Nel caso scrutinato dalla Corte (Cass. V sez. sent. n. 34790 Anno
2022, relatore E.M. Morosini) (sentenza
al link), il difensore del ricorrente lamentava che nel corso del giudizio
di appello cartolare la requisitoria scritta del Procuratore Generale era stata
rimessa ad una pec diversa dalla sua (più esattamente quella di un
omonimo).
A
fronte di tale censura, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
chiedeva l'inammissibilità dell'impugnazione, ma i Giudici di legittimità hanno
ritenuto che <<alla luce della ratio delle
norme che governano la materia, si versi in una ipotesi di nullità
di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla
inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (art.
178, lett. c, cod. proc. pen.) che si è prodotta nella fase del
"giudizio" di appello e che, pertanto, può
essere sollevata tempestivamente con il ricorso per cassazione ex art. 180 cod.
proc. pen.>>.
Con
riferimento alla tempestività dell'eccezione, non dedotta con le conclusioni
scritte rassegnate dalla difesa in sede di giudizio di appello, il
collegio di legittimità ha ritenuto che l'eccezione fosse dedotta nei termini
di legge, poiché <<non trova applicazione il disposto
dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.>>, non avendo la parte assistito
all'atto nullo.
Merita
peraltro rilevarsi che la pronuncia della V sezione dissente apertamente da
quella n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 resa dalla VI sezione, secondo
cui, invece, la nullità de qua deve proporsi <<nella
prima occasione utile offerta dal procedimento, secondo quanto prevede l'art.
182 c.p.p., comma 2>> e cioè in occasione della <<presentazione
delle conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato, che ben possono
essere rassegnate pur quando il Pubblico ministero ometta di formulare le
proprie (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175): con la
conseguenza che - a differenza di quanto ritenuto da Sez. 5, n. 20885 del 2021,
cit. - l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione deve ritenersi
tardiva>>.
Il
tema sullo sfondo del contrasto di giurisprudenza pare quello del significato
da attribuire, nel processo cartolare, alla locuzione "quando la
parte vi assiste", prevista dall'art. 182 c.p.p.. Se infatti per
"assistenza" all'atto viziato non può che intendersi la presenza
all'atto stesso, è senz'altro corretto il giudizio della V sezione. Lì dove
invece dovesse ritenersi che nel processo cartolare la nozione di cui trattasi sia integrata anche dalla
mera consapevolezza della mancata ricezione delle conclusioni scritte altrui, dovrebbe ritenersi fondato il diverso orientamento di legittimità.
Quale
che sia la soluzione corretta, il contrasto prima riportato è frutto di una
disciplina lacunosa del giudizio cartolare, introdotto dalla normativa
emergenziale, cui la riforma c.d. Cartabia ha posto rimedio, eliminando direttamente la trasmissione della requisitoria del P.G. alla difesa (cfr. art. 598 bis).