24 ottobre 2022

Una rondine non fa primavera: il primato del sempre più denigrato processo accusatorio. Nota a sentenza del Tribunale di Trapani - di Marco Siragusa

 



Qualche giorno fa abbiamo pubblicato il contributo di Cataldo Intrieri sulla Riforma Cartabia con riferimento alle nuove frontiere della giustizia riparativa (link).

Intrieri replica a quanti (Mazza e Zilletti) criticano la decisione del legislatore di introdurre questa forma particolare di mediazione anche durante la fase della cognizione.

Si tratta di una critica che personalmente condivido e rispetto alla quale  il caso in commento è la classica "rondine che non fa primavera".

La difesa aveva chiesto numerosi rinvii per munirsi della procura speciale al fine di far accedere l'imputato alla messa alla prova. Fallito il tentativo per irreperibilità dell'assistito, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato ed era stato designato un difensore ex officio.

Indi l'imputato era stato giudicato dal medesimo giudice che aveva concesso i rinvii al fine di ottenere il "beneficio" alternativo alla risoluzione della vicenda processuale.

Iniziato il processo - il cui esito, inutile nascondersi, appariva scontato e di segno negativo-, l'imputato è stato assolto dal tribunale di Trapani con il cpv. dell'art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto (sentenza al link).

Il caso deve farmi ricredere sulle critiche che Mazza e Zilletti muovono alla prossima Riforma dell'istituto (e che, come ho detto, condivido)? Non credo! Piuttosto segnalo che l'esito favorevole all'imputato è originato dal primato epistemologico del contraddittorio sulla prova: è stato durante il controesame del principale teste di accusa che il difensore è riuscito ad insinuare il dubbio che l'imputato fosse il responsabile del fatto che gli si addebitava.

Riflettano quanti hanno contribuito - e intendono portare a compimento l'opera -, alla demolizione del metodo epistemologico migliore che conosciamo.

Il processo è un luogo di conoscenza, non di irrogazione di sanzioni, ancorché negoziate, alternative o deflattive.

Scarica la sentenza n. 1283/2022 del Tribunale di Trapani al link.

21 ottobre 2022

❗SUBITO APPLICABILE la nuova disciplina della particolare tenuità del fatto ? ❗ Il precedente giurisprudenziale ❗

La Riforma ha novellato anche l'art. 131 bis c.p., prevendendo che la causa di esclusione della punibilità possa ricorrere con riferimento ai reati per i quali IL MINIMO DELLA PENA NON SUPERI i DUE (lì dove invece antecedentemente il riferimento quoad poenam era rappresentato dal massimo edittale, che non doveva superare nel massimo gli anni cinque). Al fine di favorire il proscioglimento de quo, il legislatore prevede che il giudice possa tener conto anche della condotta susseguente al reato (come le condotte riparatorie).

Nondimeno, si è ampliato il catalogo di reati per i quali la causa di esclusione della punibilità non potrà operare.       

V'è da chiedersi, in assenza di una qualche disciplina transitoria, se la novella dispieghi i suoi effetti sui processi in corso.  

La Corte di Cassazione intervenne sul tema già nel 2015, allorquando venne introdotto l'istituto della particolare tenuità del fatto.  In particolare i Supremi Giudici, con la sentenza n. 15449, affermarono che <<la natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione induce ad una risposta positiva, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c.p., comma 4>>, aggiungendo <<può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello>>.

Si riporta, per quanto di interesse il novello art. 131 bis c.p.

Art. 131 bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può inoltre essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 600 ter, primo comma, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Il processo come teatro. Breviario minimo dell’avvocAttore

 


Per ragioni sanitarie i posti in aula Bunker Falcone sono limitati a n. 55 (20 riservati ai colleghi della scuola) non è prevista prenotazione 



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20 ottobre 2022

❗UTILITA'❗ Riforma Cartabia: la tabella di riforma del codice penale e del codice di procedura penale

 




Senza pretesa di completezza né di precisione (rinviamo per il resto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale al link), riteniamo di pubblicare un'utile tabella con evidenziate, in rosso, le modifiche al codice penale e di procedura penale. Una sorta di testo a fronte.

A link la tabella


N.B. La tabella non contiene le norme transitorie che troverete pubblicate in Gazzetta Ufficiale (al link), art. 85 e seguenti d.lgs. 150/2022



Il periculum in mora va illustrato anche per la confisca obbligatoria. Le Sezioni semplici precisano la portata delle SS.UU. Ellade

 


 Con la sentenza n. 37727, la III sezione (rel. A. Aceto) si è pronunciata tanto su ricorso della Procura di Bergamo che sulla impugnazione degli indagati (sentenza al link).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame lombardo aveva accolto la prima istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per equivalente) di somme di denaro profitto dei delitti di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 74/2000. In particolare i giudici territoriali avevano ritenuto che il principio di diritto, affermato dalle SS.UU. Ellade (SS.UU. n. 36959/2021) in tema di illustrazione del periculum in mora con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., valesse anche per i casi in cui la misura cautelare sia finalizzata alla confisca obbligatoria di cui all’art. 12 bis d.lgs. 74/2000.  

Il Procuratore lombardo proponeva impugnazione, contestando il principio di diritto propugnato dal Tribunale del riesame, e contestualmente adottava un decreto di sequestro preventivo di urgenza, oggetto di convalida del Gip, il quale rendeva anche autonomo decreto di sequestro.

Il Tribunale, nuovamente adito dagli indagati, questa volta rigettava l’istanza di riesame, giacché, nel nuovo provvedimento, il Gip aveva adeguatamente illustrato le ragioni in fatto che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo.

Avverso la seconda decisione del Tribunale della cautela gli indagati interponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem cautelare.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte pubblica, per manifesta infondatezza. Al riguardo la Corte ha evidenziato, condividendo l’assunto del Tribunale del riesame, che il principio di diritto reso dalle SS.UU. Ellade è applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, quale che sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, misura di prevenzione).

Diversamente, la Corte ha accolto l’impugnazione della parte privata, rilevando che viola l’invocato principio del ne bis in idem cautelare il pubblico ministero che contestualmente impugni il provvedimento che annulli l’ordinanza cautelare e reiteri la domanda di sequestro nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti.        

   

 

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