La Sesta Sezione penale, in tema di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato, ha affermato che il reato non si perfeziona allo spirare del termine indicato nell’intimazione che l’amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario, ma allorquando emerga, dalle caratteristiche del fatto, che è intervenuta l’inversione del titolo del possesso, ovvero che l’agente ha agito “uti dominus”.