21 aprile 2021

Condanna alle spese del querelante: la Cassazione mette ordine

 



La Corte di cassazione - Cass. Sez. V n. 5920 del 27 gennaio 2021, Pres. Palla Stefano , Rel. Morosini Elisabetta Maria - all’esito di una travagliata, seppur minore, vicenda processuale, caratterizzata da due annullamenti con rinvio al Giudice di pace, offre alcuni spunti in tema di condanna del querelante alla refusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell’imputato assolto, ex art. 542 c.p.p..

In sintesi, la Corte ha precisato che:

1) la statuizione in favore dell’imputato è subordinata alla domanda di costui;

2) l’istanza non può essere formulata successivamente al giudizio di primo grado, neppure ove questo debba essere ripetuto, a cagione di un annullamento con rinvio;

3) l’accoglimento della domanda non discende automaticamente dall’assoluzione del prevenuto, dovendo piuttosto accertarsi la colpa del querelante;

4) l’addebito di colpa deve ancorarsi al momento della proposizione della querela, non potendo consistere in un rimprovero ex post, specie se censorio di condotte processuali;

5) con specifico riguardo al caso di assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, la colpa da accertarsi riguarda la rimproverabilità della imputazione del fatto al prevenuto;

6) il querelante condannato è legittimato a impugnare la sentenza, anche se non costituito parte civile (al riguardo si segnala che tale conclusione è confermata dalla lettura dell’art. 542 c.p.p.. u.c., a mente del quale “l’avviso di deposito della sentenza è notificato al querelante”).


A margine di quanto sopra esposto, resta da chiedersi perché esista un meccanismo di condanna del querelante alle spese sostenute dall’imputato e prima ancora dallo Stato, nel caso in cui la prospettazione della persona offesa sia stata fatta propria dal Pubblico Ministero, che ha tratto a giudizio il querelato, mentre non si rinviene alcun meccanismo di tal fatta ove l’Autorità Giudiziaria abbia ricusato la tesi querelatoria, chiedendo l’archiviazione del procedimento. E ciò a maggior ragione per i casi in cui la “rinuncia” all’azione penale scaturisca dal dispiegarsi di attività difensiva, come nel caso avviene per le iniziative difensive assunte post avviso di conclusione delle indagini preliminari.

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