834 Presidente Liberati – Relatore Scarcella) la Suprema Corte ha affermato che grava sul difensore di ufficio immediatamente reperibile verificare, eventualmente interpellando il giudice, la regolarità degli avvisi ai difensori di fiducia.
Val la pena ripercorrere brevemente il caso concreto:
l’imputato, condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre le pene accessorie, risultava assistito per il giudizio di appello da due difensori di fiducia. Sennonché l’avviso per il secondo grado di giudizio veniva regolarmente notificato ad un solo avvocato, essendo all’altro notificato un avviso con generalità dell’assistito difformi da quelle esatte. L’imputato era regolarmente citato.
All’udienza non risultava presente alcun difensore di fiducia e quindi veniva nominato un difensore di ufficio prontamente reperibile. Non veniva rilevata, né dedotta alcuna questione in ordine alla regolarità delle notifiche.
Nell’interposto ricorso per cassazione, si rilevava una nullità assoluta, stante l’inesistenza, per un difensore, della notifica dell’avviso ex art. 601 c.p.p.. La Corte riteneva infondata la questione, con una pluralità di argomentazioni che meritano di essere brevemente richiamate.
Il riferimento all’art. 171 lett. c.p.p. consente anzitutto di chiarire che non si verserebbe comunque in un’ipotesi di inesistenza della notifica, giacché la prefata norma, nell’indicare i casi di nullità della notificazione, individua tra le altre ipotesi di nullità proprio quella evocata dalla difesa, ossia il caso della "incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario".
Tuttavia, ad avviso della Corte, la nullità non sarebbe integrata nel caso di specie, perché l’incertezza in ordine alla parte assistita non potrebbe dirsi assoluta. Infatti i riferimenti inequivoci all’impugnazione proposta in appello, con l’indicazione del numero di procedimento e la "vicinanza" tra il nominativo reale dell’assistito e quello effettivamente riportato sull’atto, farebbero sì che fosse facilmente evincibile a quale assistito pertinesse l’avviso di fissazione di udienza.
In ogni caso, l’eventuale nullità si sarebbe sanata, perché a regime intermedio. Infatti la Corte, richiamando alcuni precedenti, ha osservato che la nullità, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso e a nulla rileva che nel caso di specie nessuno dei difensori di fiducia era comparso, giacché <<è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice>>.
Quanto le concrete modalità di svolgimento dell’udienza con un difensore di ufficio, immediatamente reperibile, rendano praticabile tale onere è questione tutta da verificare.