22 gennaio 2026
Delitti contro la persona – Esigenze cautelari – Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa – Regole di valutazione – Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l’esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti – Esclusione – Conseguenze – Precisazioni.
21 gennaio 2026
Cose pertinenti al reato: non rilevano i rapporti meramente occasionali con il reato
In tema di sequestro preventivo impeditivo, la Corte ha precisato che <<per quanto la formula legislativa "cose pertinenti al reato" ha un significato scarsamente delimitativo (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Vale Scavi s.r.l., Rv. 281516 – 01), in quanto il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione al «corpo del reato», non ha definito questa nozione, ma ha riservato questo compito all’elaborazione giurisprudenziale, ..., tuttavia, non può essere estesa sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito penale (Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Modou, Rv. 276660 – 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850)>>.
Piuttosto il giudice <<... per stabilire se la disponibilità della cosa costituisce effettivo pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, deve accertare che questa relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità e indissolubilità strumentale: in tal modo si evita di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e d’uso del bene>> (sentenza al link)
20 gennaio 2026
La Corte interviene a proposito di corruzione e regali d'uso di modico valore. Ma sussiste un contrasto di legittimità.
Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all' art. 4 al comma 2 prevede che: «il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto»;
il successivo comma 5 della medesima disposizione stabilisce che «ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto».
A fronte di tali disposzioni, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 – 01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva. Secondo altra impostazione, invece, «la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000» (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc. Scapolan, Rv. 271496 – 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 – 01).
Con la sentenza il cui link alleghiamo, il Collegio ha ritenuto che la formulazione letterale dell’art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire a tale ultimo orientamento.
I Giudici nomofilattici hanno infatti osservato che <<la norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente "indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato" di chiedere regalie, anche di modico valore, "a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto>>. Piuttosto, ad avviso della sentenza che si annota, <<ciò che la norma consente... sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.regali o altre utilità>> (sentenza al link)
19 gennaio 2026
Conflitto e cautela: la decisione delle Sezioni Unite del 15 gennaio 2026
La decisione:
16 gennaio 2026
Precisazioni della Corte in tema di riscontri alla chiamata in correità.
La prima sezione penale con la sentenza numero 235/2026 ha precisato che «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità "de relato" con cui si attribuisce all'accusato il ruolo di mandante di un omicidio l'esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata)»
La Corte ha altresì osservato che «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (sentenza al link).
15 gennaio 2026
Pena illegale in favore dell'imputato: non costituisce errore materiale
La Corte regolatrice ha chiarito che <<ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01; Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01)>> (sentenza al link)
14 gennaio 2026
Copia integrale delle intercettazioni: una speranza dal GUP di Trento.
Si riportano alcuni stralci di sentenze al riguardo.
Cass. Sez. 3 Num. 33651 Anno 2022
<<... questa Suprema Corte ... ha chiarito che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)>>;
Cass. Sez. 6 Num. 32053 Anno 2024
<<il difensore non ha chiarito le ragioni per le quali non gli sarebbe stato consentito il rilascio di copia integrale di tutte le registrazioni, ma la genericità della doglianza ne dimostra la manifesta infondatezza, non essendo il pubblico ministero tenuto a rilasciare copia integrale delle intercettazioni, ma soltanto di quelle poste a base della richiesta cautelare e delle altre che gli venissero richieste dopo la esplicitata illustrazione della loro rilevanza (vedi, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Orsi, Rv. 279555; secondo cui in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva)>>;
Cass. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2024
<<... la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità>>.
Sul tema può osservarsi che il dato normativo si presta ad esegesi che limitano i diritti di difesa. Invero, almeno con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., l'indagato e il suo difensore hanno diritto ad estrarre copia delle intercettazioni ritenute utili dal pubblico ministero, avendo, per converso, un mero diritto di ascolto delle altre. All'esito del detto ascolto la difesa potrà indicare le ulteriori intercettazioni che le paiono rilevanti e di cui potrà chiedere copia al pubblico ministero. Il requirente potrà muovere contestazioni financo sul giudizio di rilevanza operato dal difensore, al quale è dato di avanzare istanza al giudice.
Non v'è chi non veda che un meccanismo così congegnato, anche considerati i tempi materiali in cui le operazioni difensive dovrebbero dispiegarsi, finisce per rimettere ad una parte processuale (e forse prim'ancora alla p,g.) di delimitare il perimetro probatorio su cui confrontarsi, e ciò anche perché nella prassi le Procure pretendono la specificazione dell'arco temporale delle intercettazioni che la difesa intende ascoltare non consentendo un ascolto sic et simpliciter.
Orbene, il GUP di Trento ha ritenuto che il diritto di accesso e ascolto attribuito al difensore comporti di per sè il diritto all'estrazione di copia integrale delle captazioni, al fine di indicare al giudice quelle che si ritengono rilevanti. Si tratta all'evidenza di un' interpretazione che consente alla difesa di esercitare in modo meno penalizzante il suo munus. ( provvedimento al link)
Per un inquadramento della pronuncia del GUP di Trento in considerazione della giurisprudenza costituzioanle si rinvia a N. Canestrini e G. Sambataro " Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delel intercettazioni e il superamento del difensore amanuense, nella era digitale", in Giurisprudenza penale Web, 2025,12.
13 gennaio 2026
SENTENZA - Emessa in primo grado – Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana – Mancata traduzione – Nullità a regime intermedio – Sussistenza
12 gennaio 2026
Ancora sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della sesta sezione.
La sesta sezione, in ordine all' esigenza cautelare di cui all' art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha precisato che <<non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie>>. (sentenza al link).
In un nostro precedente post avevamo già dato conto di una sentenza della prima che aveva inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>>.(nostro post al link)
09 gennaio 2026
La Corte conferma: anche per il LPU può essere concessa la liberazione anticipata a cura della Sorveglianza
La Corte regolatrice, investita di un conflitto di competenza dal Giudice dell'esecuzione, ha <<ancora una volta ribadito che in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01)>> (provvedimento al link).
Analogo provvedimento risale a qualche giorno prima (Altra pronuncia al link)
08 gennaio 2026
Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza
07 gennaio 2026
Ma al PCI ed eredi piaceva il disegno costituzionale sulla magistratura ? di Daniele Livreri
Nel dibattitto sulla riforma costituzionale della magistratura, alcuni colleghi di cultura progressista hanno sottoscritto un appello a tutta la politica, ma in particolare alle forze di opposizione, a non alimentare l'equivoco che i fautori della separazione delle carriere siano nemici della magistratura e della Costituzione e comunque strenui sostenitori dell'attuale maggioranza di Governo.
Vorremmo offrire un ulteriore spunto di riflessione al riguardo: siamo sicuri che l'assetto costituzionale della magistratura fosse figlio della cultura di sinistra e in particolare dell'allora maggior partito di quell'area politica ?
In merito pare utile richiamare quanto sostenuto dall'allora segretario del P.C.I., Palmiro Togliatti, con riferimento al titolo della Carta fondante dedicato alla magistratura. In occasione della seduta dell'Assemblea costituente dell'11.03.1947, l'esponente comunista così si espresse:
<<riguardo alla Magistratura, nella Commissione a stento siamo riusciti a far prevalere l’affermazione del ritorno alla giuria, e qui ho sentito un onorevole collega protestare dicendo che questa è cosa che riguarda gli avvocati penalisti. No, questa è una questione che riguarda tutti i cittadini. Il principio per cui, quando a un cittadino voi togliete dieci o venti o più anni della sua esistenza, o quando lo mandate a giudizio e lo condannate per delitto politico, egli ha diritto al giudizio dei suoi pari, è una delle più grandi conquiste della democrazia. Qui siamo senza dubbio in presenza di una di quelle tracce di spirito giuridico reazionario, che non siamo ancora riusciti a cancellare. La mia opinione è che nell’ordinamento della Magistratura avremmo dovuto affermare in modo molto più energico la tendenza alla elettività dai magistrati, il che ci avrebbe fatto fare un grande passo avanti per togliere il magistrato dalla situazione penosa in cui oggi si trova, di essere un sovrano senza corona e senza autorità. Soltanto quando sarà stabilito un contatto diretto tra il popolo, depositario della sovranità, e il magistrato, questi potrà sentirsi partecipe di un potere effettivo, e quindi godere della fiducia completa del popolo nella società democratica>>.(verbale della seduta al link)
Si potrebbe, forse, archiviare il tutto ritenendo quel pensiero integralmente sorpassato negli anni, sì da poter affermare che la nuova cultura di sinistra abbia ritenuto preclusa ogni possibilità di riforma della disciplina costituzionale della magistratura.
In realtà il progetto di revisione della parte seconda della Costituzione, licenziato nel 1997 dalla c.d. Commissione D'Alema sembra proporre dei temi presenti anche nell'attuale riforma.
Al riguardo si rammenti che, secondo quel progetto, il Consiglio superiore della magistratura ordinaria, pur rimanendo unico, si sarebbe dovuto comporre di due sezioni distinte: una per i giudici e un'altra per i magistrati del pubblico ministero, sebbene talune funzioni fossero demandate alle Sezioni riunite del C.S.M. (cfr. art. 120 e art. 121 progetto commissione dopo gli emendamenti).
In particolare alle singole sezioni sarebbero spettate le funzioni amministrative riguardanti l’aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari e dei magistrati del pubblico ministero.
Non pare ozioso osservare che l'articolazione in sezioni distinte sarebbe intervenuta in un'epoca in cui passaggi di ruolo tra giudicanti e magistrati inquirenti erano assai più semplici e statisticamente più frequenti di quanto non siano oggi.
Ancora, quel progetto prevedeva il trasferimento della funzione disciplinare dal C.S.M. ad una Corte di Giustizia della magistratura, che peraltro avrebbe anche assunto le funzioni di organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa (cfr. art. 122 progetto commissione dopo gli emendamenti).
Sia chiaro il progetto di riforma D'Alema non soltanto era più organico, ma presentava delle profonde divergenze con l'attuale e ciò anche rispetto ai temi prima indicati; basti pensare che il sistema di reclutamento rimaneva elettivo sia per il CSM che per la Corte disciplinare (anzi, la Corte avrebbe dovuto essere formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa); quest'ultima esercitava le sue funzioni anche nei confronti della magistratura amministrativa; era esplicitamente prevista la possibilità di interporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti disciplinari. Nondimeno, ciò che oggi preme considerare è che, seppur declinati con nette divergenze, alcune prospettive dell'odierna riforma si ravvisano anche in quel progetto licenziato da una Commissione bicamerale presieduta dall'allora segretario del PDS, allorquando la maggioranza parlamentare e il Governo erano di centrosinistra. (relazione e testo commissione D'Alema al link).
P.S. Il programma elettorale del PD del 2022 così testualmente recita "Proponiamo di istituire con legge di revisione costituzionale un’Alta Corte competente a giudicare le impugnazioni sugli addebiti disciplinari dei magistrati e sulle nomine contestate" (pag. 30).
05 gennaio 2026
Il Giudice del riesame o dell'appello cautelare non può svolgere le funzioni di GUP sulla medesima res iudicanda
La Corte costituzionale ha dichiarato <<l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta. È stata altresì dichiarata in via conseguenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge numero 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato>>.(sentenza al link)
02 gennaio 2026
❌❌ Le novità sui depositi al portale: di Mattia Serpotta ❌❌
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