02 aprile 2021

❌ATTENZIONE: PROROGATA AL 31 LUGLIO 2021 LA DISCIPLINA PANDEMICA❌ L'idea che ai sudditi è concesso ... si fa strada - di Marco Siragusa

Era nelle cose e non stupisce la proroga della disciplina emergenziale. 


Lo avevamo anticipato proprio ieri (link).

Dopo la prima (ce ne siamo occupati al link) arriva l'ulteriore proroga al 31 luglio 2021 (art. 6 D.L. n. 44/2021).

Costituisce poca cosa la possibilità di utilizzare il portale (che non funziona) sino alle ore 24 del giorno di scadenza dell'atto (art. 6 comma 1 lett. d del DL 44/21 che ha modificato l'art. 24 comma 1 L. 176/2020) e l'inserimento del comma 2 bis all'art. 24 L. 176/2020 a norma del quale il malfunzionamento del portale (una confessione!) è attestato dal Direttore del DGSIA e legittima la richiesta di remissione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (qualcuno poteva dubitarne?).

Analogamente poca cosa è l'estensione della disciplina sulla discussione orale a richiesta anche per l'appello avverso la misura cautelare reale (è ora richiamato l'art. 322 bis c.p.p. nella prima parte del comma 7 dell'art. 23 bis della L. 176/2020 ex art. 6  comma 1 lett. b n. 2 del DL 44/2021). 

Rimane ancora l'incertezza circa il deposito a mezzo pec dei riesami cautelari (ce ne siamo occupati al link e al link)

Insopportabile ci pare la regola - tutta italiana - che concede, nel caso del malfunzionamento "certificato" dal Direttore del DGSIA, la facoltà all'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito cartaceo (concessione ora prevista anche per situazioni specifiche eccezionali). L'art. 6 comma 2 ter che ha inserito all'art. 24 della L. 176/2020 tale possibilità pare in continuità con il "concediamo" di Contiana memoria. 

Insomma, l'amministrazione attesta che il sistema non funziona e il deposito cartaceo è rimesso alla facoltà dell'autorità giudiziaria?  Questa è l'idea che ha il governo dei cittadini e dei loro diritti? Sudditi ai quali "concedere"?


S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche disse qualche secolo fa Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. Chi la interpreta oggi?




Ultima pubblicazione

Sostituzione avvocato per abbandono difesa, l'Autorità giudiziaria non deve disporre alcuna notifica all'interessato.

  La seconda sezione della Corte di legittimità, in un caso di revoca del difensore di fiducia per abandono della difesa, ha affermato che...

I più letti di sempre