Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.on la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.
Presidente: R.G. Bricchetti
Relatore: V. Di Nicola