Nel caso scrutinato dalla Corte (Sez. 6 Num. 35223 Anno 2022, rel. E. Aprile), il ricorrente lamentava che la sua richiesta di remissione in termini per impugnare la sentenza passata in giudicato era stata decisa dal Giudice dell'esecuzione, in luogo della Corte d'appello cui l'istanza era diretta.
La Corte ha ritenuto fondato, in forza delle disposizioni dettate dall'art. 175, comma 4, e 670, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso, rammentando che <<in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione>> (sentenza al link)