20 ottobre 2022

Il periculum in mora va illustrato anche per la confisca obbligatoria. Le Sezioni semplici precisano la portata delle SS.UU. Ellade

 


 Con la sentenza n. 37727, la III sezione (rel. A. Aceto) si è pronunciata tanto su ricorso della Procura di Bergamo che sulla impugnazione degli indagati (sentenza al link).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame lombardo aveva accolto la prima istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per equivalente) di somme di denaro profitto dei delitti di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 74/2000. In particolare i giudici territoriali avevano ritenuto che il principio di diritto, affermato dalle SS.UU. Ellade (SS.UU. n. 36959/2021) in tema di illustrazione del periculum in mora con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., valesse anche per i casi in cui la misura cautelare sia finalizzata alla confisca obbligatoria di cui all’art. 12 bis d.lgs. 74/2000.  

Il Procuratore lombardo proponeva impugnazione, contestando il principio di diritto propugnato dal Tribunale del riesame, e contestualmente adottava un decreto di sequestro preventivo di urgenza, oggetto di convalida del Gip, il quale rendeva anche autonomo decreto di sequestro.

Il Tribunale, nuovamente adito dagli indagati, questa volta rigettava l’istanza di riesame, giacché, nel nuovo provvedimento, il Gip aveva adeguatamente illustrato le ragioni in fatto che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo.

Avverso la seconda decisione del Tribunale della cautela gli indagati interponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem cautelare.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte pubblica, per manifesta infondatezza. Al riguardo la Corte ha evidenziato, condividendo l’assunto del Tribunale del riesame, che il principio di diritto reso dalle SS.UU. Ellade è applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, quale che sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, misura di prevenzione).

Diversamente, la Corte ha accolto l’impugnazione della parte privata, rilevando che viola l’invocato principio del ne bis in idem cautelare il pubblico ministero che contestualmente impugni il provvedimento che annulli l’ordinanza cautelare e reiteri la domanda di sequestro nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti.        

   

 

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