10 febbraio 2021

Cruciverba o rompicapo a soluzione aperta: il difficile ruolo dell'avvocato penalista telematico



Il rapido avvicendarsi di norme di rango primario e secondario, nonché di decreti dei presidenti delle varie autorità giudiziarie, a cagione dell’emergenza sanitaria, disorienta il pratico del diritto, con il rischio di incorrere in gravi errori.

Proponiamo un cruciverba, in tema di impugnazioni, con le nostre soluzioni, con la preghiera rivolta a chi vuole partecipare al nostro gioco di sottoporre ogni asserzione a vaglio critico.


Tipo di impugnazione

Modello di default

Termine istanza per trattazione orale

PEC (per i gradi di merito si fa riferimento al distretto di Palermo) cui indirizzare richiesta trattazione orale o conclusioni scritte

Note






Appello di cognizione avverso sentenze di primo grado

Trattazione scritta

15 giorni liberi prima udienza

Depositoattipenali.ca.palermo…


al link tutti gli indirizzi

Si noti che la previsione ex art. 23 bis L. 176/2020 riguarda l’impugnazione di sentenze e quindi non si applica ad esempio alla revisione o alla ingiusta detenzione

Appello Assise

Trattazione orale (vedi nota).

Si segnala contra C.Ass. penale Milano (ordinanza 21.01.2021 in Sistema penale)


In ogni caso la pec da utilizzare sarebbe Depositoattipenali3.ca.palermo…


al link tutti gli indirizzi e la partizione interna giusta decreto del Presidente della Corte d’Appello

Si ritiene che la normativa emergenziale sia di stretta osservanza e quindi il riferimento ivi contenuto alla Corte appello non possa intendersi alla Corte di assise di appello

Tribunale (appello vs. GDP)

Trattazione orale



Non risulta che la speciale disciplina ex art. 39 D.l.vo 274/2000 sia stata oggetto di richiamo in sede emergenziale

Tribunale di sorveglianza (appello ex art. 680 c.p.p.)

Trattazione orale (vedi nota)



Si ritiene che la normativa emergenziale sia di stretta osservanza e quindi il riferimento ivi contenuto alla Corte appello non possa intendersi al Tribunale di sorveglianza

Riesame 

Trattazione orale (eventualmente da remoto)


In ogni caso per interagire col Tribunale del riesame è indicato il seguente indirizzo Depositoattipenali3.tribunale.palermo

al link tutti gli indirizzi e la partizione interna giusta decreto del Presidente della Corte d’Appello


La remotizzazione è adottata sulla scorta di apposito provvediemento del Tribunale

Appello cautelare personale e reale

Trattazione Scritta

5 gg. Liberi prima udienza

Depositoattipenali3.tribunale.palermo…

al link tutti gli indirizzi e la partizione interna


La trattazione scritta dell'appello 322 bis c.p.p. è stata aggiunta dall'art. 6 d.l.01.04.2021 

Appello di prevenzione 

Trattazione scritta

15 gg. Liberi prima udienza

Depositoattipenali2.ca.palermo…


al link tutti gli indirizzi e la partizione interna giusta decreto del Presidente della Corte d’Appello


Ricorso cassazione

Trattazione scritta

25 giorni liberi prima udienza 

Dopo l’aggiunta del VII indirizzo, per ogni sezione ne esiste uno dedicato. Le SS.UU. condividono con la prima sezione l’indirizzo Depositoattipenali1.cassazione@…< 


al link tutti gli indirizzi e la partizione interna giusta decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione<



Queste le nostre soluzioni ora provate voi …

 


09 febbraio 2021

Esecuzione del giudicato parziale nel caso di annullamento sul trattamento sanzionatorio: la sentenza delle Sezioni Unite n. 3423/2021




Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: «se, e a quali condizioni, possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di Cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la formazione della cosa giudicata sulla affermazione di responsabilità e sulle parti che hanno connessione essenziale con la parte annullata».

La sentenza n. 3423/2021 delle Sezioni Unite ha affermato che: «in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili».

Nell'ampia motivazione posta a corredo della decisione, il Massimo consesso della Corte ha aderito alla tesi secondo cui anche i punti della sentenza possono integrare parti delle medesima suscettibili di passaggio in giudicato, ex art. 624 c.p.p.. Da ciò consegue che ove l'annullamento parziale non involva il punto relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in sede di giudizio di rinvio non potrà più rilevarsi alcuna causa di estinzione del reato. 

La Corte ha peraltro chiarito che la misura cautelare, cui l'accusato sia sottoposto al momento dell'irrevocabilità del punto attinente la sua responsabilità, non si trasforma per ciò solo in un inizio di esecuzione della pena. Ciò fa sì che fino alla definizione del giudizio di rinvio si applicherà la disciplina dei termini inerente le misure cautelari.  

 
      


08 febbraio 2021

Recidiva aggravata, pluriaggravata e reiterata? I delitti contro il patrimonio sono procedibili d'ufficio ex art. 649 bis c.p.


In tema di reati contro il patrimonio, le Sezioni Unite (sent. n. 3585/2021) hanno affermato che il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.


07 febbraio 2021

Le continue novità telematiche e le riflessioni a margine della crisi del governo Conte II


Ci eravamo già occupati delle novità introdotte dal Decreto del Ministro Bonafede - uno dei suoi ultimi atti al Dicastero di via Arenula - segnalando che dal 6 febbraio le opposizioni ex art. 410 c.p.p. dovranno essere inviate sul portale dei depositi atti penali e non più inviati a mezzo pec (qui il commento: Attenzione: novità sul deposito telematico delle opposizioni ex art. 410 cpp - Il Ministro Bonafede, con decreto, cambia la legge).

Ci eravamo anche occupati della proroga della normativa eccezionale al 30 aprile 2021 (qui il commento) e delle linee guida del Primo Presidente della Corte di Cassazione per colmare il vuoto normativo nel periodo dall'1 all'8 febbraio 2021 (qui il commento).

Avevamo inoltre affrontato il nodo politico delle "riformette" proposte dal Governo Conte II con il piano Next generation (qui il commento di Marco Siragusa e qui quello di Daniele Livreri).

Ne abbiamo parlato con Iuslaw web Radio. Al link l'intervista




📍ATTENZIONE - NOVITA' dal DGSIA: pubblicate ulteriori specifiche e chiarimenti📍

Facciamo il punto

Su questo blog abbiamo pubblicato un contributo che agevola i pratici del diritto nei depositi telematici. Lo trovate al link.



Due sono le modalità telematiche di invio degli atti penali.

1. Il Portale del deposito degli atti penali, sul quale "viaggiano" solo:

  • le nomine;
  • le querele;
  • le denunce;
  • e le memorie 415 bis c.p.p.;
  • e dal 6 febbraio 2021, giusta DM 13.1.2021 (in G.U. 21.1.2021), anche le opposizioni 410 c.p.p.
Ce ne siamo occupati a questo link e a questo link

2. L'invio a mezzo pec per tutti gli altri atti, impugnazioni incluse. 

Ce ne siamo occupati qui




La novità esplicativa

Con provvedimento del 5 febbraio 2021, il Direttore del DGSIA ha emanato ulteriori specifiche che pubblichiamo al link 



06 febbraio 2021

Dalla Cassazione un monito alla violazione del principio di legalità in tema di confisca


Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione (sezione V penale sent. n. 52.2021) ha affermato che la confisca facoltativa del profitto del reato, ex art. 240 I co. c.p.,  NON può essere adottata sulla scorta di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, seppure pronunciata in riforma di una precedente sentenza di condanna (ce ne siamo occupati, con riferimento alla giurisprudenza CEDU, in relazione al caso Pasquini c/ Repubblica di San Marino, al link).

Nel caso di specie la Corte nomofilattica era investita, all'esito di un complesso iter processuale, di un ricorso avverso una sentenza della Corte di assise di appello milanese, che, in sede di rinvio, aveva ablato un ingente patrimonio, ritenuto profitto del reato di associazione per delinquere (semplice), delitto già prescritto in sede di primo appello.

Al riguardo si rammenti che il testo dell'art. 240 I co. c.p. pone a presupposto della confisca del profitto (e di altre res) la condanna del reo. Tuttavia la Corte distrettuale ha ritenuto di potere superare il chiaro dictum legislativo attraverso il richiamo ai principi già espressi in tema di confisca dalle Sezioni Unite Lucci (SS.UU. n. 31617 del 26.06.2015) nonché attraverso una ricostruzione sistematica della dogmatica sottesa all'istituto della confisca.  

Con riguardo al primo profilo giova rammentare che il massimo consesso della Suprema Corte ha ritenuto, in tema di confisca obbligatoria del prezzo del reato, ex art. 240 II co. c.p. , nonché del prezzo e del profitto per i delitti di cui all'art. 322 ter c.p., che le utilità possano essere ablate sulla scorta di una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione, purché preceduta da una sentenza di condanna. La Corte lombarda ha considerato che nell'ottica delle Sezioni Unite Lucci i due diversi tipi di ablazione non avrebbero natura sanzionatoria, essendo piuttosto accomunati dalla medesima natura preventiva che li attrae all'interno di un nucleo unitario di finalità ripristinatoria dello status quo ante. La circostanza che non si tratti di pene, tecnicamente intese, rende possibile la loro adozione anche in carenza di un giudicato formale di condanna. Ciò posto, ad avviso della Corte distrettuale questa finalità specialpreventiva può ravvisarsi anche nella confisca facoltativa di cui all'art. 240 I co., con le medesime conseguenze di cui antea. 

In ogni caso, avuto riguardo al profilo sistematico, per i giudici milanesi  l'introduzione, ad opera del Legislatore, di numerose ipotesi di confisca obbligatoria del profitto del reato, dimostra che nel nostro ordinamento esiste un principio generale in tal senso. Ciò rende la confisca facoltativa del profitto ex art. 240 I c.p., espressione di un impianto normativo ormai superato. 

La Corte di Cassazione, all'esito di un ampio excursus delle Sezioni Unite succedutesi in tema di "titoli esecutivi" necessari all'adozione della confisca (cfr.SS.UU. n. 5 del 25.03.1993, ric. Carlea, SS.UU. n.38834 del 10.07.2008, De Maio e infine le citate Lucci), ha ripudiato le tesi adottate dai Giudici distrettuali

La Corte regolatrice ha sostanzialmente stigmatizzato la violazione del principio di legalità che opera sulla scorta di disposizioni di livello costituzionale (art. 25 della Carta fondamentale), anche per le misure di sicurezza. Invero nella sentenza si afferma che <<l'apertura delle Sezioni Unite Lucci alla interpretazione non formalistica del presupposto della "condanna" relativamente alla confisca obbligatoria del prezzo del reato e del prezzo o profitto di determinate ipotesi di reato elencate nell'art. 322-ter c.p., nel momento in cui, con un'operazione ermeneutica fondata su di una sorta di automatismo interpretativo, viene trasformata in principio generale del "sistema" della confisca, in quanto tale applicabile anche alla confisca facoltativa del profitto del reato disciplinata dall'art. 240 c.p., comma 1, incontra un insuperabile ostacolo nel principio di legalità>>. 

In altri termini, ad avviso del Giudice di legittimità, <<precludendo il principio di legalità in campo penale interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato, non può che interpretarsi tassativamente il concetto di condanna quale presupposto del provvedimento ablativo, nel caso di confisca facoltativa del profitto del reato>> .

E del resto, una significativa conferma della tesi propugnata nella sentenza che si annota si rinviene nell'art. 578 bis c.p.p., da cui si evince che non in ogni ipotesi può procedersi alla confisca sulla scorta di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, in riforma di una sentenza di condanna.

Il forte richiamo al principio di legalità non soltanto appare assolutamente condivisibile, ma risulta, a ben vedere anche una critica all'approdo delle Sezioni Unite Lucci.         

 

 

05 febbraio 2021

Di deroga in deroga, la lenta fine del codice del 1988. L'eccezione alla regola del principio di immediatezza nel caso di testimonianza del minore passa il vaglio di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale n. 14/2021)

La deroga al principio di immediatezza prevista per la testimonianza del minore si è allargata a macchia d'olio fino a snaturare il vigente codice di procedura penale. Essa, tuttavia, sebbene non sia <<costituzionalmente imposta>> non si colloca in area di illegittimità costituzionale.
La sentenza n. 14/2021 della Corte Costituzionale scrive un nuovo tassello nel processo di demolizione del codice del 1988.



Riportiamo di seguito gli stralci d'interesse della sentenza n. 14/2021, che è scaricabile integralmente al 👉 link:

<<Il rimettente [GIP di Macerata] ritiene che l’ammissione, ai sensi della norma censurata [art. 392, comma-1bis c.p.p.] e nei casi ivi previsti, della testimonianza del minorenne mero testimone in sede di incidente probatorio sottrarrebbe l’audizione del teste alla ordinaria sede dibattimentale, senza che ciò possa trovare una giustificazione né nella «mera veste» di minorenne del teste, né nella gravità dei reati per i quali si procede, né, infine, nella necessità che questi venga tutelato a priori e indistintamente nel caso in cui non sia la persona offesa dal reato.
Ciò chiarito, è necessario, prima di esaminare le censure, ricostruire il tenore e la ratio della disposizione censurata, oltre che le caratteristiche essenziali del sistema normativo al cui interno essa si inserisce.
[...]
3.1.– L’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che «[n]ei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza».
La deroga che in questo modo è stata introdotta rispetto agli ordinari presupposti che governano la formazione anticipata della prova rispetto al dibattimento (disciplinati dal comma 1 del medesimo art. 392 cod. proc. pen.) ha visto allargarsi nel tempo la sua portata, come è dimostrato dalle numerose modifiche legislative, che non solo hanno ampliato il novero dei reati indicati quali presupposto per la formulazione della richiesta dello strumento incidentale, ma hanno anche esteso la categoria dei soggetti tutelati da audire.
3.2.– Strettamente correlate a quella censurata sono poi le disposizioni mediante le quali il legislatore ha disciplinato le modalità speciali di acquisizione della testimonianza del minore in sede di incidente probatorio.
A tal riguardo, viene innanzi tutto in rilievo l’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 66 del 1996, secondo il quale ove si proceda per i reati ivi elencati (oggi in larga parte coincidenti, pur non senza difetti di coordinamento, con quelli di cui all’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. a seguito delle modifiche medio tempore intervenute), «il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno». Tale previsione costituisce il correlato procedurale della norma censurata, nel senso che prevede la necessità di apprestare modalità e condizioni “protette” di assunzione della testimonianza del minore (e non più del solo minore di sedici anni, per effetto della modifica disposta dall’art. 9, comma 1, lettera c, n. 2 del d.l. n. 11 del 2009) che siano rispettose della sua libertà e dignità, demandandone al giudice l’individuazione in concreto.
Nella medesima direzione, perché caratterizzate dallo stesso intento legislativo, devono poi essere richiamate le disposizioni contenute nell’art. 498, commi 4 e seguenti, cod. proc. pen., mediante le quali il legislatore ha introdotto modalità di audizione del testimone minorenne incentrate sull’esame “attutito” di cui al comma 4 (che assegna al presidente il compito di condurre l’esame «su domande e contestazioni proposte dalle parti», anche avvalendosi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile) e su quello “protetto” di cui al comma 4-bis (che a sua volta rimanda alle modalità previste dal già richiamato art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen.). Entrambe tali previsioni, applicabili anche all’esame testimoniale condotto in sede di incidente probatorio per effetto del rinvio contenuto nell’art. 401, comma 5, cod. proc. pen., unitamente a quella contenuta nel comma 4-ter del medesimo articolo, riferita però all’esame del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente che siano vittime del reato, sono infatti contrassegnate da un’analoga esigenza di graduazione delle modalità di protezione dei testimoni minorenni in sede di assunzione della testimonianza, la cui individuazione in concreto è, anche rispetto ad esse, affidata al giudice procedente.
4.– Poste tali premesse, la questione deve essere dichiarata non fondata.
[...]
4.2.– Questa Corte ha più volte preso in esame il complesso normativo in cui si inserisce la norma censurata e ha rinvenuto, in particolare, il fondamento dei presupposti e delle modalità di assunzione della testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, nonché dei bilanciamenti che esso sottende, in due ordini di concomitanti finalità.
4.2.1.– La prima finalità, di natura extraprocessuale, è quella di tutelare la libertà e la dignità del minorenne rispetto al rischio che l’assunzione della testimonianza esponga quest’ultimo al trauma psicologico associato alla sua esperienza in un contesto giudiziario penale [...]
4.2.2.– La seconda e concorrente finalità perseguita dall’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., è invece di natura endoprocessuale ed è connessa alla circostanza che l’anticipazione della testimonianza alla sede incidentale, tanto più laddove si proceda per reati attinenti alla sfera sessuale, è rivolta anche a garantire la genuinità della formazione della prova, [...]
5.– Il concorso di tali finalità, peraltro, se da un lato sorregge la disposizione censurata e il sistema normativo in cui essa si inserisce, dall’altro lato non fa tuttavia venir meno la sua già richiamata natura eccezionale, poiché essa, nel momento in cui consente l’ingresso di contenuti testimoniali in una fase antecedente a quella dibattimentale, sulla base, peraltro, di una presunzione di indifferibilità e di non rinviabilità di essi in ragione della natura dei reati contestati e della condizione di vulnerabilità dei soggetti da audire, introduce una deroga al principio fondamentale di immediatezza della prova. Tale principio «postula – salve le deroghe espressamente previste dalla legge – l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide (ordinanze n. 431 e n. 399 del 2001)» (ordinanza n. 318 del 2008) e risulta anche «strettamente correlato al principio di oralità» (sentenza n. 132 del 2019).
La natura eccezionale dell’istituto in parola si apprezza, in particolare, anche in relazione allo specifico profilo oggetto della censura di illegittimità costituzionale sollevata dal rimettente, poiché l’equiparazione che, almeno in linea di principio, l’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. introduce tra il contributo testimoniale del minorenne persona offesa dal reato e quello del minorenne mero testimone non appare affatto priva di giustificazione, poiché la presunzione di un’analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti, per il fatto di essere chiamati a testimoniare su fatti legati all’intimità e connessi a violenze subite o alle quali si è assistito, è da ritenersi conforme a dati di esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell’id quod plerumque accidit (tra le altre, sentenze n. 253 del 2019 e n. 268 del 2016).
[...]
Tale circostanza, seppure conduce a ritenere che la norma censurata non sia in parte qua costituzionalmente imposta, la pone tuttavia al riparo dall’incostituzionalità prospettata dall’ordinanza di rimessione di cui al presente giudizio. L’aver in linea di principio presuntivamente equiparato, quanto all’anticipazione dell’assunzione testimoniale, il minorenne vittima del reato al minorenne mero testimone risponde infatti ad una scelta che non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali anche in materia penale (sentenze n. 137 del 2020, n. 31 e n. 20 del 2017, n. 216 del 2016), con la conseguenza che essa non può essere ritenuta manifestamente irragionevole.
[...]
5.1.– È doveroso infine osservare come l’eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del minore e, più in generale, del soggetto vulnerabile sono disciplinate dalle disposizioni codicistiche sopra richiamate in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio.
6.– In conclusione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere dichiarata non fondata in riferimento a entrambi i parametri evocati dall’ordinanza di rimessione.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021>>.




Ultima pubblicazione

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

  La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tem...

I più letti di sempre