La Seconda Sezione penale, in tema di prescrizione, ha affermato che la sospensione del suo decorso, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, modificativa degli artt. 159, comma terzo-bis, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen., opera anche per i fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore di detta legge.
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