14 aprile 2021

Particolare tenuità sopravvenuta: si applica retroattivamente

Al link ➡️ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sentenza 29 marzo 2021, n. 11655, Dott. FUMU Giacomo - Presidente - Dott. DAWAN Daniela - rel. Consigliere -



Diamo notizia di un'importante sentenza della Corte di Cassazione (al link in alto) che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia in conferma della pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup di Bergamo, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza - art. 186, lett. c) - aggravato dall'aver provocato un incidente stradale (nella specie l'accertamento mediante etilometro dava gli esiti di 1.67 g/l alla prima prova e 1.58 g/l alla seconda).

Si osserva in sentenza che il ricorrente ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., introdotta nel codice penale in epoca successiva alla sentenza di appello, avuto riguardo <<alla condizione di pressoché incensuratezza dell'imputato, gravato da un precedente di minima entità (spendita di banconota falsa), alla non abitualità della condotta e al positivo comportamento post delictum>>.

Ed ancora, la sentenza ricorda che <<le Sezioni Unite (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj), investite della relativa questione, hanno stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., è applicabile, ricorrendone i presupposti di legge, anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.

Il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. 

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1.

Quanto alla non abitualità della condotta, le Sezioni Unite, nella menzionata pronuncia, hanno esplicitato la portata dell'art. 131-bis, comma 3, che definisce il comportamento abituale. 

Hanno così ritenuto fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della recidiva, ricordando che, mentre alcune indicazioni della nuova normativa sono chiare - il riferimento ad istituti codicistici: delinquente abituale, professionale, per tendenza -, così come non oscuro è il riferimento alla commissione di "più reati della stessa indole", il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizzi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto>>. 

Tanto premesso, l'aspetto rilevante della decisione è il seguente:  <<la sentenza di appello è antecedente all'introduzione, ad opera del D.Lgs. n. 28 del 2015, della norma di cui all'art. 131- bis, il Collegio richiama la possibilità che la Corte di Cassazione adotti pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito è "superflua"; quando, cioè, per quel che qui interessa, non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità.

All'uopo, devono, pertanto, considerarsi la risalenza nel tempo di un precedente di modesta entità, l'assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell'imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia di cui dell'art. 186 C.d.S., lett. b), la non abitualità della condotta>>.


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