Era nelle cose e non stupisce la proroga della disciplina emergenziale.
Lo avevamo anticipato proprio ieri (link).
Dopo la prima (ce ne siamo occupati al link) arriva l'ulteriore proroga al 31 luglio 2021 (art. 6 D.L. n. 44/2021).
Costituisce poca cosa la possibilità di utilizzare il portale (che non funziona) sino alle ore 24 del giorno di scadenza dell'atto (art. 6 comma 1 lett. d del DL 44/21 che ha modificato l'art. 24 comma 1 L. 176/2020) e l'inserimento del comma 2 bis all'art. 24 L. 176/2020 a norma del quale il malfunzionamento del portale (una confessione!) è attestato dal Direttore del DGSIA e legittima la richiesta di remissione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (qualcuno poteva dubitarne?).
Analogamente poca cosa è l'estensione della disciplina sulla discussione orale a richiesta anche per l'appello avverso la misura cautelare reale (è ora richiamato l'art. 322 bis c.p.p. nella prima parte del comma 7 dell'art. 23 bis della L. 176/2020 ex art. 6 comma 1 lett. b n. 2 del DL 44/2021).
Rimane ancora l'incertezza circa il deposito a mezzo pec dei riesami cautelari (ce ne siamo occupati al link e al link)
Insopportabile ci pare la regola - tutta italiana - che concede, nel caso del malfunzionamento "certificato" dal Direttore del DGSIA, la facoltà all'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito cartaceo (concessione ora prevista anche per situazioni specifiche eccezionali). L'art. 6 comma 2 ter che ha inserito all'art. 24 della L. 176/2020 tale possibilità pare in continuità con il "concediamo" di Contiana memoria.
Insomma, l'amministrazione attesta che il sistema non funziona e il deposito cartaceo è rimesso alla facoltà dell'autorità giudiziaria? Questa è l'idea che ha il governo dei cittadini e dei loro diritti? Sudditi ai quali "concedere"?
S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche disse qualche secolo fa Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. Chi la interpreta oggi?