Con la sentenza n.37672, la seconda sezione della Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un procuratore che, dopo aver appellato il provvedimento di diniego del GIP, lamentando <<l'omessa valutazione delle esigenze cautelari sotto il profilo di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod.proc.pen.>>, in sede di impugnazione per cassazione, abbandonava tale prospettiva per denunciare invece <<la omessa valutazione del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen.>> (sentenza al link)
La sentenza si segnala anche per un'interessante ricostruzione della applicabilità del principio della ragione più liquida in tema di impugnazioni cautelari. Invero, il Tribunale cautelare, investito dell'appello del Pm, aveva scrutinato esclusivamente l'aspetto delle esigenze cautelari, trascurando quello della gravità indiziaria, in applicazione del principio testè richiamato.
Tuttavia, i giudici nomofilattici, in premessa alla motivazione, hanno censurato la decisione, affermando che <<il Tribunale avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il Pubblico Ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari>> e ciò giacché <<va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati>>.