La Sesta Sezione penale ha affermato che sussiste il legittimo impedimento a comparire all’udienza dell’imputato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia manifestato, in modo inequivoco, la volontà di non partecipare all’udienza, trattandosi di impedimento assoluto che non viene meno per la mancata espressa richiesta dell’interessato di autorizzazione a presenziare.