L’asserto dei Giudici distrettuali, per quanto suggestivo, suscita delle perplessità.
Infatti, seppure è vero che nel
rito cartolare non è prevista la presenza delle parti all’udienza, è
altrettanto vero che la complessiva disciplina dell’art. 23 D.L. 149 sembra
consentire alla difesa lo svolgimento di attività sino al giorno dell’udienza.
Al riguardo merita riflettersi anzitutto
sulla circostanza che i termini per formulare le conclusioni sono ordinatori,
per come è dato cogliere dal raffronto con la disciplina dei termini per
richiedere la trattazione orale, e quindi le difese scritte potrebbero essere
proposte sino all’ultimo giorno utile. Ciò risulta all’evidenza di rilievo nel
caso di specie, per il quale la Corte dà atto che difettano le difese cartolari
del legale. Né sfugga che l’udienza si è celebrata il 31.03 a fronte di
un’astensione già iniziata il 30.03.
Ma financo ove le conclusioni fossero
state proposte nel termine ordinatorio di 5 giorni prima dell’udienza, non si
potrebbe, a giudizio di chi scrive, ritenere del tutto irrilevante la
declaratoria di astensione del difensore. Infatti, la mancata previsione di un
ordine delle conclusioni tra le parti private, ben induce a ritenere che si
debba concedere al difensore dell’imputato la possibilità di replicare sino
all’ultimo giorno utile alle argomentazioni dispiegate dalle altre parti private.
L’ordinanza del Giudice
distrettuale non sembra poi confrontarsi con la possibilità per le difese di eccepire
le nullità a regime intermedio prima della deliberazione della sentenza (cfr.
ad es. Cassazione penale sez. IV, ud. 23/01/2020, dep. 17/02/2020, n.5959,
proprio con specifico riguardo alla violazione dei termini a comparire in
appello).
Sinteticamente, allo stato
della normativa, non pare potersi concludere che l’astensione del difensore
dall’attività giudiziale sia irrilevante nel processo a trattazione scritta.
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