03 aprile 2021

La Riforma del Processo penale - 3.3. I riti speciali (immediato e decreto penale di condanna) - Le risposte dell'Avvocato, Michele Calantropo (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del Giudice relativo alla sezione "I riti speciali (immediato e decreto penale di condanna)" della riforma.
La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, a un pubblico ministero, a un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
A seguire le tre risposte dell'Avvocato, Michele Calantropo. 

Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.
Gli articoli del disegno di legge  (al link) che interessano questa sezione sono: l'articolo 4 e l'articolo 9.




1- Per il giudizio immediato, la riforma concede una seconda chance per l’accesso ad un rito alternativo nell'ipotesi di rigetto della prima richiesta. Tuttavia nel caso del giudizio immediato tale seconda chance rischia di far interpretare l’art. 438 V bis c.p.p., in tema di abbreviato, nel senso di rendere obbligatoria la presentazione della contestuale richiesta di abbreviato condizionato con le altre richieste di riti alternativi? Qual è il tuo parere?

Innanzi tutto grazie per avermi invitato ad un dibattito sulle riforme del processo penale. 
Devo premettere per onestà intellettuale che sono sostanzialmente poco favorevole agli interventi asistemici da anni perpetrati dal Legislatore sul Codice di rito. 
Invero, la Giurisprudenza Comunitaria, Costituzionale e di Legittimità hanno avuto un loro ruolo non indifferente in questa direzione, soprattutto in considerazione del fatto che molte di queste iniziative legislative non hanno coinvolto le Camere Penali italiane, rimanendo quasi di esclusivo appannaggio di docenti universitari e correnti di pensiero della magistratura. 
Sullo sfondo di questo l’Art. 111 Cost. che pare, oggi, l’articolo della Carta meno applicato dell’era repubblicana. 
Partendo dal giudizio immediato, mi pongo il problema a monte. E’ orientato costituzionalmente siffatto tipo di procedimento e rispettoso dei canoni ermeneutici dell’art. 6 della CEDU? L’eliminazione della fase della discovery dell’art.415 bis cpp consente l’esercizio effettivo di un diritto di difesa, vieppiù nel cd Immediato cautelare? 
A mio avviso, il fatto che, in un sistema orientato al principio di parità tra accusa e difesa, anche i termini concessi per la scelta del rito da parte dell’imputato siano così brevi, appare lesivo dell’obiter dictum del 111 Cost. 
La modifica proposta, anziché partire dal principio della presunzione di non colpevolezza, evidenzia ancora una volta quello che è l’orizzonte del legislatore e cioè l’efficienza. 
Ora un processo, civile o penale che sia, non deve, a mio parere essere efficiente, ma giusto, equo, rispettoso della Costituzione, della tutela effettiva dei diritti dell’indagato/imputato. 
La riforma di cui mi viene chiesto, in realtà, sembra racchiudere tutto nel cerchio dell’efficienza e non del Giusto Processo, consentendo all’imputato solo la scelta se essere condannato con il rito abbreviato, o con l’applicazione della pena su richiesta delle parti. 
In questo senso sarebbe a mio avviso molto più utile l’abolizione del giudizio immediato, ed il potenziamento del giudizio abbreviato, con la possibilità di rendere meno discrezionali le ammissioni di abbreviato condizionato e regolarle in maniera da consentirne un utilizzo nomofilatticamente più puntuale e l’ampliamento dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, non solo sul quantum poena, ma anche sulle scansioni temporali, consentendone l’ammissione anche nel corso del dibattimento. 

2- La riforma del procedimento per decreto ci pare più sbilanciata sulle esigenze di cassa che su quelle di una reale rianimazione del rito. Condividi questo giudizio?

In merito al secondo quesito, valgano le stesse questioni di fondo affrontate per il giudizio immediato.  
Mi chiedo, per i reati sussumibili nel procedimento per decreto, quale convenienza possa avere il cittadino a corrispondere delle somme elevate se in sede di opposizione può ottenere anche l’assoluzione. 


3- Non ti pare che per fare cassa si potesse ampliare il meccanismo delle oblazioni, più incentivante anche per i prevenuti?

In realtà molti dei reati ricompresi nell’alveo di quelli definiti con decreto penale di condanna, oggi, ben potrebbero essere sostituiti con provvedimenti di natura amministrativa e quindi ritenere le condotte presupposte come estranei all’alveo del penalmente rilevante. 
Grazie ancora per l’invito. 



Michele Calantropo:
classe 1971, Avvocato Cassazionista, Componente della Commissione Diritti Umani della Federation des Barreaux d'Europe, Responsabile della Commissione Diritti Umani della Camera Penale di Trapani, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Palermo




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