Qualche giorno fa abbiamo pubblicato il contributo di Cataldo Intrieri sulla Riforma Cartabia con riferimento alle nuove frontiere della giustizia riparativa (link).
Intrieri replica a quanti (Mazza e Zilletti) criticano la decisione del legislatore di introdurre questa forma particolare di mediazione anche durante la fase della cognizione.
Si tratta di una critica che personalmente condivido e rispetto alla quale il caso in commento è la classica "rondine che non fa primavera".
La difesa aveva chiesto numerosi rinvii per munirsi della procura speciale al fine di far accedere l'imputato alla messa alla prova. Fallito il tentativo per irreperibilità dell'assistito, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato ed era stato designato un difensore ex officio.
Indi l'imputato era stato giudicato dal medesimo giudice che aveva concesso i rinvii al fine di ottenere il "beneficio" alternativo alla risoluzione della vicenda processuale.
Iniziato il processo - il cui esito, inutile nascondersi, appariva scontato e di segno negativo-, l'imputato è stato assolto dal tribunale di Trapani con il cpv. dell'art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto (sentenza al link).
Il caso deve farmi ricredere sulle critiche che Mazza e Zilletti muovono alla prossima Riforma dell'istituto (e che, come ho detto, condivido)? Non credo! Piuttosto segnalo che l'esito favorevole all'imputato è originato dal primato epistemologico del contraddittorio sulla prova: è stato durante il controesame del principale teste di accusa che il difensore è riuscito ad insinuare il dubbio che l'imputato fosse il responsabile del fatto che gli si addebitava.
Riflettano quanti hanno contribuito - e intendono portare a compimento l'opera -, alla demolizione del metodo epistemologico migliore che conosciamo.
Il processo è un luogo di conoscenza, non di irrogazione di sanzioni, ancorché negoziate, alternative o deflattive.
Scarica la sentenza n. 1283/2022 del Tribunale di Trapani al link.