12 aprile 2021

La Riforma del Processo penale - 1.3. la riforma dell'udienza preliminare - Le risposte dell’Avvocato Fabio Vanella (*)

La nuova rubrica sottoporrà alcune domande a un giudice, un pubblico ministero e un avvocato.
In questa sezione ci occupiamo della riforma dell'udienza preliminare e con tre domande all’Avvocato, Fabio Vanella
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).



Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.


1- Ritieni opportuna e davvero praticabile la modifica della regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. così come prospettata nel progetto di legge?
Il proposito di rinvigorire l’udienza preliminare, assoggettando l'ipotesi accusatoria ad una prova di resistenza più pregnante di quella che finora è stata, mi pare condivisibile.
E’ sotto gli occhi di tutti la sostanziale inutilità dell’attuale schema dell’udienza preliminare, relegata da tempo a luogo di mero smistamento dei fascicoli al dibattimento.
Al netto di alcune sporadiche aperture verso il riconoscimento di una più estesa cognizione del giudice dell’udienza preliminare (da ultimo SS.UU. 37207/2020), nel diritto vivente è radicato il convincimento per cui è precluso il non luogo a procedere tutte le volte in cui “le fonti di prova si prestino ad interpretazioni aperte o alternative, o comunque ad una nuova valutazione all'esito della verifica dibattimentale".
A ciò fa eco il più inteso obbligo motivazionale del Gup, sul quale grava l’onere di dimostrare che il proprio apprezzamento “in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale..." (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 27.05.2015, n. 1367).
Al cospetto di parametri così stringenti, non sorprende che il rinvio a giudizio abbia rappresentato, fino ad oggi, lo sbocco “fisiologico” dell’udienza preliminare. Con buona pace per i ferventi (e, a dire il vero, sempre meno numerosi) avvocati che, novelli Don Chisciotte, continuano a perorare un proscioglimento preliminare, ignari della cedevolezza dei loro argomenti dinanzi alla confidente formula dello “insisto sulla richiesta” di parte pubblica. 
Ben venga, allora, un tentativo di riforma orientato a segnare una discontinuità rispetto allo status quo.
L’impalcato normativo al vaglio della Commissione Giustizia, a mio avviso, individua un rinnovato punto di equilibrio tra le istanze di una maggiore deflazione del dibattimento e l’esigenza, parimenti meritevole, di non snaturare il vaglio “processuale” del Gup.
La cognizione di quest’ultimo, per quanto estesa, non potrà mai surrogarsi a quella del giudice del merito. Pena la trasformazione del rinvio a giudizio in un marchio di presunta colpevolezza.
Il compromesso è stato raggiunto concedendo al Gup di ricusare il rinvio a giudizio tutte le volte in cui, in proiezione futura, non sia “ragionevole” prevedere “l’accoglimento della prospettazione accusatoria”.
Non è un passaggio di poco momento.
Se nell’attuale assetto – si è già detto – il non luogo a procedere ha trovato un ostacolo invalicabile nella mera possibilità di successo dell’accusa in giudizio, in base al progetto riformatore, la tenuta dell'impianto accusatorio dovrà essere valutata dal Gup come epilogo probabile, ragionevolmente prevedibile dello sviluppo dibattimentale.
Una prognosi qualificata, dunque, che, almeno in potenza, dovrebbe attrarre nell’area dell’improcedibilità le imputazioni per le quali lo scenario dibattimentale lasci intravedere più ombre che luci. 
Come sempre, al di là delle apprezzabili intenzioni del Riformatore, saranno gli operatori del diritto a stabilire se siamo alle porte di una innovazione dalla reale efficacia deflattiva o di una modifica di stile dallo scarso impatto pratico.


2- Per rimediare alla eccessiva e incontrollata durata delle indagini, la riforma non corre il rischio di penetrare in aree di discrezionalità del Pubblico Ministero?
Come opportunamente osservato dal Dott. Alecci nel suo commento alla proposta di riforma (link), un più intenso sindacato del Gup sulla legalità dell’attività d’indagine sarebbe in linea con il tendenziale rafforzamento della cognizione preliminare.
Stento a concepire un analogo controllo da parte del giudice del dibattimento, nei procedimenti ove manchi l’udienza preliminare. L’individuazione del momento in cui la notizia di reato avrebbe dovuto iscriversi è attività che implica uno scandaglio, spesso approfondito, del compendio investigativo. Sono scettico all’idea che una sì estesa verifica possa affidarsi ad un giudice cui è tendenzialmente inibito l’accesso al fascicolo delle indagini.
Mi chiedo se non sarebbe stato meglio attribuire detta funzione di stralcio al Gip, anticipandone l'attivazione al momento della conclusione delle indagini preliminari, sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 415 bis, c. 2 bis, c.p.p., in materia di intercettazioni riformate.


3- Il controllo del GUP sulle indagini attribuisce alla sua funzione nuove “competenze di giudizio”, sono compatibili con il giudizio dell’udienza preliminare?
Il pronostico del Gup sui possibili sviluppi dibattimentali dell’accusa non può prescindere dalla preventiva perimetrazione della base cognitiva utilizzabile nel giudizio.
Negli ultimi anni si è radicata l'opinione secondo cui, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente le questioni sull’utilizzabilità degli atti, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, non essendo un obbligo in tal senso contemplato dalle disposizioni processuali (si veda, tra le altre, Cassazione penale sez. IV, 20/04/2016, n. 29644).
Questa astenia decisionale non ha giovato di certo alla concreta utilità dell'udienza preliminare.
La scrematura del materiale utilizzabile e la definizione anticipata della piattaforma probatoria, per converso, avrebbero l'indubbio pregio di mettere l’imputato nelle condizioni di meglio ponderare le sue strategie difensive, evitando, al contempo, che le istruttorie dibattimentali siano castrate sul nascere dal tardivo accoglimento di eccezioni di inutilizzabilità che ben avrebbero potuto decidersi a cura del Gup.
Su questo versante, pertanto, l’ampliamento delle competenze del Gup potrebbe rivelarsi un volano per l’efficientamento del giudizio.



(*) Fabio Vanella:
Avvocato del Foro di Palermo, patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, vanta una consolidata esperienza in campo penale. Laureato con lode presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo, ha scritto per il portale “Il Penalista”, edito da Giuffrè.

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