13 aprile 2021

Per la Corte d'appello di Palermo, nel rito pandemico e cartolare, l'astensione dalle udienze del difensore non comporta il rinvio dell'udienza




Con l’ordinanza che si annota, la Corte distrettuale di Palermo, intervenendo su una fattispecie nuova, ha ritenuto che la dichiarazione di astensione del difensore dall’attività giudiziaria, pur se ritualmente comunicata, non legittimi alcun differimento dell’udienza a trattazione scritta e ciò giacché questa <<si sostanzia ed esaurisce nella deliberazione della causa… senza la partecipazione- neppure eventuale – delle parti>>. Né, ad avviso della Corte di appello, tale statuizione può mutare sol perché difettino le conclusioni scritte del difensore che abbia aderito all’astensione. Al riguardo l’ordinanza rileva che nel regime normativo dell’appello a trattazione scritta le uniche conclusioni necessarie sono quelle della parte pubblica.

L’asserto dei Giudici distrettuali, per quanto suggestivo, suscita delle perplessità.

Infatti, seppure è vero che nel rito cartolare non è prevista la presenza delle parti all’udienza, è altrettanto vero che la complessiva disciplina dell’art. 23 D.L. 149 sembra consentire alla difesa lo svolgimento di attività sino al giorno dell’udienza.

Al riguardo merita riflettersi anzitutto sulla circostanza che i termini per formulare le conclusioni sono ordinatori, per come è dato cogliere dal raffronto con la disciplina dei termini per richiedere la trattazione orale, e quindi le difese scritte potrebbero essere proposte sino all’ultimo giorno utile. Ciò risulta all’evidenza di rilievo nel caso di specie, per il quale la Corte dà atto che difettano le difese cartolari del legale. Né sfugga che l’udienza si è celebrata il 31.03 a fronte di un’astensione già iniziata il 30.03.   

Ma financo ove le conclusioni fossero state proposte nel termine ordinatorio di 5 giorni prima dell’udienza, non si potrebbe, a giudizio di chi scrive, ritenere del tutto irrilevante la declaratoria di astensione del difensore. Infatti, la mancata previsione di un ordine delle conclusioni tra le parti private, ben induce a ritenere che si debba concedere al difensore dell’imputato la possibilità di replicare sino all’ultimo giorno utile alle argomentazioni dispiegate dalle altre parti private.

L’ordinanza del Giudice distrettuale non sembra poi confrontarsi con la possibilità per le difese di eccepire le nullità a regime intermedio prima della deliberazione della sentenza (cfr. ad es. Cassazione penale sez. IV, ud. 23/01/2020, dep. 17/02/2020, n.5959, proprio con specifico riguardo alla violazione dei termini a comparire in appello).

Sinteticamente, allo stato della normativa, non pare potersi concludere che l’astensione del difensore dall’attività giudiziale sia irrilevante nel processo a trattazione scritta.  


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