La Sesta Sezione penale ha affermato che, in assenza di specifica normativa convenzionale o di diritto interno, il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per “uno stesso fatto” è applicabile anche al processo di estradizione per l’estero, in ragione del generale richiamo operato dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda).