Avevamo dato notizia dell'ordinanza che in merito all'art. 282 – ter cpp, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione: “Se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282 – ter cpp, il giudice deve necessariamente determinare specificatamente i luoghi oggetto di divieto” (su questo blog al link e al link).
Dall'informazione provvisoria resa nota dalla Corte di Cassazione (la sentenza è del 29 aprile 2021), al quesito è stata data la seguente risposta: "Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente".