Con la sentenza che si annota (CASS. PEN, SEZ. III 12728/21 02.04.2021) la Corte regolatrice precisa che:
1) la confisca per equivalente non può essere applicata per la prima volta nel giudizio di appello, in assenza di impugnazione sul punto, ostandovi il divieto di reformatio in peius;
2) il rimedio all’omessa confisca, nel caso in cui essa sia obbligatoria per legge, è costituito dalla procedura di esecuzione, ex art. 676 c.p.p.;
3) in caso di totale estinzione della pretesa tributaria, la confisca per equivalente, pur rivestendo carattere prevalentemente afflittivo e sanzionatorio, non potrà essere applicata.