Gli elementi di prova raccolti prima della citazione del responsabile civile (ad esempio l'esame autoptico) recano pregiudizio alla difesa del responsabile civile in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 c.p.p. e 654 c.p.p..
Infatti <<il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la legittimatio ad causam o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli articoli 651 e 654 del codice di rito. In tal caso il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile>> (si veda, Cass., sez. IV, 5 luglio 2018. n. 35684, Salzano ed altri).Sul punto si vedano anche le pronunce di legittimità in materia di incidente probatorio (cfr. Cass., sez. IV, 14 dicembre 2018, n. 12870 e Cass., sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028) che devono ritenersi estensibili anche agli accertamenti di cui all'art. 360 c.p.p.