16 aprile 2021

La Riforma del Processo penale - 2.3 la riforma dei riti speciali (abbreviato e applicazione della pena) - Le risposte dell'Avvocato, Guido Colaiacovo (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", ora nella partizione "Il processo che verrà" del nostro blog, ospitiamo l'intervento sul progetto di riforma dell'udienza preliminare con 4 domande all’Avvocato, Guido Colaiacovo. 
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link). 
Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.




1-Il progetto di legge prevede un nuovo patteggiamento allargato fino ad otto anni di pena, ma escluso per numerosi reati, qual è la tua opinione al riguardo? 
Vorrei partire da una considerazione più generale: siamo dinanzi a un nuovo intervento sul codice di rito, che si colloca a quasi tre anni dalla precedente “Riforma Orlando”. Nel frattempo, altri interventi del legislatore e, soprattutto, della Corte costituzionale e della Suprema Corte hanno inciso profondamente sul sistema processuale. Il risultato è che il codice che usiamo oggi, sottoposto a costanti modifiche, è profondamente diverso non soltanto da quello che è entrato in vigore trenta anni fa, ma anche dalle conformazioni “intermedie” che ha assunto nel corso del tempo. Mi chiedo, allora, se non sia giunto il momento di una riflessione più profonda che sia il preludio di una rinnovazione radicale nell’ambito della quale ristrutturare anche i riti premiali.
Detto questo, se, in astratto, non sono contrario alla scelta di innalzare la soglia della pena patteggiabile, credo che su alcuni aspetti siano opportune disposizioni di supporto più efficaci, come, ad esempio, sull’opportunità di escludere talune fattispecie: non è chiaro il criterio di selezione dei reati esclusi da questo patteggiamento “extra”, poichè il progetto accomuna incriminazioni obiettivamente differenti, in punto di gravità, e ne trascura altre che pure destano particolare allarme sociale.

2-Per il nuovo patteggiamento stante la sensibile soglia di pena, non è forse necessario prevedere nuovi e più stringenti oneri motivazionali?
Sicuramente l’applicazione di pene tanto consistenti in relazione a reati di notevole gravità mal si concilia con la attuale configurazione del patteggiamento che è equiparato, soltanto per alcuni aspetti, alla sentenza di condanna.
Sarebbe opportuno introdurre degli ulteriori requisiti che, pur non compromettendo le esigenze di semplificazione, assicurino un accertamento effettivo sulla responsabilità dell’imputato, ma una soluzione simile presuppone un radicale ripensamento della architettura del rito. Senza considerare che, d’altro canto, da una simile ristrutturazione deriverebbe anche la necessità di una riflessione sul tema dei limiti al ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su richiesta, soprattutto qualora si inseriscano particolari requisiti in punto di motivazione.
In una prospettiva di radicale ripensamento, mi viene in mente il tentativo compiuto con la stesura originaria della Riforma Orlando che prevedeva l’introduzione di un nuovo istituto - la sentenza di condanna su richiesta dell’imputato - che andava a sostituire per pene più gravi il patteggiamento. Qui l’imputato, dopo aver reso confessione, poteva essere condannato a una pena non superiore a otto anni, risultante dalla applicazione alla pena base dell’effetto premiale riconosciuto per la scelta del rito che poteva variare da un terzo alla metà. L’intento era appunto di sostenere condanne patteggiate per reati di notevole gravità con un accertamento più approfondito, ma è stato espunto dal progetto pressochè immediatamente nel corso dei lavori parlamentari. Nonostante le criticità, il modello potrebbe offrire utili spunti per la disciplina del patteggiamento “extra”

3-La riforma tralascia il patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto, che potrebbe avere efficacia deflattiva, e restituisce una polverizzazione del patteggiamento. Cosa ne pensi? 
È una dimensione nella quale si avvertono in maniera più evidente i problemi che si sono accumulati a seguito delle cicliche riforme dei singoli settori. Appare quanto mai opportuna una ristrutturazione complessiva dell’istituto che riconduca entro un’unica cornice normativa le varie ipotesi. 

4-Non ti pare che la riforma qualifichi il giudizio abbreviato condizionato nel metodo ordinario di accertamento del fatto, prevedendo che l’attuale giudizio di compatibilità non venga più rapportato alle finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato, ma con i tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale?
Il cambio di prospettiva nell’impostazione della valutazione da compiere per accogliere una richiesta di abbreviato condizionato estenderà senz’altro il campo di applicazione di tale declinazione dell’istituto, rendendolo più appetibile. Sicuramente c’è da notare che il difensore si troverà dinanzi alla necessità di compiere una più accorta e approfondita valutazione ai fini dell’impostazione della strategia processuale poichè il passaggio alla verifica dibattimentale dovrebbe essere una opzione da riservare ai casi in cui sia utile una più incisiva elaborazione del compendio probatorio.
Non credo, tuttavia, che l’abbreviato condizionato possa assurgere a modello “alternativo” di accertamento: in primo luogo, perchè probabilmente occuperebbe maggiore spazio a discapito dell’abbreviato “secco” e non del giudizio dibattimentale.
In secondo luogo, perchè il passaggio dibattimentale concede margini per un più efficace esercizio dei diritti di difesa.


(*) 
Guido Colaiacovo
: è Avvocato del Foro di Sulmona e Dottore di ricerca in Diritto e Procedura penale, nel 2014 presso la Sapienza - Università di Roma, e l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia, nel 2020. Attualmente è Ricercatore di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, ed è titolare di contratto di docenza integrativa presso la Luiss Guido Carli e la Lumsa di Roma. È stato assegnista di ricerca e docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Sapienza, e presso la stessa Università collabora con la cattedra di diritto processuale penale del Professor Glauco Giostra. È autore di articoli, note a sentenza e altri contributi in opere collettanee. Nel 2015 ha pubblicato la monografia “Il latitante”, edita da Cedam, nella collana «Problemi attuali della giustizia penale», e, nel 2019, sempre nella medesima collana, la monografia «Il sistema delle misure cautelari nel mandato d’arresto europeo. La tutela della libertà personale nella procedura di consegna», nuova edizione aggiornata della precedente «Il sistema delle misure cautelari nel mandato d’arresto europeo» pubblicata nel 2018.

Ultima pubblicazione

Truffa online e minorata difesa. Nota a sentenza 20.2.2024 n. 10642 di Mariangela Miceli

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 28 febbario 2024, n. 10642 LA MASSIMA “ Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle c...

I più letti di sempre