13 febbraio 2026

Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetti – Possibilità di disporlo in fase di indagini preliminari – Esclusione – Ragioni – Sentenza della Corte di cassazione che riconosce l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare personale e indica quello competente – Effetti – Indicazione.

 




L’esito in sintesi

La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l’effetto generale e irreversibile dell’individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l’effetto definitivo e vincolante sancito dall’art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l’incompetenza territoriale di quest’ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati).

Cass. pen. sez. II, 35593/2025


12 febbraio 2026

Cause di estinzione – Oblazione – Somma versata in eccesso – In conseguenza dell’erronea determinazione dell’importo dovuto – Rimedio esperibile – Indicazione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale ha affermato che il rimedio giuridico esperibile per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso, a causa dell’erronea determinazione da parte del giudice dell’importo dovuto a titolo di oblazione, è, per effetto dell’intervenuta trasformazione del reato in illecito amministrativo, la richiesta di ripetizione dell’indebito, da inoltrare all’ente che ha ricevuto il pagamento e, in caso di inerzia dello stesso, da proporre davanti al giudice civile.

11 febbraio 2026

Irrevocabilità e Improcedibilità: la Corte traccia il confine







Reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020 – Annullamento parziale – Dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità – Giudizio di rinvio – Decorrenza dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. – Esclusione.

L’esito in sintesi

La Seconda Sezione penale ha affermato che, per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, a seguito dell’annullamento parziale pronunziato dalla Corte di cassazione, ove sia stata disposta la dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.


(I.A.)

Fatti e percorso processuale

  • Prime decisioni: Il Tribunale di Messina (23/04/2024) aveva condannato gli imputati per ricettazione; la Corte d’appello di Messina (16/06/2025) ha confermato le condanne.
  • Impugnazioni: Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori, deducendo plurime censure (violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento probatorio, mancata applicazione di attenuanti e della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.).

Questioni giuridiche principali esaminate

  • Correlazione imputazione/sentenza: verifica se la sentenza di appello abbia mutato radicalmente il fatto rispetto alla contestazione (art. 521 c.p.p.).
  • Valutazione probatoria: adeguatezza della motivazione di merito in relazione alle intercettazioni e alle dichiarazioni testimoniali.
  • Applicabilità di attenuanti e cause di non punibilità: in particolare art. 62 n.4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), art. 648 comma 4 c.p. (attenuante speciale) e art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto).
  • Effetti dell’annullamento parziale e termini di improcedibilità: interpretazione dell’art. 344‑bis c.p.p. e rapporto con l’autorità di cosa giudicata parziale (art. 624 c.p.p.).

Sintesi breve della questione procedurale: La sentenza chiarisce che, quando la Cassazione annulla parzialmente una condanna ma dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità, si forma un giudicato parziale che impedisce la decorrenza del termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis c.p.p. nel giudizio di rinvio; la Corte motiva questa soluzione con riferimento testuale all’art. 624 c.p.p. e alla funzione del giudicato parziale. (Riferimento: Cass. Sez. II, sent. 1988/2025, 12/11/2025).


1. Nucleo della disamina della Corte

  • Punto centrale: la Corte interpreta il comma 8 dell’art. 344‑bis c.p.p. in coordinamento con art. 624 c.p.p., ritenendo che se la Cassazione, nell’annullamento parziale, dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità (cioè forma giudicato su accertamento del fatto e attribuzione), nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis. .
  • Motivazione logico‑sistematica: la Corte sottolinea che il comma 8 richiama espressamente l’art. 624; tale richiamo non sarebbe significativo se il legislatore avesse voluto comunque far decorrere il termine di improcedibilità anche quando è già sorto un giudicato parziale. La ratio è evitare che la nuova disciplina dell’improcedibilità annulli gli effetti del giudicato già formato. (Cass. 12/11/2025).

2. Effetti pratici del giudicato parziale

  • Barriera alla prescrizione e all’improcedibilità: la formazione del giudicato parziale produce una “barriera invalicabile” rispetto a certe cause di estinzione (es. prescrizione) e, secondo la Corte, impedisce anche l’avvio del conteggio dell’improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio. Ciò tutela l’efficacia dell’accertamento definitivo già intervenuto. .
  • Limiti al potere del giudice di rinvio: il giudice chiamato a riesaminare i punti annullati non può rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità divenuto irrevocabile; il suo esame è circoscritto ai profili indicati dalla Cassazione. (Cass. Sez. U. citata nella sentenza).

3. Coerenza con la finalità dell’art. 344‑bis

  • Finalità dell’art. 344‑bis: introdurre limiti temporali ai giudizi di impugnazione per garantire ragionevole durata del processo; la Corte evita però che tale meccanismo produca effetti retroattivi o contraddittori rispetto al giudicato già formato. 

4. Conseguenze pratiche per il processo di rinvio

  • Quando il termine non decorre: se la Cassazione dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità (art. 624), il giudizio di rinvio non è soggetto al termine‑improcedibilità; il processo può proseguire per i soli punti rimessi senza rischio di improcedibilità automatica. (Cass. 12/11/2025).
  • Raccomandazione pratica (per difesa e giudice): nelle impugnazioni è cruciale chiedere alla Cassazione, se utile, la declaratoria esplicita delle parti irrevocabili della sentenza, perché ciò condiziona la decorrenza dei termini e la strategia processuale.

Diagramma operativo per il caso concreto della sentenza


Diagramma operativo: decorrenza del termine di improcedibilità (art. 344‑bis c.p.p.) dopo annullamento parziale

Passo dopo passo, quando il termine di improcedibilità decorre o non decorre nel giudizio di rinvio dopo un annullamento parziale della Cassazione, con applicazione pratica al caso Santapaola / Previti.


1. Punto di partenza: tipo di annullamento

  1. Annullamento totale della sentenza → nessun giudicato; il giudizio di rinvio è un nuovo grado: termine di improcedibilità decorre secondo art. 344‑bis.
  2. Annullamento parziale → verificare se la Cassazione ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità (art. 624 c.p.p.) o ha annullato anche l’accertamento di responsabilità.

2. Decisione chiave (flow)

  • Se la Cassazione ha formato giudicato parziale sull’accertamento del fatto (irrevocabilità ai sensi art. 624) → non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio per i punti rimessi; il giudice di rinvio non può rimettere in discussione l’accertamento irrevocabile.
  • Se la Cassazione non ha formato giudicato sull’accertamento del fatto (cioè l’annullamento investe anche l’affermazione di responsabilità) → decorre il termine di improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio.

3. Casi intermedi e precisazioni

  • Annullamento parziale limitato a profili diversi dall’affermazione di responsabilità (es.: sola determinazione della pena, esclusione/riconoscimento di circostanze) → normalmente si forma giudicato sull’accertamento del fatto: termine non decorre.
  • Annullamento per vizi che investono l’accertamento del fatto → non si è formato giudicato: termine decorre.
  • Irrevocabilità della pena vs irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità: l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità non equivale automaticamente all’eseguibilità della pena; l’eseguibilità richiede l’irrevocabilità anche della determinazione della pena.


10 febbraio 2026

La Corte ritiene che non violi il divieto di reformatio in peius la subordinazione ad obblighi della sospensione condizionale, già concessa

 

La Corte di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.» (così, già Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 – 01). 

Il principio viene desunto dal fatto che la richiesta di sospensione condizionale presuppone - quale implicito ed indefettibile requisito - anche l'accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. <<Sulla base di questo - hanno affermato i Giudici di legittimità- deve necessariamente conseguire che, se in appello, anche in assenza di impugnazione, la Corte di secondo grado trae le conseguenze di tale implicita accettazione, l'imputato non può lamentare alcunchè rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto ... la sospensione condizionale della pena>> .

Analogamente Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01 ha affermato che  «in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito)».(sentenza al link) 

09 febbraio 2026

Malfunzionamento applicativo app 2.0, i provvedimenti dei Presidenti del Tribunale valgono o no ? La Corte sembra riconoscerne il valore

 

La Corte di legittimità è stata adita con ricorso della Procura generale di Roma avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla Procura presso il Tribunale (nel testo della sentenza si fa riferimento alla Procura presso il Tribunale di Roma, ma si ritiene tratatrsi di quello di Frosinone). 

Al riguardo va rammentato che l'appello era stato depositato in modalità cartacea presso la cancelleria della Corte di assise di appello, e non presso il giudice a quoma, ciò nonostante, l'atto di appello veniva trasmesso dalla cancelleria del giudice ad quem alla Corte di assise, giungendovi entro i termini di legge. 

Con specifico riguardo, poi, al profilo del deposito telematico, il ricorrente ha rilevato che presso la cancelleria della Corte di assise (di Frosinone) il deposito in forma digitale - in vigore dal primo gennaio 2025 - non poteva effettuarsi per le problematiche correlate al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, come da provvedimento, in data 7 gennaio 2025, del Presidente del Tribunale di Frosinone che, in ragione di detto malfunzionamento, aveva previsto il deposito ai sensi dell'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., con modalità analogiche e non telematiche. 

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che lo stesso è risultato tempestivamente depositato e che la Corte di appello, nel dichiarare l' inammissibilità dell'impugnazione, ha trascurato di considerare che <<presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen. E' evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell'interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate>>.(provvedimento al link)

06 febbraio 2026

Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici – Proporzionalità della misura – Delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere – Indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 




Dopo la sentenza Fondazione Open (link1 e link2), la cassazione torna sul tema del sequestro di materiale informatica.

L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. VI n. 543/2026 al link

05 febbraio 2026

Esecuzione di pene sostitutive paradetentive verso un condannato detenuto in luogo diverso dal domicilio. Quale magistrato di sorveglianza è competente ?


 

La Corte ha affermato che la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a consoscere della esecuzione delle pene sostituive paradentive, resta ferma anche se l'interessato è detenuto altrove.  

Invero l'art. 62 della l. 689/81 - a mente del quale «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato»- prevale sul disposto dell'art. 677 c.p.p. che individua la competenza della magistratura di sorveglianza in ragione del luogo di detenzione.  (sentenza al link)

04 febbraio 2026

Misure di prevenzione: quali vizi sono denunciabili col ricorso per Cassazione ?



La corte di legittimità ha rammentato che <<nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ribadito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159>>, ne discende che <<è, dunque, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo il ricorso denunciare esclusivamente l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che integra la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956>>. 

La Corte ha poi precisato che nella nozione di violazione di legge <<va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».  

Nella sentenza si rammenta infine che la limitazione al sindacato di legittimità è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 321 del 22 giugno 2004 e n. 106 del 15 aprile 2015), stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.(sentenza al link)

03 febbraio 2026

02 febbraio 2026

Bancarotta preferenziale: quale elemento soggettivo ?

In tema di bancarotta preferenziale, la Corte di cassazione ha dato seguito alla sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (tra le altre, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904). Ne consegue che il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non è punibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l’imprenditore non abbia altresì agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non può equivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine uno specifico animus nocendi (ex ceteris, Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza, Rv. 120211).

30 gennaio 2026

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupafecenti: la norma riformata non è incostituzionale però...

 

Come è noto l’art. 187 cod. strada, novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»,senza che occorra più, ai fini della punizione dell 'autore, che egli versi in uno stato di alterazione psico-fisica

La norma è stata censurata giacchè il tenore letterale della disposizione, sì riformata, sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico», in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.

La Corte non ha condiviso le censure, tuttavia, per come indicato nel suo comunicato <<ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo>>. (provvedimento al link)

In altri termini, - si legge ancora nel comunicato- <<non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale>>. (comunicato al link)

Inquinamento idrico – Sversamento in fogna di acque reflue provenienti dell’attività di autolavaggio – Effettuato in mancanza dell’autorizzazioni unica ambientale (AUA) – Applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 – Sussistenza – Mancanza, nel d.P.R. n. 159 del 2013, di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 – Irrilevanza.

 


L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di tutela delle acque, ha affermato che è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo sversamento nella rete fognaria di acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio, effettuato in mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur se difettano, nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo previsto dal d.lgs. cit.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. III n. 41677/2025 al link

29 gennaio 2026

Revoca delle confisca di prevenzione ex L. 1423/1956. Che deve intendersi per prove nuove ? La risposta delle SS.UU.

Le SS.UU.  sono state chiamate a rispondere al seguente quesito: 

"se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.". 

Ai fini di una migliore intellegibilità della questione e della risposta, si rammenta che

1) per le proposte avanzate dopo il 13 ottobre 2011, si applica l'istituto della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011;

2) per le proposte formulate sino al 13 ottobre 2011, si applica l'art. 7 legge n. 1423 del 1956 , per come interpretato dalla giurisprudenza, che ne ampliò la portata da mero strumento atto a registrare la cessazione o il mutamento delle cause che ne avevano determinato l'adozione, a rimedio a quelle situazioni in cui la misura ( anche patrimoniale) fosse stata disposta in difetto originario dei suoi presupposti. 

 Orbene, rispetto alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011,  le SS.UU. c.d. "Lo Duca" ( SS.UU.  n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707) avevano statuito che: 

"in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo e', invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore".

Precisato quanto sopra, con la sentenza n. 2648 del 2026, le SS.UU. hanno così risposto al quesito:  

"La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore". 

Sulla nozione di forza maggiore, le ultime sezioni unite hanno richiamato Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419 - 01,   che hanno identificato la forza maggiore in «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» e, in ultima analisi, «inevitabile».  

28 gennaio 2026

Straordinarie – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Avverso sentenza della Corte di cassazione di inammissibilità o rigetto di precedente un ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento di persona straniera – Ammissibilità – Esclusione.

 



L’esito in sintesi

La Quinta Sezione penale ha affermato che la persona straniera, non rivestendo la qualifica di condannato, non è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sebbene i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, a seguito delle modifiche apportate all’art. 14, comma 6, d.lgs. citato dall’art. 18-bis d.l. 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, siano ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

Scarica la sentzna Cass. pen., sez. V n. 17/2026 al link

27 gennaio 2026

IMPUGNAZIONI – Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali – Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni. Confisca – Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione – Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio – Presunzione di innocenza – Violazione – Sussistenza – Rimedio impugnatorio – Indicazione.

 





PRIMO ABSTRACT

IMPUGNAZIONI – Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali – Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni.

SECONDO ABSTRACT

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – Confisca – Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione – Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio – Presunzione di innocenza – Violazione – Sussistenza – Rimedio impugnatorio – Indicazione.



L’esito in sintesi

PRIMO ABSTRACT

La Quarta Sezione penale ha affermato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l’ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell’attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità.

SECONDO ABSTRACT

La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere a quest’ultimo la motivazione, calibrando con rigore le espressioni utilizzate, sì da evitare l’impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell’intervenuta causa estintiva, posto che tali espressioni implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che può essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all’art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell’art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento).

26 gennaio 2026

Furto di energia elettrica e procedibilità a querela ex riforma Cartabia: la questione rimessa alle sezioni unite!

 



Avevamo dato atto della pendenza, poi cessata, della questione (link), che ora torna di attualità: udienza fissata innanzi alle sezioni unite il 26 marzo 2026.

La questione:

Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, п. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.


23 gennaio 2026

Corruzione elettorale – Patto corruttivo – Efficacia del tempo – Attualizzazione attraverso diverse vicende esecutive – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che il delitto di corruzione elettorale si perfeziona con il raggiungimento dell’accordo corruttivo iniziale e si configura come un unico reato permanente che conserva efficacia nel tempo, indipendentemente dalla sua attualizzazione attraverso le diverse vicende esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione assolutoria del giudice di appello che aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado sul rilievo che non vi era prova dell’esistenza del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua esecuzione e della sua durata).

Scarica la sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 1129/2026 al link


22 gennaio 2026

Delitti contro la persona – Esigenze cautelari – Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa – Regole di valutazione – Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l’esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti – Esclusione – Conseguenze – Precisazioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, ha affermato che, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.

21 gennaio 2026

Cose pertinenti al reato: non rilevano i rapporti meramente occasionali con il reato



In tema di sequestro preventivo impeditivo, la Corte ha precisato che <<per quanto la formula legislativa "cose pertinenti al reato" ha un significato scarsamente delimitativo (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Vale Scavi s.r.l., Rv. 281516 – 01), in quanto il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione al «corpo del reato», non ha definito questa nozione, ma ha riservato questo compito all’elaborazione giurisprudenziale, ..., tuttavia, non può essere estesa sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito penale (Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Modou, Rv. 276660 – 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850)>>.

Piuttosto il giudice <<... per stabilire se la disponibilità della cosa costituisce effettivo pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, deve accertare che questa relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità e indissolubilità strumentale: in tal modo si evita di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e d’uso del bene>> (sentenza al link) 


20 gennaio 2026

La Corte interviene a proposito di corruzione e regali d'uso di modico valore. Ma sussiste un contrasto di legittimità.

 

Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all' art. 4 al comma 2 prevede che: «il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini  internazionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto»; 

il successivo comma 5 della medesima disposizione stabilisce che «ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto». 

A fronte di tali disposzioni, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 – 01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva. Secondo altra impostazione, invece, «la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000» (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc. Scapolan, Rv. 271496 – 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 – 01). 

Con la sentenza il cui link alleghiamo, il Collegio ha ritenuto che  la formulazione letterale dell’art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire a tale ultimo orientamento. 

I Giudici nomofilattici hanno infatti osservato che <<la norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente "indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato" di chiedere regalie, anche di modico valore, "a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto>>.  Piuttosto, ad avviso della sentenza che si annota, <<ciò che la norma consente... sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.regali o altre utilità>> (sentenza al link)

19 gennaio 2026

Conflitto e cautela: la decisione delle Sezioni Unite del 15 gennaio 2026

 




Avevamo già dato notizia della pendenza della questione (link).

Riportiamo ora l'informazione provvisoria.

Le sezioni unite erano chiamate a decidere se:

Se sussista conflitto negativo dl competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto.

La decisione:

Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia.



16 gennaio 2026

Precisazioni della Corte in tema di riscontri alla chiamata in correità.

La prima sezione penale con la sentenza numero 235/2026  ha precisato che «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità "de relato" con cui si attribuisce all'accusato il ruolo di mandante di un omicidio l'esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata)»

La Corte ha altresì osservato che «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (sentenza al link).

15 gennaio 2026

Pena illegale in favore dell'imputato: non costituisce errore materiale

 

La Corte regolatrice ha chiarito che <<ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01; Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01)>> (sentenza al link)

14 gennaio 2026

Copia integrale delle intercettazioni: una speranza dal GUP di Trento.


Prima di indicare la soluzione adottata dal GUP in epigrafe, è opportuno  rammentare che la
giurisprudenza di legittimità non riconosce il diritto, ex se, del difensore ad avere copia integrale delle intercettazioni.  

Si riportano alcuni stralci di sentenze al riguardo.

Cass. Sez. 3 Num. 33651 Anno 2022 

<<... questa Suprema Corte ... ha chiarito che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)>>; 

Cass. Sez. 6 Num. 32053 Anno 2024 

<<il difensore non ha chiarito le ragioni per le quali non gli sarebbe stato consentito il rilascio di copia integrale di tutte le registrazioni, ma la genericità della doglianza ne dimostra la manifesta infondatezza, non essendo il pubblico ministero tenuto a rilasciare copia integrale delle intercettazioni, ma soltanto di quelle poste a base della richiesta cautelare e delle altre che gli venissero richieste dopo la esplicitata illustrazione della loro rilevanza (vedi, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Orsi, Rv. 279555; secondo cui in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva)>>;

Cass. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2024 

<<... la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità>>.

Sul tema può osservarsi che il dato normativo si presta ad esegesi che limitano i diritti di difesa. Invero, almeno con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., l'indagato e il suo difensore hanno diritto ad estrarre copia delle intercettazioni ritenute utili dal pubblico ministero, avendo, per converso, un mero diritto di ascolto delle altre. All'esito del detto ascolto la difesa potrà indicare le ulteriori intercettazioni che le paiono rilevanti e di cui potrà chiedere copia al pubblico ministero. Il requirente potrà muovere contestazioni financo sul giudizio di rilevanza operato dal difensore, al quale è dato di avanzare istanza al giudice. 

Non v'è chi non veda che un meccanismo così congegnato, anche considerati i tempi materiali in cui le operazioni difensive dovrebbero dispiegarsi, finisce per rimettere ad una parte processuale (e forse prim'ancora alla p,g.) di delimitare il perimetro probatorio su cui confrontarsi, e ciò anche perché nella prassi le Procure pretendono la specificazione dell'arco temporale delle intercettazioni che la difesa intende ascoltare non consentendo un ascolto sic et simpliciter.

Orbene, il GUP di Trento ha ritenuto che il diritto di accesso e ascolto attribuito al difensore comporti di per sè il diritto all'estrazione di copia integrale delle captazioni, al fine di indicare al giudice quelle che si ritengono rilevanti. Si tratta all'evidenza di un' interpretazione che consente alla difesa di esercitare in modo meno penalizzante il suo munus.  ( provvedimento al link) 

Per un inquadramento della pronuncia del GUP di Trento in considerazione della giurisprudenza costituzioanle si rinvia a N. Canestrini e G. Sambataro " Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delel intercettazioni e il superamento del difensore amanuense, nella era digitale", in Giurisprudenza penale Web, 2025,12.

13 gennaio 2026

SENTENZA - Emessa in primo grado – Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana – Mancata traduzione – Nullità a regime intermedio – Sussistenza

 



Ci eravamo già occupati della questione della omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto, riportando la decisione della seconda penale (al link).

Diamo ora informazione della importante decisione delle sezioni unite.

PRIMO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

SECONDO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.



Segue commento con A.I.

Contesto generale
La sentenza risolve due questioni fondamentali riguardanti i diritti linguistici dell’imputato alloglotta (che non conosce la lingua italiana) nel processo penale, alla luce delle fonti costituzionali, convenzionali (CEDU) e del diritto dell’Unione Europea (Direttiva 2010/64/UE).

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1. Prima questione: conseguenze dell’omessa traduzione della sentenza di primo grado
Problema: Se la mancata traduzione della sentenza di primo grado in una lingua comprensibile all’imputato integri una nullità generale a regime intermedio (ex art. 178 c.p.p.) o determini solo il differimento del termine per impugnare.

Orientamenti contrastanti in giurisprudenza:
- Primo orientamento (prevalente): l’omessa traduzione non vizia la sentenza, ma sospende il termine per impugnare finché l’imputato non riceve la traduzione.
- Secondo orientamento (minoritario): l’omessa traduzione genera una nullità generale a regime intermedio.

Ragionamento della Corte:
- Richiama la sentenza delle Sezioni Unite Niecko (n. 15069/2023), che ha qualificato come nullità generale a regime intermedio l’omessa traduzione di un’ordinanza cautelare.
- Sottolinea che la traduzione è essenziale per garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la partecipazione consapevole al processo.
- La soluzione dello slittamento sine die del termine per impugnare è criticata perché:
  - Contrasta con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
  - Espone l’imputato a possibili pregiudizi (es. misure cautelari) pur in assenza di una sentenza comprensibile.
  - Non si coordina con l’art. 585 c.p.p., che prevede un unico termine per impugnazione per imputato e difensore.
- La nullità non investe il giudizio o la decisione, ma solo la “sentenza-documento” redatta in italiano.

Principio affermato:
L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

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2. Seconda questione: obbligatorietà della traduzione del decreto di citazione in appello
Problema: Se anche il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato.

Orientamenti contrastanti:
- Primo orientamento: non è obbligatorio tradurlo, perché non contiene l’“accusa” (già nota) e perché l’assistenza dell’interprete in udienza è sufficiente.
- Secondo orientamento: è obbligatorio tradurlo, poiché è funzionale al diritto di partecipazione al processo e al contraddittorio.

Ragionamento della Corte:
- L’art. 143 c.p.p. include tra gli atti da tradurre i “decreti che dispongono la citazione a giudizio”, senza distinguere tra primo grado e appello.
- La Direttiva 2010/64/UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono la traduzione degli atti essenziali per garantire il diritto a un processo equo.
- Il decreto di citazione in appello contiene informazioni essenziali (es. data, luogo, avvertimenti) per l’esercizio delle prerogative difensive.
- La sua mancata traduzione integra una nullità generale a regime intermedio, sanabile con la comparizione.

Principio affermato:
L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.”*

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3. Applicazione al caso concreto
Per M. N.:
- La richiesta di nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado è preclusa, perché sollevata per la prima volta con i “motivi nuovi” in appello, in violazione delle regole sulla deducibilità delle nullità.
- La richiesta di nullità per omessa traduzione del decreto di citazione in appello è accolta:
  - Il decreto non era stato tradotto.
  - La Corte d’appello non aveva esaminato l’eccezione.
  - Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza di appello, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Firenze.

Per B.N. S.:
- I motivi di ricorso (circostanze attenuanti, vizio di motivazione) sono dichiarati inammissibili perché:
  - Censure aspecifiche o non deducibili in Cassazione.
  - Nessuna contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

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Punti chiave della sentenza
1. Rafforzamento delle garanzie linguistiche: La traduzione degli atti processuali è un diritto fondamentale per l’imputato alloglotta, direttamente connesso al diritto di difesa.
2. Qualificazione come nullità generale a regime intermedio: Sia per la sentenza che per il decreto di citazione, l’omessa traduzione genera una nullità sanabile e soggetta a decadenza.
3. Coerenza con il diritto europeo: La sentenza allinea la giurisprudenza italiana alla Direttiva 2010/64/UE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
4. Tutela della partecipazione consapevole: La traduzione è strumentale all’effettiva partecipazione dell’imputato al processo, anche nelle fasi successive al primo grado.

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Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali
- Art. 24 Cost.** (diritto di difesa).
- Art. 6 CEDU** (diritto a un processo equo).
- Direttiva 2010/64/UE** (diritto all’interpretazione e traduzione).
- Art. 143 c.p.p.** (assistenza linguistica).
- Art. 178 c.p.p.** (nullità generali).
- Sez. U. Niecko, n. 15069/2023** (traduzione ordinanze cautelari).
- Sez. U. Jakani, n. 12/2000** (traduzione decreto di citazione a giudizio).


12 gennaio 2026

Ancora sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della sesta sezione.

La sesta sezione, in ordine all' esigenza cautelare di cui all' art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha precisato che <<non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie>>. (sentenza al link).

In un nostro precedente post avevamo già dato conto di una sentenza della prima che aveva inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>>.(nostro post al link)

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