08 novembre 2021

❗IMPORTANTE ❗Divieto di avvicinamento alla persona offesa: depositata la sentenza n. 39005/2021 delle Sezioni Unite


È stata depositata il 28 ottobre 2021 la sentenza n. 39005 delle Sezioni Unite (al link) sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si tratta di un argomento del quale, in questo blog, ci eravamo occupati a più riprese con i seguenti contributi:

Avevamo anticipato che le soluzioni erano flessibili, come risulta dal principio di diritto affermato nella sentenza.

Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, due sono le alternative che si presentano al giudice della cautela:

1. "il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p., comma 1) può limitarsi ad indicare tale distanza.

2. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente".

Si legge in sentenza:

<<La conclusione delle Sezioni Unite di questa Corte è, allora, nel senso che, sulla scorta della lettura dell'art. 13 Cost., "le libertà" dell'art. 272 c.p.p., non vanno intese quali riferite alla sola libertà in termini "fisici", interpretazione che del resto restringerebbe le misure coercitive alle sole due più gravi, ma alla libertà personale nella più larga accezione del termine in cui rientra anche la libertà di locomozione.

Pertanto, non vi è ragione di dubitare della piena conformità della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pari delle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in carcere, ai principi fondamentali. Sono situazioni che trovano disciplina nell'art. 13 Cost., per cui si è in presenza di libertà che, nella cornice della rigida disciplina legale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza costituzionale di proporzione e gradualità che deve trovare riscontro nella "scelta" fatta con il provvedimento del giudice e nella sua motivazione. 

...

Per ragioni di interpretazione letterale e logico-sistematica la prescrizione del divieto di avvicinamento ai "luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa" non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi. La individuazione di tali spazi serve a garantire che la persona offesa sia libera nei suoi contesti quotidiani. In questo caso, è del tutto irrilevante che la persona offesa sia presente o meno: il divieto vale anche se all'indagato è noto che il soggetto protetto si trovi in tutt'altro posto; semplicemente, sia per la massima garanzia della vittima che per la facilità ed efficacia dei controlli, l'indagato deve sempre e comunque tenersi a distanza da tali luoghi che potranno anche essere indicati in forma indiretta, purché si raggiunga la finalità di dare certezza all'indagato sulla estensione del divieto.

La prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa impone all'indagato di non cercare il contatto con la stessa con la conseguenza che, persino in ipotesi d'incontro casuale, il soggetto, acquisita la consapevolezza della presenza della persona offesa, è tenuto ad allontanarsi, ripristinando la distanza determinata a lui imposta>>.

Torneremo presto in argomento con altri contributi.

La sentenza n. 39005/2021 al link


05 novembre 2021

Lancio di cose pericolose e manifestazioni sportive. Sentenza n. 37934 ud. 10/09/2020 - deposito del 22/10/2021




La Terza sezione penale ha affermato che, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla l. 19 ottobre 2001, n. 377, le “manifestazioni sportive” tutelate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 si identificano nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività specificamente “previste” dalle federazioni sportive e dalle organizzazioni ed enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ovverossia inserite in un programma, definito nelle sue coordinate spazio-temporali, riferibile ai predetti soggetti, pur se non organizzate e gestite dagli stessi, non essendo pertanto sufficiente che le stesse attengano ad una delle discipline sportive previste in generale da una qualsiasi federazione/ente/associazione. (Fattispecie relativa al reato di lancio di cose pericolose ex art. 6-bis della legge n. 401 cit., commesso in occasione della premiazione di un torneo dilettantistico di calcio a cinque organizzato da pubblici esercenti).

04 novembre 2021

Per le sezioni unite lo stalking seguito da omicidio integra un reato complesso: depositata la sentenza 38402 /2021 delle Sezioni Unite

Avevamo anticipato la questione pendente (al link) e dato l'informazione provvisoria (al link).

È stata ora depositata la sentenza n. 38402 del 26 ottobre 2021, che potete leggere al link


I termini della questione dibattuta erano i seguenti:

Con l'ordinanza (al link) la Quinta Sezione penale ha rimesso alla decisione delle Sezioni Unite il quesito di diritto per la risoluzione del contrasto, delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla sussistenza di un concorso di reati o di un concorso apparente di norme tra il delitto di omicidio aggravato dall'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen., e il.delitto di atti persecutori.
Si legge nell'ordinanza: Invero, la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità penale dell'Imputata in relazione al delitti di omicidio aggravato e di atti persecutori, ha calcolato l'aumento di pena per il concorso di reati, richiamando espressamente l'orientamento giurisprudenziale che ne esclude Il rapporto di specialità.
3. Un primo orientamento, espresso da Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019, P., Rv. 275481, ed espressamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha affermato Il principio secondo cui Il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., non sussistendo una relazlone di specialità tra tali fattispecie di reato.
Un secondo orientamento, In consapevole contrasto con quello appena richiamato, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo Integralmente il dfsvatore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa (Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101).
Tanto premesso, il primo orientamento, che esclude un concorso apparente di norme, e, in particolare, un reato complesso, è fondato su un'interpretazione che valorizza il dato letterale dell'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen., calibrando l'offenslvltà dell'evento aggravatore sulla componente soggettiva, sull'autore del delitto il quale, "non importa quando, ha oppresso la vittima con atti persecutori"
Un secondo orientamento, in consapevole contrasto con quello appena richiamato, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo Integralmente il dfsvatore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa (Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101) 
a parere del Collegio remittente, non appare assorbente il rilievo, formulato da Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019, P., Rv. 275481, che la giurisprudenza di legittimità abbia sostanzialmente ritenuto scontata la soluzione del concorso di reati, allorquando ha affermato Il principio secondo cui è procedibile d'ufficio al sensi dell'art. 612 bis, ultimo comma, cod. pen., il reato di atti persecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso In cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. per essere stato commesso il fatto da parte dell'autore del reato di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa (Sez. 5, n. 11409 del 08/10/2015, dep. 2016, C., Rv. 266341).
Analogamente va rilevato che la clausola di riserva prevista dall'art. 612-b/s cod. pen. ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") non appare idonea ad orientare l'Interprete, né In positivo, né in negativo, in quanto essa concerne l'Ipotesi In cui un unico fatto sia suscettibile di qualificazione giuridica multipla.
Nel caso in esame, al contrario, va preliminarmente chiarito che non viene in rilievo un unico fatto, bensì due fatti-reato, autonomamente suscettibili di integrare due distinte fattispecie incrimlnatricl: in altri termini, trattandosi di una pluralità di fatti, non sembra venire In rilievo, direttamente, l'art. 15 cod. pen., che disciplina Il fenomeno della quallflcazfone normativa multipla di unIdentico fatto, regolandolo mediante Il principio di specialità; al contrario, la norma che viene in rilievo per la risoluzione del conflitto di norme è l'art. 84 cod. pen., che, sia pur' come concretizzazione del principio del ne bis In Idem sostanziale e specificazione del principio di speclalità sancito a llvello generale dall'art. 15 cod. pen., disciplina il reato complesso nell'ambito del Capo III sul "Concorso di reati"
La rilevanza per la decisione del ricorso, e la ravvisabilità di un contrasto giurisprudenziale, induce dunque a rimettere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione: "Se, in caso di concorso tra I fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5,1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore dellafattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove reaflzzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste In essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa."

Alla questione secondo l'informazione provvisoria n. 13/2021, il massimo consesso di legittimità ha fornito la seguente soluzione: 

"La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. punito con la pena edittale dell'ergastolo, integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto".

È stata ora depositata la sentenza n. 38402 del 26 ottobre 2021, che potete leggere al link

03 novembre 2021

❌NOVITÀ❌ Processo Telematico: dal 3 dicembre anche nei giudizi innanzi alla Corte Costituzionale


Pubblicate, nella Gazzetta ufficiale del 3 novembre 2021, delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale al link), che entreranno in vigore il prossimo 3 dicembre e che si applicheranno ai giudizi incardinati da quella data.

La piattaforma e-Cost (raggiungibile, a partire dal 3 dicembre, all'indirizzo https://ecost.cortecostituzionale.it.

consentirà ai protagonisti dei giudizi di costituzionalità - avvocati, Avvocatura dello Stato, giudici, Regioni e tutti i soggetti che a qualunque titolo possono promuovere giudizi, costituirsi o intervenire davanti alla Corte costituzionale - di depositare e scambiare atti e documenti in modalità telematica.

Insieme alle Norme integrative, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale anche il decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021, con le regole tecniche di funzionamento del processo costituzionale telematico.

Nei prossimi giorni, una Guida all’utilizzo della nuova piattaforma sarà consultabile sul sito web della Corte.

Al link il comunicato del presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio (link)



❌NOVITA' SEZIONI UNITE ❌ Non è delitto la produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne



C'era attesa per la decisione delle Sezioni Unite sul delitto di pornografia minori (ce ne siamo occupati al link).

La questione era la seguente: se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter, comma 1., n.1, cod. pen. Essa era stata rimessa con l'ordinanza. al link dalla V sezione penale della Corte.

All'udienza del 28 ottobre 2021 è stata adottata ala seguente soluzione: Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le Immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipi all'atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all'art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 600 ter, ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati.


02 novembre 2021

❗SEZIONI UNITE - INFORMAZIONE PROVVISORIA❗Limiti all'appello della sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la costituzione delle parti




La questione dibattuta era se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, fosse riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa fosse inappellabile.
La corte d’appello di Milano aveva ritenuto inappellabile la sentenza e aveva convertito l’impugnazione in ricorso. La quinta sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite (al link l’ordinanza di rimessione).

Alla questione, dopo l'udienza del 28 ottobre 2021, è stata data la seguente soluzione: la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibille al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.

01 novembre 2021

La Condotta di partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso del neo-affiliato: tra tipicità della fattispecie e profili probatori - di Massimiliano Annetta (*)

Dopo aver dato notizia del recente soffermo delle SS.UU. (Le Sezioni Unite definiscono la tipicità della partecipazione all'associazione mafiosa alla luce dei principi di materialità e offensività. Depositata la sentenza n. 36958 dell'11.10.2021, ud. 27.5.2021 al link) abbiamo pubblicato il commento di Mariangela Miceli Il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa alla luce della recente sentenza SSUU 36958/2021.

Contiamo di fornire ai lettori una serie di commenti sulla sentenza. Proseguiamo con il prezioso commento che segue del prof. avv. Massimiliano Annetta.






Commento a Cass. Sez. Un. 11 ottobre 2021, n. 36958 - di Massimiliano Annetta 



Abstract


Nella sentenza che si annota viene approfondito l’iter logico-ermeneutico percorso dalle Sezioni Unite, analizzandolo in chiave critica e diacronica rispetto alla genesi della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. Figura di reato quest’ultimo che ha avuto una storia travagliata ed è stata oggetto di acceso dibattito giurisprudenziali. Ancora oggi, dopo le note pronunce in materia resta attuale il tema della rilevanza penale, in termini di partecipazione all’associazione, della condotta di adesione rituale dell’affiliando. Il panorama che si staglia di fronte all’interprete è quello dei fondamentali principi di offensività e materialità del reato, della personalità della responsabilità penale, nonché dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza annotata ha il pregio della chiarezza e a ben vedere costituisce un monito per ogni interpretazioni di tipo presuntivo, tutte sostanzialmente riconducibili alla matrice del c.d. diritto penale di autore. 




1. Il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed i recenti orientamenti giurisprudenziali; il richiamo ai principi di tipicità ed offensività. 


La sentenza che si annota va ricondotta al solco già tracciato dai più recenti approdi giurisprudenziali in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso. Infatti, proprio in tempi recenti, i giudici della nomofilachia si sono mostrati particolarmente attenti circa la delimitazione dei confini applicativi della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p.

Senza richiamare la pietra angolare rappresentata dalla sentenza “Mannino”, è sufficiente rammentare le in realtà plurime vicende giudiziarie “giornalisticamente” note col nome di “mafia capitale”. 

    In particolare, la Corte ha dapprima sottolineato che bisogna evitare automatismi applicativi e probatori, non potendo la natura mafiosa dell’associazione essere desunta dalla particolare caratura criminale di uno dei suoi membri.

  Analogamente, chiamata a pronunciarsi sulla criminalità organizzata operativa sul litorale di Ostia, la Corte ha affermato che la forza di intimidazione e l'assoggettamento e l'omertà che ne conseguono devono scaturire da 'fatti', quindi, devono formare oggetto di prova, sgombrando il capo una volta per tutte da letture di tipo sociologico o culturale in ordine alla definizione di mafia. 

    Nella sentenza che si annota, le Sezioni Unite tornano ad occuparsi dei confini applicativi dell’art. 416 bis c.p., con specifico riguardo alla rilevanza della condotta di semplice adesione rituale del neo-affiliato. 

     È noto che l’introduzione nell’impianto del codice Rocco della fattispecie in esame aveva lo scopo di superare le difficoltà applicative che tradizionalmente si presentavano ogniqualvolta si tentava di ricomprendere il fenomeno mafioso all’interno dello schema tradizionale di cui all’art. 416 c.p. Si era, quindi, provveduto a tipizzare una specifica ipotesi di reato, la quale non mirava a colpire il semplice fenomeno associativo, bensì un metodo, ovverosia quello mafioso, con ciò prescindendo dall’esistenza di un programma criminoso e dal raggiungimento degli obiettivi (spesso anche leciti), in quanto ritenuti garantiti dalla forza intimidatrice dell’associazione medesima. 

Sin da subito, tuttavia, si era evidenziato che la nuova fattispecie avrebbe comportato non pochi problemi applicativi e interpretativi. La condotta di partecipazione all’associazione mafiosa e la definizione stessa di “mafia” hanno del resto sempre costituito l’oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La dottrina, in particolare, sin da subito aveva evidenziato la necessità di contemperare le esigenze di repressione del fenomeno mafioso con i pericoli inevitabilmente connessi ad una dilatazione applicativa della fattispecie. Era, pertanto, necessario - ed ancora oggi lo è – individuare rispetto al fatto tipico descritto dalla norma quali condotte si potessero effettivamente considerare offensive del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Spesso, infatti, il fenomeno mafioso può anche essere legato a realtà socio-familiari, a retaggi e legami tra più individui, in cui il singolo non è detto che si presti ad aderire al c.d. “metodo mafioso”, ben potendo lo stesso limitarsi a far parte della “famiglia” in una veste soltanto rituale. 

Da qui le due problematiche interpretative che restano attualissime ai giorni nostri. La prima, concernente la natura di pericolo presunto o concreto del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e la seconda, conseguente, inerente la individuazione dei fatti sussumibili nella condotta di partecipazione all’associazione. 

Riguardo alla prima delle due questioni, le Sezioni Unite, sgombrano il campo da possibili interpretazioni contrastanti con il principio di offensività e di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), nonché con la fondamentale regola espressa dall’art. 115 c.p.. 

  Secondo un primo orientamento, la fattispecie in esame costituirebbe un reato di pericolo presunto. In questa interpretazione, l’esistenza dell’associazione ed il suo essere “mafiosa” sono di per sé elementi sufficienti ad integrare il reato. Secondo questo primo indirizzo, tutto l’accertamento del fatto-tipico si incentra sulla qualificazione “mafiosa” del gruppo criminale, senza che sia necessario verificare in concreto la possibilità che il metodo mafioso possa effettivamente comportare una coercizione nei confronti dei terzi; è sufficiente l’astratta possibilità. È naturale che se questa è la natura del reato, assume un ruolo di secondo piano qualsivoglia accertamento sulla condotta di semplice adesione all’associazione. 

   Un secondo orientamento, sostanzialmente accolto dalle Sezioni Unite nella sentenza annotata, al contrario, riconduce la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. alla categoria dei reati di pericolo concreto. Ciò impone un rigoroso accertamento sulla forza di intimidazione che l’associazione conferisce ad i singoli affiliati. Pur non essendo richiesta dal legislatore la prova del compimento dei singoli atti di intimidazione, è, comunque, necessario verificare la effettiva capacità coercitiva del metodo mafioso, che deve essere dedotta da elementi obiettivi, tali da porre concretamente in pericolo l’ordine pubblico, l’ordine economico e la libertà di partecipazione alla vita politica. In questa seconda ottica – senza alcun dubbio più garantista – non è sufficiente aver fatto ritualmente ingresso nell’associazione, poiché la condotta del neo-affiliato deve pur sempre essere in grado di ledere concretamente il bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Da qui la seconda questione affrontata dalle Sezioni Unite, tutta incentrata sulla delimitazione della condotta di partecipazione all’associazione mafiosa. 


2. La condotta di partecipazione nel caso della adesione rituale all’associazione. 


La condotta di partecipazione all’associazione mafiosa è, come noto, a forma libera. Il legislatore, all’evidente scopo di ricomprendervi il maggior numero possibile di comportamenti, non ha tipizzato le possibili ipotesi partecipative. La condotta di colui che “fa parte” dell’associazione può, dunque, consistere in un qualsiasi contributo, non occasionale ed apprezzabile sotto il profilo causale, con riferimento all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione. Da qui le numerose ed evidenti problematiche interpretative rispetto a qualsivoglia ipotesi in limine, quale, appunto, la semplice adesione rituale all’associazione mafiosa. 

    Richiamando il ragionamento sotteso alle precedenti pronunce delle Sezioni Unite sul tema, la parte motiva della sentenza annotata individua innanzitutto la condotta di partecipazione distinguendola da quella del concorrente esterno. Infatti, attraverso l’interpretazione a contrariis di tutte quelle condotte riconducibili alla fattispecie concorsuale è possibile delimitare significativamente l’ambito applicativo dell’art. 416 bis c.p.  

Ed invero, nella elaborazione giurisprudenziale del concorso esterno, un consolidato orientamento si incentra sulla struttura del reato associativo e sulla sua natura di “reato contratto” a concorso necessario. Le sentenze “Demitry”, “Mannino” e “Carnevale” ci offrono un quadro chiarissimo sul punto: affinché sussista la condotta di partecipazione all’associazione è necessario che si crei un vincolo sinallagmatico, che deve essere accettato reciprocamente dal singolo affiliato e dai singoli componenti dell’associazione ed in virtù del quale il “nuovo” componente acquisisce obblighi (quali l’obbedienza, l’omertà etc.) e vantaggi (quali il potere di dare ordini, il diritto di trarre profitto dalle attività associative etc.). Qualora non ricorra alcuna corrispettività duratura nel rapporto tra il singolo individuo e l’associazione, l’unico ed episodico rapporto deve essere ricondotto al più alla figura del concorrente esterno, il quale, pur venendo in contatto con l’associazione, apportandovi un contributo solo ausiliario, ne rimane extraneus. 

Ciò premesso, le Sezioni Unite nella sentenza in discorso affrontano poi la specifica problematica relativa alla rilevanza penale della semplice adesione formale all’associazione, sottolineando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale singolarmente sorto successivamente alla sentenza “Mannino”, la quale pure aveva affermato con grande chiarezza una serie di principi. Quest’ultima pronuncia, pur col fine ultimo di delineare la condotta del concorrente esterno, ha, infatti, il pregio di aver tracciato nettamente i confini applicativi della condotta di partecipazione all’associazione. Il semplice accordo e la sola volontà di far parte dell’associazione non sono sufficienti ad integrare la fattispecie; è richiesto un quid pluris. L’astratta “messa a disposizione” nei confronti dell’associazione non sarebbe altro che un accordo a commettere un reato, non punibile per espressa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 115 c.p., in ossequio al principio di materialità ed offensività del reato (art. 25 Cost.). Pertanto, da un lato, sotto il profilo soggettivo è necessario riscontrare l’affectio societatis, ovverosia la volontà e la consapevolezza del singolo di far parte dell’associazione, da altro lato occorre anche accertare la sussistenza di un «fattivo inserimento» nella consorteria criminale, attraverso il riscontro – anche indiziario – del ruolo svolto dall’agente e di tutte quelle circostanze che per la loro «capacità dimostrativa» possano ritenersi «indici rilevatori» dell’avvenuto inserimento nella realtà dinamica dell’associazione. Detto altrimenti, la condotta di partecipazione deve sempre essere connotata da elementi attivi e dinamici; non è sufficiente la sola “partecipazione formale ovvero statica” al sodalizio. 

Per quanto chiara fosse la sentenza Mannino successive pronunce, tanto di merito, quanto di legittimità – forse figlie, sia pure illegittime, del peso mediatico dei vari casi concreti – si sono nettamente discostate dai principi sopra enunciati. Nell’ambito di questo contrasto le Sezioni Unite con la pronuncia in discorso sottolineano l’esistenza di due “modelli” ermeneutici distinti. Quello c.d. “organizzatorio” e quello “causale”. 

Secondo la teoria organizzatoria, la semplice adesione iniziatica del singolo è di per sé sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 416 bis c.p. Tale ricostruzione, inevitabilmente, risente del “peso storico” della fattispecie e della concezione sociologica della criminalità organizzata, ancora spesso intesa come mafia tradizionale. Come evidenziato – a ragion veduta – nella parte motiva della sentenza annotata, la genesi del principio di sufficienza del giuramento di mafia risale probabilmente alle diffuse convinzioni maturate nei più risalenti processi di mafia celebrati in particolare a partire degli anni ’70. In quelle aule “bunker”, i “pentiti” spesso erano in grado di riferire esclusivamente sulla sola affiliazione rituale dell’imputato, non essendo in grado di testimoniare sugli effettivi contributi che fossero stati forniti all’associazione. Inevitabilmente, secondo questa ricostruzione ermeneutica, la stessa affiliazione, quale unico fatto di per sé preso in considerazione, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione. Il neo-affiliato, infatti, si impegna a mettere a disposizione le proprie energie, ne condivide gli ideali del consesso criminoso e si presta per il successo e la potenza del medesimo. Il rituale del “battesimo”, non è, quindi, considerato un fatto neutro, poiché il simbolismo e le cadenze costituiscono indici univoci ed espressivi del fenomeno mafioso, di per sé punibili in quanto tali; il nuovo affiliato acquista così uno status, quale quello di uomo d’onore, dal momento in cui entra a far parte dell’“onorata società”. 

    Non v’è chi non veda che la teoria dell’organizzazione, intrinsecamente legata all’idea che l’associazione mafiosa debba ricondursi alla categoria dei reati di pericolo presunto, è figlia di un retaggio culturale ormai anacronistico. Essa è, non solo antistorica rispetto al fenomeno mafioso, ma pure pericolosa sotto un duplice profilo: in primo luogo perché rischia di non leggere le poliedriche forme che le associazioni criminali vanno assumendo nel tempo e, in secondo luogo, poiché rischia di colpire “lombrosianamente” il tipo criminoso e non il fatto tipico; non pare eccessivo di fronte a certe interpretazioni evocare il “diritto penale di autore”. 

Proprio prendendo atto delle evidenti frizioni con i principi di offensività e materialità  del reato che la suddetta interpretazione portava con sé, un altro orientamento giurisprudenziale ha elaborato un modello alternativo, detto “causale”. Secondo questa diversa ricostruzione ermeneutica, l’affiliazione senza un’effettiva attivazione, non può mai integrare la fattispecie. È, infatti, necessario accertare che il neo-affiliato abbia prestato un minimum di contributo effettivo, non più solo astrattamente possibile, ma anche causalmente apprezzabile al fine di realizzare gli scopi dell’associazione. Benché a questo secondo orientamento vada riconosciuto il merito di percorrere una via certamente più garantista, esso pecca per eccesso di interpretazione della fattispecie, rispetto ai limiti di stretta legalità; ciò che esce dalla finestra rientra così dalla porta. Ed invero, richiedere che la condotta di partecipazione si manifesti per facta concludentia ulteriori all’adesione, ma anche tali per cui sia necessario individuare un apporto causale, snatura la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., che è di pericolo e non di danno, per cui non richiede la prova, né di un evento, né di un nesso causale. 

Ebbene, le Sezioni Unite hanno troncato il nodo gordiano costituito dal contrasto giurisprudenziale in discorso, ponendo l’attenzione sulla reale portata della problematica interpretativa che, attenendosi ai principi già espressi dalla sentenza Mannino, non coinvolge profili di diritto sostanziale, bensì di diritto processuale penale. La condotta di partecipazione presuppone un accertamento rigoroso, che non può consentire alcun automatismo probatorio, che abbia ad oggetto la stabile compenetrazione nella compagine associativa da parte del singolo ed è in ciò che si deve indivisuare l’ubi consistam della condotta che il legislatore intende sanzionare. La semplice adesione rituale all’associazione, pertanto, lungi dall’identificarsi nella condotta stessa di partecipazione all’associazione mafiosa, costituisce semplicemente uno degli «indici rilevatori», che solo unitamente ad altri elementi può contribuire a fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza della condotta partecipativa di cui all’art. 416 bis c.p. 


3.dalla legge sostanziale ai profili processuali: il confinamento degli automatismi probatori


    Le Sezioni Unite concludono la propria ricostruzione ermeneutica della condotta di partecipazione con una costatazione di principio – per vero ovvia - rispetto al vero nodo problematico della questione da dirimere. 

    Ciò che occorre effettivamente accertare risulta, infatti, lo stabile inserimento del singolo all’interno del sodalizio criminoso e ciò solo, a ben vedere, deve essere oggetto di accertamento probatorio. Pertanto, è evidente che la formale adesione rituale è solo uno degli indici, ma l’ingresso nell’organizzazione criminale può avvenire anche attraverso altre modalità, quali la semplice “messa a disposizione” o il compimento di azioni preventivamente assegnate dall’associazione (si pensi all’omicidio commissionato dall’associazione al soggetto non affiliato). Pertanto, la condotta di adesione rituale all’associazione stessa non può assumere un significato univoco; essa necessita di essere valutata in riscontro con ulteriori evidenze probatorie, pure indiziarie, ma tutte teleologicamente orientate al perseguimento degli scopi del sodalizio, tali da consentire di desumere uno stabile inserimento nel tessuto criminale da parte dell’agente. Le circostanze in discorso, però, non devono essere valutate in termini causali, bensì in termini di “rilevanza” probatoria, poiché costituiscono appunto degli indici, ovverosia degli elementi fondanti la c.d. circostanza indiziante. 

    A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono “indici rilevatori”: «“la qualità” dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell’affiliando, la “serietà” del contesto ambientale in cui al decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, anche con riferimento all’accertamento dei “poteri” di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti,  la tipologia del reciproco impegno preso, la misura di disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell’associato a favore della consorteria mafiosa». 

     Attraverso uno sforzo ermeneutico invero apprezzabile, le Sezioni Unite, non solo riportano l’accertamento del reato alla dimensione probatoria, ma si curano di indicare alcuni dei possibili indici.

    La soluzione è più che ovvia: l’adesione rituale, per quanto pregnante di significato simbolico, necessita un accertamento concreto, che deve avvenire caso per caso. Del resto, se si sanzionasse unicamente il rito del “battesimo”, senza ulteriori accertamenti di sorta, si rischierebbe di perseguire una “mafia” a geometria variabile, poiché non tutte le organizzazioni criminali prevedono dei riti iniziatici, essendo tipico sostanzialmente delle mafie “nostrane” (Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra; S.C.U). Al contrario, il solo ingresso rituale non comporta necessariamente un’effettiva assunzione del ruolo assegnato o promesso all’affiliante, ben potendo quest’ultimo assumere condotte contrastanti con l’impegno già assunto (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse); verrebbe così a mancare lo stabile inserimento all’interno del tessuto criminale. 

        In definitiva, l’ingresso rituale nella consorteria mafiosa non può altro che costituire un indizio, da valutarsi secondo la regola di valutazione scolpita nell’art. 192 c.p.p. E’, pertanto, necessario individuare la presenza di ulteriori circostanze indizianti, tutte necessariamente gravi, precise e concordanti nel senso della serietà e continuità della scelta adesiva dell’affiliato. 

        L’ingresso rituale costituisce, pertanto, un fatto che necessita di ulteriori riscontri indiziari che siano certi e può costituire solo l’incipit del ragionamento probatorio; non può, infatti, quest’ultimo identificarsi con il fatto stesso che si necessita provare, costituito, di contro, esclusivamente dall’inserimento stabile e duraturo dell’affiliato. Il ragionamento del giudice dovrà essere, in questo come in tutti i casi, di tipo logico-induttivo e non deduttivo-presuntivo. 

        In conclusione, attraverso il ricorso alle massime di esperienza, gli indici rilevatori indicati dalle Sezioni Unite potranno al più costituire la base di partenza per desumere l’id quod plerumque accidit. Solo plurimi fatti, unitariamente considerati e valutati, attraverso un corretto percorso logico, potranno consentire di attribuire ad un fatto non univoco una qualche valenza probatoria. 





(*) Massimiliano Annetta:
 Avvocato penalista fiorentino. Ha sempre incentrato la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale d’impresa.

L’esercizio della professione non gli ha impedito di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze. È stato poi docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma. È attualmente docente di diritto penale, nonché direttore del Master Universitario di I livello in Compliance degli enti: modello integrato 231, anticorruzione, antiriciclaggio e privacy presso l’Università IUL. Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore. È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).

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