La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale (comunicato a link) (decisione al link)
19 marzo 2026
Giudicato esecutivo ed estensione della sua preclusione.
La Corte ha precisato che <<la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva>> (sentenza al link).
18 marzo 2026
Concordato in appello, limiti alla ricorribilità della sentenza
Con recente ordinanza la seconda sezione (ord. num. 4255 Anno 2026), richiamando un arresto a SS.UU. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448), ha precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Nondimeno, ad avviso della seconda sezione, <<deve però evidenziarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170)>> ( ordinanza al link)
Con una pronuncia armonica ai superiori principi, la terza sezione ha annullato in parte de qua la sentenza di concordato che aveva mantenuto una pena accessoria non più applicabile, a motivo della convenuta rimodulazione della pena e ciò sebbene la sanzione satellite non fosse parte dell'accordo. Al riguardo i Giudici di legittimità hanno ritenuto «illegale» una pena accessoria non irrogabile all’imputato in ragione della pena principale in concreto a lui inflitta e che <<l’accordo tra le parti può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest’ultima non comporti più la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla eliminazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni, pur quando tale eliminazione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti >> (sentenza al link)
Diversamente la Corte ha ritenuto che la pena concordata, ancorché erroneamente calcolata con riferimento alla riduzione da applicarsi alle contravvenzioni giudicate in sede di giudizio abbreviato, non determina l’illegalità della pena, ma la sua illegittimità, purché la sanzione oggetto di convenzione rientri nei limiti edittali di pena, onde l’erronea determinazione deve intendersi superata in ragione dell’accordo raggiunto sull’entità della pena finale.
Ne consegue l' inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, a ciò ostando sia la natura consensualistica dell’istituto, che sottrae al giudice il potere di intervenire – nei militi anzidetti- nell’accordo tra le parti, sia la funzione deflattiva dell’istituto.
A sostegno della rigida soluzione adottata, la sentenza che si annota rammenta che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione:
- con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contestava l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 01);-
- volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01);
- relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Per completezza va però segnalato un diverso orientamento, espresso dalla sesta sezione, secondo cui <<è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464)>>. Nel caso di specie, la riduzione di un terzo della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc pen. era stata operata soltanto per il reato-base più grave e non anche per i reati satellite posti in continuazione (sentenza al link).
17 marzo 2026
La Corte riconosce ampia utilizzabilità, ai fini della cautela, alle dichiarazioni spontanee
Secondo il dictum della Corte <<sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e anche se non verbalizzate, purché emerga con chiarezza (secondo un dato rimasto privo di contestazione nel caso di specie) la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125)>>. (sentenza al link)
16 marzo 2026
L' Alta Corte disciplinare e il problema del coordinamento con l’art. 107 Cost: scelta consapevole o amnesia normativa? G. Todaro*
1.
Introduzione
La
recente legge di riforma costituzionale diretta a introdurre la separazione
delle carriere tra magistratura requirente e giudicante prevede, tra le altre
innovazioni, l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, alla quale verrebbe
attribuito l’esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei magistrati.
La scelta mira a rafforzare la terzietà dell’organo giudicante nei procedimenti
disciplinari e a ridurre il rischio di commistioni tra funzioni di governo
autonomo e funzioni giurisdizionali.
Tuttavia,
la riforma pone un problema di coordinamento con il vigente art. 107 della
Costituzione, il quale stabilisce che i magistrati non possano essere
dispensati o sospesi dal servizio se non per decisione del Consiglio Superiore
della Magistratura (rectius: del relativo Consiglio, giudicante ovvero
requirente). Tale previsione, se letta isolatamente, sembrerebbe attribuire al
CSM la competenza disciplinare che la riforma intende invece trasferire alla
nuova Alta Corte disciplinare.
L’apparente
incongruenza solleva quindi un problema di coordinamento tra disposizioni
costituzionali, che merita di essere analizzato, senza tuttavia pregiudicare la
valutazione complessivamente positiva dell’assetto delineato dalla riforma.
2.
La ratio della nuova soluzione istituzionale
L’introduzione
di un organo autonomo - tale è l'Alta Corte -
incaricato della giurisdizione disciplinare risponde all’esigenza di
rafforzare le garanzie di imparzialità e di separazione tra funzioni
amministrative e funzioni giudicanti nell’ambito dell’ordinamento giudiziario.
Nel
modello tradizionale, il Consiglio Superiore della Magistratura esercita
contemporaneamente funzioni di autogoverno – quali nomine, trasferimenti e
progressioni di carriera – e funzioni disciplinari. Tale concentrazione di
poteri ha suscitato, nel tempo, scetticismo sotto il profilo della piena
terzietà dell’organo giudicante.
L’istituzione
dell'Alta Corte disciplinare consente invece di distinguere nettamente la
funzione di governo autonomo della magistratura, affidata al CSM, da un lato, e
la funzione giurisdizionale disciplinare, attribuita a un organo distinto e
specializzato, dall'altro.
La riforma appare quindi coerente con un più generale processo di rafforzamento delle garanzie di indipendenza e imparzialità, che costituiscono principi cardine dell’ordinamento costituzionale della magistratura, mirando a ridare effettività all'esercizio della potestà disciplinare.
3.
Il problema del coordinamento con l’art. 107 Cost.
Nonostante
la coerenza sistematica della nuova soluzione, il mantenimento nel testo
costituzionale della previsione contenuta nell’art. 107 della Costituzione
genera una possibile tensione interpretativa.
Da
capire se apparente o reale.
Ipotizziamo
per un attimo che sia reale, e vediamo le possibili soluzioni.
La
norma, come visto, stabilisce che i magistrati non possano essere dispensati o
sospesi dal servizio se non per decisione del relativo Consiglio Superiore
della Magistratura. Poiché la potestà disciplinare viene ora attribuita, dal
riformato art. 105 Cost., alla nuova Alta Corte disciplinare, il riferimento al
CSM nell'art. 107 comma 1 Cost. potrebbe apparire non più coerente con la nuova
architettura costituzionale.
Si
tratta, tuttavia, di un fenomeno non infrequente nei processi di revisione
costituzionale: quando la riforma incide su un segmento dell’ordinamento senza
modificare contestualmente tutte le disposizioni collegate, possono emergere
difetti di coordinamento testuale che richiedono un successivo lavoro di
armonizzazione interpretativa o normativa.
4.
Possibili soluzioni interpretative
Una
prima soluzione può essere individuata attraverso un’interpretazione
sistematica della Costituzione.
Tale
approccio interpretativo trova un solido fondamento nella tradizione della
dottrina costituzionalistica italiana che ha più volte sottolineato come la
Costituzione debba essere letta come un sistema unitario di principi e
disposizioni tra loro coordinate. In questa prospettiva, occorre evidenziare
che eventuali tensioni tra norme costituzionali non debbono essere risolte
attraverso una lettura meramente letterale delle singole disposizioni, ma
mediante una ricostruzione sistematica dell’assetto costituzionale complessivo.
In particolare, le antinomie costituzionali devono essere risolte privilegiando
l’interpretazione che consenta di preservare la coerenza interna del sistema.
Seguendo
questo criterio ermeneutico, la disposizione dell’art. 107 dovrebbe essere
letta alla luce della nuova disciplina introdotta dalla riforma.
Il
riferimento alla decisione del CSM potrebbe essere interpretato non come
attribuzione esclusiva della potestà disciplinare, ma come espressione del
principio secondo cui le misure più gravi incidenti sullo status del magistrato
devono essere adottate nell’ambito del sistema di autogoverno della
magistratura. In tale quadro, la decisione disciplinare verrebbe assunta
dall'Alta Corte disciplinare, mentre al Consiglio Superiore della Magistratura
potrebbe spettare l’adozione formale degli atti amministrativi conseguenti.
Un’altra possibile interpretazione, forse più aderente allo spirito della legge, è quella della deroga implicita: la nuova disciplina costituzionale, in quanto successiva e specificamente dedicata alla giurisdizione disciplinare, prevarrebbe sulla formulazione precedente dell’art. 107, limitandone la portata applicativa.
Chiaro
l'obiettivo: le disposizioni costituzionali devono essere interpretate in modo
sistematico e coordinato, evitando letture che producano contraddizioni interne
al testo costituzionale e privilegiando, invece, soluzioni ermeneutiche idonee
a garantire la coerenza complessiva dell’ordinamento.
5.
L’opportunità di un intervento di coordinamento costituzionale
Sebbene
le soluzioni interpretative sopra richiamate possano garantire la funzionalità
del sistema, sotto il profilo della tecnica legislativa sarebbe comunque
auspicabile un intervento esplicito di coordinamento costituzionale.
Occorre
tuttavia considerare che un simile intervento richiederebbe l’attivazione della
procedura di revisione prevista dall’art. 138 della Costituzione, con la
conseguente necessità di un nuovo iter parlamentare aggravato e la possibile
sottoposizione della riforma a referendum costituzionale. Alla luce del
carattere particolarmente divisivo che ha contraddistinto il dibattito sulla
separazione delle carriere e sulla riorganizzazione dell’ordinamento
giudiziario, non può escludersi che un ulteriore intervento di revisione
limitato al solo coordinamento testuale dell’art. 107 della Costituzione possa
riaprire tensioni politiche analoghe a quelle già emerse nel corso del processo
riformatore.
In
tale contesto, il ricorso all’interpretazione sistematica appare non soltanto
una soluzione tecnicamente praticabile, ma anche uno strumento idoneo a evitare
la riapertura di conflitti istituzionali e politici che potrebbero
compromettere la stabilità dell’assetto costituzionale appena delineato.
Se
invece la maturità politica e il buon senso dovessero prevalere su logiche
partitiche particolari, ove con il referendum confermativo dovesse
stabilizzarsi il nuovo assetto costituzionale della Magistratura, sarebbe
comunque soluzione più lineare una revisione dell'art. 107 della Costituzione:
si potrebbe tendenzialmente sostituire, in parte qua, il riferimento alla
decisione del Consiglio Superiore della Magistratura con un richiamo all’organo
disciplinare competente, vale a dire l'Alta Corte disciplinare. Un simile
intervento consentirebbe di eliminare ogni ambiguità testuale e di rendere
pienamente coerente il nuovo assetto istituzionale.
6.
Una possibile lettura alternativa: scelta consapevole
Abbiamo
finora supposto che ci si trovi in presenza di una sorta di amnesia
legislativa. Vi è però anche un’altra possibile interpretazione che, lungi
dall’apparire peregrina, presenta comunque una certa ragionevolezza.
Il
legislatore costituzionale, infatti - non va dimenticato - ha modificato con la
legge in commento l’art. 107 della Costituzione, sostituendo alla locuzione
«del Consiglio» l’espressione «del rispettivo Consiglio». Questa modifica
legislativa suggerisce che i conditores avessero ben presente il contenuto
dell’art. 107 Cost.
Muovendo
da questa considerazione, si può dunque ritenere – al contrario di quanto
ipotizzato finora – che il legislatore costituzionale abbia inteso mantenere
una distinzione tra sanzioni disciplinari, da un lato, e provvedimenti
amministrativi e organizzativi, dall’altro.
In questa prospettiva, le sanzioni disciplinari – tutte, comprese quelle più gravi, quali la sospensione e la rimozione – sarebbero di competenza esclusiva dell’Alta Corte disciplinare. Al Consiglio Superiore della Magistratura spetterebbe invece soltanto la loro applicazione sotto il profilo amministrativo e organizzativo, tenendo conto dell’assetto delle piante organiche del sistema giudiziario e provvedendo, ad esempio, alla dislocazione dei magistrati che dovessero essere trasferiti a seguito di irrogazione di una sanzione.
Si
consideri inoltre che il termine dispensa, utilizzato nella normativa
concernente gli illeciti disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 23
febbraio 2006), riguarda anche la possibilità di una dispensa per motivi di
salute, che evidentemente non costituisce un provvedimento disciplinare (tanto
che al momento non se ne occupa la sezione disciplinare del CSM, ma una diversa
sezione).
Pertanto,
qualora si accedesse a questa distinzione tra sanzioni disciplinari, da un
lato, e provvedimenti amministrativi e organizzativi, dall’altro, non si
configurerebbe alcuna antinomia normativa: le diverse previsioni
risulterebbero, al contrario, perfettamente raccordabili e - si può aggiungere
- espressamente volute dal legislatore.
7.
Conclusioni
L’introduzione
dell'Alta Corte disciplinare rappresenta un passaggio significativo nel
processo di riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario e appare funzionale a
rafforzare le garanzie di imparzialità nei procedimenti disciplinari
riguardanti i magistrati.
Il
permanere nel testo costituzionale del riferimento al Consiglio Superiore della
Magistratura, contenuto nell’art. 107 Cost., costituisce, al più, un problema
di coordinamento normativo, ma non tale da compromettere la coerenza
complessiva della riforma. Attraverso l’interpretazione sistematica,
l’ordinamento è perfettamente in grado di ricondurre le diverse disposizioni ad
un assetto armonico e ordinato.
La
questione, pertanto, si configura più come un problema di tecnica redazionale
che come un vero limite sostanziale della riforma.
Il
compito dell’interprete consiste nel leggere le norme come un sistema unitario,
evitando letture frammentarie e valorizzando la natura coerente e complessiva
della Costituzione.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.
13 marzo 2026
Querela redatta dalla parte. Il difensore la può depositare tramite portale ? La risposta della Corte
A fronte di una censura difensiva, secondo cui la presentazione della querela tramite portale sarebbe possibile esclusivamente per atti provenienti e redatti dai difensori depositanti, rimanendo invece preclusa in caso di mera delega al deposito della querela redatta dalla parte, la Corte ha ritenuto che l’impostazione difensiva non trovi conforto nelle disposizioni applicabili al caso di specie.
Invero la normativa <<non prevede limiti né esclude il deposito tramite portale nel caso in cui la querela sia redatta e sottoscritta dalla persona offesa, ma prevede soltanto che unitamente alla querela venga depositata anche la procura,e cioè l’incarico specifico al difensore, che ben può riferirsi alla sola presentazione>>. La Corte ha peraltro osservato che il l’interpretazione offerta dalla difesa non solo non trova fondamento nella ratio del portale, che è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma è anche contrastata dal principio generale secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583–01; Sez. 4 , n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 – 01)
Ed ancora, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, sebbene con riferimento a norme entrate in vigore successivamente alla presentazione della querela del cui deposito si discorreva, che <<la tesi difensiva trova, peraltro,indiretta smentita nell’art. 111 bis cod. proc. pen., come integrato dall’art.2 comma 1 lett.a d.Lvo 31/2024,che al comma 4 precisa che “gli atti che le parti e la persona offesa compie personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”. Detta norma, ..., ha precisato il portato dell’art. 87 comma 6 bis del d. lgs. 150/2022 introducendo quello che sembra a tutti gli effetti un chiarimento dell’assetto della normativa già in vigore, nel senso che il deposito nel portale telematico è previsto anche per gli atti personali della persona offesa, come appunto la querela redatta personalmente e presentata dal difensore delegato come atto d’impulso del procedimento, ma la stessa potrà essere anche depositata su cartaceo>>.
12 marzo 2026
Ricorso avverso sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica: quali limiti ?
La seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il suo dictum, secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato>> (provvedimento al link).
11 marzo 2026
Atto di appello – Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 – Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.
Sintesi approfondita (nomi sostituiti con iniziali)
Contesto e oggetto
La Corte Suprema di Cassazione — Sezione Penale VI (sent. n. 3/2026, depositata 10/02/2026) ha deciso sui ricorsi proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro la sentenza del GUP resa in giudizio abbreviato. La questione centrale riguarda la forma e le modalità di deposito degli atti di impugnazione (telematico vs. analogico/PEC) alla luce della nuova disciplina sul deposito telematico (art. 111‑bis c.p.p. e decreti ministeriali attuativi).
Fatti rilevanti
- Depositi impugnativi: T. E. ha depositato l’appello tramite PEC il 29 aprile 2025; T. E. ha depositato l’atto in cancelleria il 2 maggio 2025.
- Situazione locale: il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l’operatività dell’applicativo APP per il periodo 1/1/2025–14/4/2025, consentendo depositi non telematici in quel periodo; al momento dei depositi non risultavano malfunzionamenti segnalati.
- Decisione di merito: la Corte d’appello ha ritenuto gli appelli inammissibili per violazione delle modalità di deposito previste dalla legge.
Questioni giuridiche sollevate
- Ammissibilità del deposito via PEC: T. E. invoca l’art. 3 D.M. 29/12/2023 n. 217 (mod. D.M. 27/12/2024 n. 206) per sostenere che fino al 1/1/2027 il deposito via PEC sarebbe ammesso per determinate giurisdizioni.
- Rilevanza della fonte regolamentare: T. E. contesta che il decreto ministeriale non preveda la sanzione di inammissibilità e che una fonte regolamentare non possa determinare una sanzione così grave.
- Accesso alla giustizia: richiamo al principio del favor impugnationis e alla giurisprudenza della Corte EDU contro eccessi formalistici che ostacolino l’accesso alle giurisdizioni superiori.
Motivazione della Corte
- Normativa primaria: l’art. 111‑bis c.p.p. stabilisce il deposito esclusivamente con modalità telematiche; l’art. 582 c.p.p. impone il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- Sanzione prevista dalla legge: l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l’inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell’impugnazione.
- Ambito temporale dei decreti: la Corte distingue le disposizioni relative alle corti d’appello da quelle relative ai tribunali; nel caso concreto l’appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, soggetta alle scadenze previste per i tribunali.
- Interesse di sistema: la Corte valorizza l’esigenza di certezza, tracciabilità e sicurezza del deposito telematico e ritiene proporzionata la sanzione di inammissibilità quando la legge prescrive modalità esclusive.
- Corte EDU e formalismo: il richiamo alla giurisprudenza europea è respinto perché qui la restrizione deriva direttamente dalla legge e non da un’interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica.
Estratto dal provvedimento (con iniziali al posto dei nomi):
«La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato.»
«A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175‑bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111‑bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.»
Principio di diritto affermato e impatto pratico
- Principio affermato: dall’entrata in vigore delle date indicate dal D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi di deroga dell’art. 175‑bis c.p.p., l’appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111‑bis è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591 c.p.p.; non rileva che l’impugnazione sia comunque pervenuta o conosciuta dal giudice.
- Conseguenze pratiche: i difensori devono rispettare scrupolosamente le scadenze e le modalità telematiche previste per l’ufficio presso cui va depositato l’atto (cancelleria che ha emesso il provvedimento), pena l’inammissibilità automatica; le deroghe e i periodi transitori vanno interpretati in relazione all’ufficio specifico (tribunale vs. corte d’appello).
- Rilevanza sistemica: la decisione rafforza la centralità del deposito telematico come strumento di certezza e efficienza processuale e conferma la legittimità di sanzioni formali previste dalla legge per garantire il corretto funzionamento del processo penale telematico.
Esito: i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
10 marzo 2026
Condizioni di applicabilità della recidiva
La Corte ha precisato che <<in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti. In particolare, il giudice di merito è tenuto ad esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice>>(sentenza al link)
09 marzo 2026
L’Alta Corte nella riforma dell’art. 105 Cost.: autonomia della magistratura ed effettività della responsabilità disciplinare di G. Todaro*
Nel quadro della riforma costituzionale volta a realizzare la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, uno dei punti più significativi riguarda la modifica dell’art. 105 della Costituzione e l’istituzione della nuova Alta Corte disciplinare. La riforma incide su uno dei profili più delicati dell’ordinamento giudiziario: il sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati e il rapporto tra autogoverno della magistratura ed esercizio della funzione giurisdizionale.
Nel sistema vigente, l’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura le competenze relative alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. In concreto, la giurisdizione disciplinare è esercitata dalla sezione disciplinare del Consiglio, mentre l’azione è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
La riforma interviene su questo assetto con una scelta di fondo: separare il momento dell’autogoverno da quello della giurisdizione disciplinare, trasferendo quest’ultima a un organo autonomo, l’Alta Corte disciplinare. Il CSM (anzi: i due nuovi CSM) conserverebbe quindi le funzioni di governo della magistratura, mentre il giudizio disciplinare verrebbe affidato a un organo dotato di una configurazione pienamente giurisdizionale.
La nuova Alta Corte disciplinare, secondo il testo di riforma costituzionale, sarebbe composta da quindici giudici. La struttura dell’organo riflette un equilibrio tra componente togata e componente laica e introduce un elemento innovativo nel sistema delle nomine: il ricorso al sorteggio.
In particolare, la composizione prevista è la seguente:
tre membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con lunga esperienza professionale;
tre membri laici individuati tramite sorteggio all’interno di una platea di candidati previamente individuata dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di diritto e avvocati con adeguata anzianità professionale;
sei magistrati giudicanti, individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti alla magistratura giudicante;
tre magistrati requirenti, anch’essi individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti agli uffici del pubblico ministero.
Il ricorso al sorteggio rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma. Tale meccanismo è stato concepito per ridurre il peso delle dinamiche correntizie e delle logiche elettive interne alla magistratura, rafforzando al tempo stesso la percezione di imparzialità dell’organo disciplinare. L’estrazione a sorte avviene comunque all’interno di platee previamente definite, in modo da garantire che i soggetti sorteggiati possiedano requisiti elevati di competenza giuridica e di esperienza professionale.
La funzione attribuita all’Alta Corte disciplinare è precisamente quella di rafforzare l’effettività del giudizio disciplinare. Nel modello attuale, infatti, la coincidenza tra organo di governo della magistratura e giudice disciplinare ha alimentato, nel dibattito pubblico e istituzionale, la percezione di una certa indulgenza nei confronti dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare. Non si tratta soltanto di un problema di statistiche sanzionatorie (comunque bassissime), ma soprattutto di un problema di legittimazione istituzionale: il sistema disciplinare appare talvolta poco incisivo e scarsamente percepito come effettivo.
L’istituzione di una Corte disciplinare autonoma mira dunque a rafforzare la credibilità del sistema di responsabilità, separando la dimensione amministrativa dell’autogoverno dalla funzione giudicante e attribuendo quest’ultima a un organo specificamente dedicato.
Uno dei profili più discussi della riforma riguarda il sistema delle impugnazioni. Il testo prevede che le decisioni dell’Alta Corte possano essere impugnate dinanzi alla stessa Alta Corte, ma in una diversa composizione. Questa soluzione è stata oggetto di alcune critiche, fondate sull’argomento secondo cui non sarebbe pienamente coerente che un organo giudichi sulle decisioni pronunciate da sé stesso.
Tale obiezione può tuttavia essere ridimensionata.
In primo luogo, il giudizio di impugnazione sarebbe comunque affidato a una diversa sezione dell’Alta Corte, composta da giudici differenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la decisione impugnata. Il meccanismo non è estraneo alla logica degli ordinamenti giurisdizionali complessi, nei quali la pluralità delle sezioni garantisce l’effettiva autonomia del giudizio.
In secondo luogo – e questo è un profilo sistematicamente rilevante – resta comunque operante la garanzia prevista dall'art. 111 della Costituzione, e in particolare dal settimo comma, secondo cui contro le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Tale disposizione costituzionale non è stata modificata dalla riforma e continua a operare come principio generale di controllo di legittimità.
L’assenza di un espresso richiamo al ricorso per cassazione nel nuovo testo dell’art. 105 della Costituzione non può quindi essere interpretata come una sua esclusione. Al contrario, la permanenza dell’art. 111, comma 7, Cost. implica che anche le decisioni dell’Alta Corte disciplinare restino sottoposte al controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Ne deriva un sistema articolato su più livelli: una decisione di primo grado, una impugnazione, anche per motivi di merito, interna alla stessa Alta Corte e, infine, il sindacato di legittimità.
Le decisioni dell'Alta Corte sono espressamente configurate dall'art. 105 riformato come aventi forma di sentenza e, per l'effetto, non si può escludere il ricorso per cassazione che riguarda espressamente tutte le sentenze (l'art. 111 comma 7 Cost. è chiarissimo in tal senso).
Due ultimi rilievi sul punto: ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., si prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione sia ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Nessun limite espresso risulta invece per la nuova normativa, né nella norma principale (nuovo art. 105 riformato) né nell'art. 111 Cost. che, come detto, non è stato toccato: non solo dunque sussiste la possibilità di esperire il ricorso per Cassazione contro le sentenze di secondo grado dell'Alta Corte, ma il ricorso è ammesso senza limitazioni di sorta (ovviamente nel solco delle violazioni di legge).
Secondo rilievo: sino ad oggi, l'appello nel merito avverso le decisioni della sezione disciplinare del CSM non era previsto. La nuova disposizione è, dunque, maggiormente garantista e mette al bando qualsiasi timore che la novella sia penalizzante per il corpo della magistratura.
Sotto il profilo ordinamentale, la creazione di una giurisdizione disciplinare autonoma risponde, come anticipato, a una logica di separazione funzionale tra amministrazione e giurisdizione. L’organo di autogoverno esercita infatti tipicamente funzioni di natura amministrativa: gestione delle carriere, organizzazione degli uffici, conferimento degli incarichi. La funzione disciplinare, invece, presenta una struttura eminentemente giurisdizionale, fondata sull’accertamento di responsabilità individuali mediante un procedimento contenzioso.
La concentrazione di queste due funzioni nello stesso organo - come avviene attualmente - produce una sovrapposizione che non appare del tutto coerente con i principi generali dell’ordinamento. La distinzione tra organo di governo amministrativo e organo di giudizio consente invece di rafforzare le garanzie di imparzialità e di accentuare la natura propriamente giurisdizionale del procedimento disciplinare.
È stato osservato, tuttavia, che la composizione dell’Alta Corte disciplinare resta mista, comprendendo sia magistrati giudicanti sia magistrati requirenti. Secondo alcuni interpreti, ciò sarebbe in parte incoerente con la logica della separazione delle carriere.
Tale rilievo, tuttavia, non appare decisivo. Il giudizio disciplinare non riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel merito dei procedimenti, ma la responsabilità ordinamentale dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. In questa prospettiva, la presenza di magistrati appartenenti a entrambe le componenti dell’ordine giudiziario appare non solo giustificata, ma anche funzionale a garantire una conoscenza effettiva delle diverse modalità di esercizio della funzione giudiziaria.
La composizione mista consente inoltre di preservare una dimensione unitaria dell’ordine giudiziario proprio sul terreno della responsabilità disciplinare, evitando che la separazione delle carriere si traduca in una frammentazione del sistema di garanzie. L’integrazione tra componenti togati e laici, a sua volta, contribuisce a rafforzare il carattere istituzionale dell’organo, evitando sia una chiusura corporativa sia una eccessiva esposizione alle dinamiche politiche.
In questa prospettiva, l’Alta Corte disciplinare può essere interpretata come uno strumento di razionalizzazione dell’equilibrio costituzionale tra indipendenza e responsabilità della magistratura. Separando le funzioni di autogoverno da quelle di giudizio disciplinare e prevedendo al tempo stesso un sistema di controlli articolato, la riforma mira a rafforzare la credibilità del sistema disciplinare senza incidere sulle garanzie fondamentali dell’indipendenza giudiziaria.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.
06 marzo 2026
MAE: irrilevanti le forme di conoscenze del mandato diverse dalla traduzione in italiano
La Corte ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, la consegna per l'estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l'equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l'illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell'atto da parte del giudicante (sentenza al link).
05 marzo 2026
Il Giudice alla ricerca della verità e i poteri ex art. 507 c.p.p.
La Corte di cassazione ha precisato che ove il giudice ritenga difetti una prova decisiva, egli ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., alla sua acquisizione, <<in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. (sentenza al link)
04 marzo 2026
La Corte costituzionale davanti al reato commesso in crisi di astinenza.
La Corte costituzionale, per come risulta da apposito comunicato, ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice per l’udienza preliminare di Bergamo sulla disciplina in materia di imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente. <<In particolare, il giudice dubitava della compatibilità con una serie di principi costituzionali dell’interpretazione costante della Corte di cassazione, secondo cui l’imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente può essere esclusa o diminuita, in base all’articolo 95 del codice penale, soltanto in presenza di un’intossicazione “cronica”, intesa come vera e propria malattia psichica, che permane indipendentemente da nuove assunzioni di sostanze stupefacenti. Il giudice osservava che restano esclusi da questa nozione i disturbi provocati dalla dipendenza, che comprendono tutte quelle anomalie comportamentali che compaiono frequentemente nell’assuntore abituale, come il cosiddetto “craving” (ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza) e la “sindrome da astinenza”. Secondo il giudice, anche questi disturbi possono però essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato>>.
La Corte ha tuttavia sottolineato che, <<nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze riducano significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione>>. Pertanto, - ha concluso il giudice delle leggi- non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza.
Diversamente, una situazione di “cronica” intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Laddove sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. (sentenza al link)
03 marzo 2026
Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 – Durata – Determinazione – Ragioni – Successiva anticipazione dell’iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Rilevanza – Esclusione.
02 marzo 2026
Le carceri italiane e le parole di Giovanni Leone in Assemblea Costituente
Riportiamo, senza null'altro aggiungere, le parole pronunciate da Giovanni Leone in sede di Assemblea Costituente del 14.11.1947:
<<Basterebbe l'esecuzione penale per riempire da sola la vita di un Ministro e le ansie di un Ministero. Vorrei, a tale proposito, che in questa sede si sentisse la nostra parola, carica di amara esperienza: l'esecuzione penale in Italia è dolorosamente indegna di un popolo civile come il nostro. In altra sede dissi come nel quadro delle immense spese che lo Stato italiano si è assunto non figuri — almeno a quanto a me consta — uno stanziamento notevole per le spese concernenti gli istituti penitenziari. È una cosa singolare. Si assiste perfino ad un capovolgimento ignobile del sistema carcerario: gli istituti di custodia preventiva sono degradanti e costituiscono un'autentica negazione della dignità umana. È inutile, o colleghi, scrivere nella Carta costituzionale che vogliamo potenziare la dignità umana e che vogliamo che la pena non distrugga la personalità dell'uomo. Queste sono tutte belle frasi che si possono anche scrivere sulle facciate dei penitenziari, mentre là dentro vi è la più bassa e disgraziata umanità e dove il trattamento è quanto di più ignobile sia dato immaginare. Dalla nostra Assemblea si deve levare la nostra parola di segnalazione urgente di questa dura realtà, perché, se è vero che la pena è un compito dello Stato doloroso ma necessario, è altrettanto vero che la sua espiazione dev'essere intrisa di carità, come afferma Carnelutti. Lo Stato deve in prima linea attuare la riforma di tutto il sistema carcerario ed improntarlo a quelle caratteristiche che rechino i segni della civiltà, senza la quale non può sorgere uno Stato democratico>>.
27 febbraio 2026
Prossime dalle Sezioni Unite: save the date 23 aprile 2025. E' appellabile la pronuncia ex art. 131 bis cpp
Pende alle sezioni unite e sarà decisa alla prossima udienza del 13 aprile 2026 la seguente questione:
Al link l'ordinanza di rimessione
26 febbraio 2026
Erronea declaratoria inammissibilità reclamo 410 bis cpp. Quale rimedio ?
La Corte di Cassazione ha ribadito che <<l’istanza con cui si contesta il presupposto fattuale su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità (del reclamo) deve essere proposta dinanzi al medesimo giudice, poiché è lui il naturale destinatario del potere di eliminare o correggere le proprie decisioni quando risultino viziate da un errore di percezione o da una falsa rappresentazione dell’atto processuale (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956)>>.
I Giudici nomofilattici hanno precisato che la possibilità di chiedere la revoca non è esclusa dal fatto che l’art. 410-bis qualifichi l’ordinanza come non impugnabile. Infatti, <<l’istituto dell’impugnazione e la facoltà di revoca si collocano su piani diversi. La non impugnabilità esclude soltanto l’accesso ai mezzi di gravame disciplinati dal codice; non incide invece sui poteri del giudice di correggere errori che riguardano la formazione della sua volontà decisoria. È dunque coerente con il sistema riconoscere, anche nel procedimento di reclamo contro l’archiviazione, la possibilità di rimettere al giudice del reclamo la valutazione della sussistenza di un errore di fatto che abbia determinato una decisione erronea>> (provvedimento al link)
25 febbraio 2026
Reali – Sequestro preventivo a fini di confisca – Preesistente procedura di liquidazione giudiziaria – Crediti per prestazioni professionali del curatore fallimentare – Prededucibilità – Esclusione – Ragioni.
24 febbraio 2026
Sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili: quali presupposti ?
La Corte di legittimità ha chiarito che ,ai fini dell'accoglimento della istanza di sospensione delle statuizioni civili, <<è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico, Rv. 283931-01)>>.(ordinanza al link)
23 febbraio 2026
Legittimità del sorteggio per gli organi di autogoverno della Magistratura. Un'analisi di Guido Todaro*
Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost.
di Guido Todaro
Il saggio esamina la tesi
secondo cui le modifiche agli artt. 104 e 105 della Costituzione — concernenti
la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione
dell’Alta Corte disciplinare con meccanismi differenziati di selezione dei componenti
— integrerebbero una violazione del principio di uguaglianza quale limite
materiale alla revisione costituzionale. Attraverso un’analisi sistematica
della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sui limiti impliciti al
potere di revisione, si evidenzia che tale impostazione risulti
metodologicamente e dogmaticamente non condivisibile. In particolare, si rimarca
che: (i) il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale ha carattere
eccezionale e circoscritto; (ii) la configurazione degli organi di autogoverno
della magistratura appartiene all’ambito della discrezionalità del legislatore
costituzionale; (iii) la differenziazione tra membri togati e membri laici nei
metodi di selezione appare coerente con la diversa funzione costituzionale delle
due componenti; (iv) non emerge alcuna incidenza sul nucleo essenziale
dell’indipendenza della magistratura. Ne deriva che la riforma si colloca entro
il perimetro fisiologico dell’evoluzione costituzionale.
1. Revisione
costituzionale e limiti materiali: quadro teorico e giurisprudenziale
La questione della
sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale costituisce uno dei nodi
più complessi della teoria della Costituzione.
La dottrina italiana ha
da tempo elaborato la categoria dei limiti impliciti alla revisione,
riconducendoli ai principi supremi che definiscono l’identità dell’ordinamento
costituzionale.
La riflessione prende
avvio, in modo sistematico, dagli studi di Costantino Mortati sulla
costituzione in senso materiale, nei quali si individua l’esistenza di un
nucleo strutturale dell’ordinamento non disponibile e non suscettibile neppure
di revisione [1].
Successivamente, la
dottrina ha ulteriormente articolato tale impostazione, con contributi
significativi che hanno variamente definito la portata dei limiti materiali
alla revisione [2].
Alla lettera, un limite
espresso è rappresentato dall'art. 139 Cost. secondo cui "La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".
Sul piano
giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale,
che ha riconosciuto la possibilità di un controllo sulle leggi di revisione
solo in presenza di una lesione dei principi supremi dell’ordinamento o del
nucleo essenziale dei diritti inviolabili. La pronuncia n. 1146 del 29 dicembre
1988 del giudice delle leggi costituisce, ad oggi, il riferimento classico di
tale orientamento, mai superato (da ultimo, anche Corte cost., sent. n. 125 del
24 luglio 2025).
La Corte ha sempre
adottato un approccio marcatamente restrittivo, evitando di trasformare il
controllo sulle revisioni costituzionali in un sindacato di opportunità o di
merito politico-costituzionale.
In questa prospettiva,
occorre sottolineare che i limiti impliciti devono essere interpretati in modo
tale da non paralizzare la funzione evolutiva dell’art. 138 Cost., il quale
rappresenta uno strumento di adattamento dell’ordinamento costituzionale alle
trasformazioni della società e delle istituzioni [3].
2. L’oggetto della
riforma: l'organizzazione costituzionale della funzione giurisdizionale
Le modifiche agli artt.
104 e 105 Cost. incidono su un ambito specifico: la configurazione degli organi
di autogoverno della magistratura e la disciplina della responsabilità
disciplinare dei magistrati.
Dal punto di vista
sistematico, tali interventi si collocano nell’area che la dottrina definisce
ingegneria costituzionale degli organi, vale a dire la definizione delle regole
di composizione, funzionamento e selezione dei membri degli organi costituzionali
o di rilievo costituzionale.
È significativo osservare
che la stessa architettura originaria del Consiglio Superiore della
Magistratura non rappresentava un modello rigidamente determinato, ma piuttosto
un equilibrio ponderato tra il principio di autonomia della magistratura da un
lato e l'esigenza di raccordo con la rappresentanza democratica dall'altro.
L’autogoverno della magistratura è il risultato di una mediazione costituzionale tra indipendenza e responsabilità istituzionale, suscettibile di evoluzione nel tempo.
In tale contesto, appare
difficile sostenere che la specifica modalità di selezione dei componenti —
elezione, sorteggio o modelli misti — costituisca un elemento intangibile
dell’ordinamento costituzionale.
3. Il principio di
uguaglianza come parametro di ragionevolezza
La tesi
dell’incostituzionalità del sorteggio asimmetrico - puro per i magistrati,
temperato per i laici - si fonderebbe sulla presunta
violazione del principio di uguaglianza, derivante, appunto, dalla differente
disciplina di selezione tra i membri togati e i membri laici.
Tale impostazione sembra
però presupporre una concezione del principio di uguaglianza come vincolo di
uniformità normativa, che non trova riscontro né nella giurisprudenza
costituzionale né nella dottrina prevalente.
Come è noto, a partire
dagli studi di Vezio Crisafulli e poi nelle elaborazioni di Barbera e Luciani -
ma potremmo citarne altri - il principio di uguaglianza è stato ricostruito
come principio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa
[4].
In questa prospettiva, il
legislatore può differenziare il trattamento giuridico di categorie diverse, purché la distinzione sia sorretta da
una ratio non arbitraria.
Nel caso in esame, la
distinzione tra magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e componenti
laici espressione dell’avvocatura e dell’accademia risponde a una diversa
funzione costituzionale delle due componenti.
La presenza dei membri
laici negli organi di autogoverno ha storicamente la funzione di garantire il
pluralismo istituzionale, evitare una chiusura corporativa dell’ordine
giudiziario e rafforzare la legittimazione democratica indiretta dell’organo.
La differenziazione dei
metodi di selezione appare dunque coerente con tale impostazione.
In diritto
costituzionale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) significa: trattare
situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.
Sono rilievi ovvi.
Qui le categorie non sono
identiche:
• i magistrati
appartengono all’ordine giudiziario e sono rappresentati negli organi di
autogoverno;
• i laici
rappresentano invece la dimensione esterna e pluralista del controllo
democratico, anche in raccordo con la norma costituzionale secondo cui la
giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.).
Perciò è perfettamente
legittimo prevedere procedure diverse di selezione che riflettano logiche di
equilibrio tra i poteri.
4. Il sorteggio come
tecnica istituzionale e sue giustificazioni costituzionali
Uno degli aspetti più
discussi della riforma è, come detto, il ricorso al sorteggio nella selezione
dei membri togati e laici, anche alla luce della non perfetta simmetria delle
metodiche di estrazione: pura per i magistrati, temperata per i laici che vengono
sorteggiati da una platea prima determinata dal Parlamento in seduta comune.
Sotto il profilo teorico,
il sorteggio non è estraneo alla tradizione costituzionale.
La dottrina
contemporanea, anche in chiave comparata, ha sottolineato come tale strumento
possa svolgere funzioni rilevanti nella prevenzione di fenomeni oligarchici o
corporativi all’interno delle istituzioni.
Nel contesto
dell’autogoverno della magistratura, il sorteggio può essere interpretato come:
• meccanismo
volto a ridurre il peso delle organizzazioni correntizie;
• strumento di
distribuzione imparziale delle funzioni istituzionali;
• tecnica di
selezione idonea a rafforzare la percezione di neutralità dell’organo.
In questa prospettiva, la
scelta del legislatore costituzionale appare riconducibile a una precisa
opzione di politica costituzionale, difficilmente censurabile sul piano della
legittimità.
Il controllo sui modelli
organizzativi adottati dal legislatore costituzionale non può trasformarsi in
un sindacato sulla maggiore o minore opportunità delle soluzioni prescelte.
Un ulteriore profilo
rilevante riguarda la compatibilità della riforma con il principio di
indipendenza della magistratura, sancito dagli artt. 101 e 104 Cost.
La dottrina
costituzionale ha chiarito che la violazione di tale principio potrebbe
configurarsi solo nel caso in cui la revisione comporti una sostanziale
subordinazione della magistratura ad altri poteri dello Stato.
Nel caso della riforma in
esame:
• la presenza
dei membri togati rimane significativa ed anzi preponderante, di fatto con una
percentuale identica a quella attuale;
• la
magistratura continua a partecipare alla gestione del proprio autogoverno;
• non emerge una
dipendenza strutturale dal potere politico.
Pertanto, il nucleo
essenziale dell’autonomia della magistratura non appare compromesso.
6. Limiti impliciti e
trasformazioni costituzionali
Orbene, occorre rifuggire
da una lettura eccessivamente estensiva dei limiti impliciti alla revisione
costituzionale.
Il ricorso alla categoria
dei principi supremi deve rimanere eccezionale, pena il rischio di attribuire
alla giurisdizione costituzionale un potere di controllo sulla volontà del
legislatore costituzionale incompatibile con la logica democratica del procedimento
di revisione.
In questa prospettiva, la
trasformazione dell’assetto degli organi di autogoverno della magistratura può
essere letta, al più, come una modificazione dell’equilibrio istituzionale, ma
non certamente come una rottura dell’identità costituzionale dell’ordinamento.
7. Conclusioni
L’analisi sistematica
della questione consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
In primo luogo, la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale.
In secondo luogo, la
differenziazione tra membri togati e membri laici nei meccanismi di selezione
appare coerente con la diversa funzione istituzionale delle due componenti. In
particolare, non è dato scorgere alcuna violazione del principio di uguaglianza,
poiché l'asimmetria nel sorteggio appare sorretta da una valida ragione
giustificatrice e, di riflesso, appare nel complesso ragionevole. Al di là del
ruolo dei laici - di raccordo con le altre Istituzioni che deve richiamare
giocoforza una matrice elettiva pena una delegittimazione democratica - occorre
pure considerare che, diversamente dai magistrati che per definizione si
ritiene debbano conoscere i profili di cui si occupa il CSM e l'Alta Corte, un
sorteggio omnicomprensivo della componente laica potrebbe attingere ad una
platea di soggetti che, pur dotati di competenze giuridiche in termini
generali, non abbiano cognizioni specifiche in materia.
In terzo luogo, e
soprattutto, non emerge una lesione del nucleo essenziale dei principi supremi
dell’ordinamento né dell’indipendenza della magistratura.
La scelta di temperare il sorteggio per i membri laici e lasciarlo puro per i togati è dunque razionale. Anzitutto, i magistrati sono poche migliaia; gli avvocati decine di migliaia, un numero sensibilmente maggiore, ai quali vanno aggiunti i professori. Per la prima categoria di sorteggiabili (magistrati), relativamente ristretta, si può presumere che siano tutti dotati dei requisiti di professionalità necessari (una sorta di presunzione iuris et de iure); per la seconda (avvocati e professori) no (presunzione iuris tantum), la platea è troppo ampia e serve circoscrivere ulteriormente. In secondo luogo, il sorteggio è stato concepito per evitare incursioni della politica e in specie delle correnti. L'incursione della politica - dentro al CSM ovvero dentro l'Alta Corte - per la componente togata è una patologia; per la componente laica è, cum grano salis, la fisiologia, atteso il ruolo di raccordo con le altre Istituzioni di cui si è sopra detto: pertanto, la funzione e la struttura del sorteggio, corrispondentemente, possono ed anzi debbono essere diverse.
Pertanto, la tesi della
incostituzionalità della riforma appare difficilmente sostenibile alla luce
della teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e della
giurisprudenza costituzionale consolidata.
La riforma sembra
piuttosto collocarsi entro il perimetro delle trasformazioni costituzionali
fisiologiche, che accompagnano l’evoluzione degli assetti istituzionali,
secondo quanto previsto, peraltro, dai Costituenti.
Note
[1] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ristampa
inalterata, Giuffrè, Milano, 1998.
[2] Cfr, tra gli altri, P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950.
[3] In questo senso, tra gli altri, A. Ruggeri, Teoria della
Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e
regolarità della politica, in Consulta Online, 2024.
[4] Senza pretesa di completezza, L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1997; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; Id., Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza, Bologna, 2009; Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002; Aa. Vv., Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di G. Maniaci, Torino, 2005; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007; M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 2013/1.
(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.
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