13 luglio 2023

È un Paese per vecchi

 



Cosa c’entra la parafrasi di un noto film con la faccenda telematica del processo penale?

Come sappiamo, dal 20 luglio, l’esercizio dei diritti di difesa dei cittadini presunti innocenti potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso il portale.

Con la sola eccezione dell’appello, che può essere stampato su carta, firmato dall’imputato e così depositato nella cancelleria del giudice che procede, tutto il resto (qui il decreto con l’elenco degli atti) dovrà “andare sul portale”. In molti casi la via del portale è l’unica possibile: liste dei testi e ricorsi per cassazione, ad esempio, che sono atti “esclusivi” del difensore.

Qualcuno, consapevole delle scadenze processuali nel periodo 20/31 luglio, e giustamente preoccupato dalle inefficienze del sistema (sia in termini di infrastrutture sia di capitale umano), ha prudentemente deciso di anticipare i tempi e ha chiesto di “accreditare” sul portale nomine che già sono in atti (in cartaceo). Lo ha fatto nell’unica maniera ad oggi possibile, cioè depositando sul portale e presso l’ufficio di Procura “titolare” del fascicolo la scansione della nomina già in atti e un “abilitante” (la sentenza di primo grado o di appello, ad esempio) con la causale: “DM 4 luglio 2023. Per allineamento dati portale non provvedendovi la pubblica amministrazione”.

In molti casi il deposito è stato accettato nonostante il fascicolo pendesse già in fase dibattimentale.

In altri casi il deposito è ancora in fase di verifica - da 7 giorni!- con la causale “verifiche in corso” (pare si tratti di calcoli algoritmici complicati che richiedono i massimi sistemi e le migliori intelligenze).

In un caso, il deposito è stato rifiutato con la causale “nomina già in atti”.

L’avvocato a fronte di quest’ultima articolata risposta degli uffici ha spiegato che si trattava di una ovvietà e che il deposito mirava solo ad “abilitarlo” ad operare sul portale “per” e “in” tempo, in vista delle scadenze processuali immediatamente prossime al 20 luglio, e per evitare i prevedibili crash di sistema che si verificheranno a quella data. 

Ma la determinazione dell’ufficio ha opposto e reiterato il diniego: la nomina è già in atti; il fascicolo pende nel grado di Cassazione; il deposito dovrà essere fatto dopo il 20 e accettato dalla cancelleria di quel “grado”. Tesi singolare, considerata l’unicità del portale. Ma tant’è!

La risposta - seppur apparentemente corretta - disvela le difficoltà ideologiche che ogni innovazione incontra in un paese fortemente sindacalizzato come il nostro.

In primo luogo, nulla impedisce di accettare la nomina già in atti per abilitare sul portale l’avvocato.

Poi, l’abilitazione sul portale dovrebbe esserci già, eseguita dal personale di cancelleria, e attraverso l’allineamento dei dati: il privato non è tenuto a sopperire alle inefficienze della p.a. ed a svolgere un compito che non gli appartiene, per giunta attendendo che l’essere umano a valle del portale “accetti” la nomina con il semplice gesto di un click sul mouse.

Infine, dietro questa resistenza e questa inutile vessazione ministeriale (sii tu, privato, ad accreditarti nuovamente e informaticamente) si nasconde la soluzione a tutti i problemi, che è tanto semplice quanto sconfortante (tanto più sconfortante se si considera che incide sui diritti di libertà e di difesa).

Pare infatti che il sicp, cioè il gestionale delle cancellerie, dialoghi con il portale del deposito atti penali, sicché se l’avvocato è stato nominato cartaceamente con nomina già caricata manualmente dal cancelliere sul sicp, in “automatico” dovrebbe essere abilitato sul portale.

Non sempre però. Anzi quasi mai, come ciascuno di noi può testimoniare. 

Molti cancellieri, nel tempo cartaceo, hanno infatti caricato solo alcuni dati (nome e cognome dell’avvocato), ma soprattutto non hanno caricato l’indispensabile codice fiscale, cioè la “chiave” del “dialogo informatico” tra sicp e pdp.

La riprova è che, come molti di noi hanno constatato, sul portale siamo abilitati ai fascicoli vecchissimi e ormai definiti ma non a quelli più recenti per i quali ci è chiesta la vessatoria pratica ministeriale del (ri)accredito informatico (sempre che venga accettato, ndr).

Venendo al caso del rifiuto di cui discutevano sopra (deposito sul portale rifiutato con la causale “nomina già in atti”) la soluzione è  semplicissima.

Infatti, a fronte del rifiuto opposto vi sarebbe la legittima impossibilità della cancelleria di accettare la nomina sul portale pena la duplicazione della nomina stessa sul sicp.

Ci rimane però un dubbio. 

Se invece di rispondere nel modo che abbiamo ricordato, arrovellarsi in riunioni, consultazioni, riflessioni su chi abbia la competenza ad accettare il deposito telematico, e studiare le norme, la cancelleria avesse semplicemente inserito al sicp il codice fiscale dell’avvocato la cui “nomina è già in atti”, il problema si sarebbe risolto! E se è così, cosa impedisce questa semplice operazione di buon senso?


12 luglio 2023

❌Attenzione! ❌ Pubblicato provvedimento specifiche tecniche deposito atti penali!





 

MASSIMA DIFFUSIONE 

❌Attenzione! L❌ Pubblicato provvedimento specifiche tecniche deposito atti penali!


Il provvedimento del direttore generale del DGSIA al link


Per gli avvocati segnaliamo l’art. 7  del provvedimento 

Pene sostitutive: protocollo di Marsala.



Dopo quelli di Milano, Napoli Nord e Torino (in questo caso "linee guida"), pubblichiamo anche il protocollo stilato in Marsala.

Il testo si segnala peraltro per la previsione di un meccanismo di opposizione concesso al difensore, evidentemente procuratore speciale, che abbia prestato il consenso ad una pena sostituiva diversa da quella applicata dal Giudice (protocollo al link). 

11 luglio 2023

Incostituzionale il divieto di comparazione


 


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Qui la sentenza 141/2023 integrale 

Il D.M. 4 luglio 2023 che impone l'obbligo del deposito telematico non è conforme a legge



 

Tra qualche giorno entrerà in vigore il D.M. del 04.07 con cui si prevede
che il deposito da parte dei difensori degli atti processuali penali 
avvenga esclusivamente  mediante  il  portale  del  processo  
penale telematico.
Le disposizioni ministeriali risultano adottate in violazione 
delle norme transitorie ex d.l. vo 150/22. 
 
Al riguardo va rammentato che a mente del D.M. <<il deposito da parte dei  
difensori  degli  atti  …, avviene  esclusivamente  mediante  il  portale  
del  processo  penale telematico  ai  sensi  dell'art.  87,  comma   6-ter,   
del  decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150>>. 
Tuttavia proprio il comma 6 ter dell’art. 87 d.l.vo cit. dispone che 
<<con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia  sono individuati 
gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico 
con le modalita' di cui al comma 6-bis>>.     

Dunque la fonte primaria ha concesso a quella secondaria di individuare ulteriori atti, rispetto a quelli per cui il deposito telematico era già obbligatorio, per i quali avrebbe potuto consentirsi il deposito telematico al portale.

Non è conforme a legge l’obbligo di deposito telematico.   

La conclusione testé prospettata è del resto coerente colla disposizione dell’art. 87 letta nel suo complesso.

Al riguardo deve ricordarsi che il sistema del processo telematico a regime sarà preceduto da un apposito regolamento ministeriale adottato previa interlocuzione, tra gli altri, con l’Avvocatura (“sentiti   il   Consiglio   superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense”) e che individui <<le tipologie  di  atti  per  cui  possano  essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione>> (cfr. art. 87 III co.).  

Sino a 15 giorni dopo l’adozione di tale regolamento continueranno  ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in  vigore  del decreto 150/22, tutta una serie di disposizioni che oggi sarebbero travolte dal D.M. (cfr. art. 87 IV co.)

Soltanto per fare qualche esempio si pensi all’art. 311 che consente il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione in materia cautelare piuttosto che all’art. 461 in tema di opposizione al decreto penale di condanna, lì dove invece a mente del D.M. del 04.07.2023 le facoltà concesse da tali disposizioni sarebbero poste nel nulla (cfr. n. 40 e 78 dell’elenco del D.M.).   

Al di là delle violazioni di legge, il D.M. sembra frutto di chiaro errore prospettico:

il potere consentito dal comma 6 ter dell’art. 87 è connesso ad una fase di mera transizione verso il portale telematico, lì dove invece il decreto pubblicato il 04 luglio è ispirato alla volontà di dar luogo ad una sistemazione definitiva della materia.

In sintesi, si tratta di un provvedimento non conforme né alla lettera, né alla ratio della legislazione primaria, rispetto al quale ci si deve interrogare se non vi siano spazi di impugnazione per la lesione degli interessi violati.

10 luglio 2023

Nuova banca dati


 


È operativa dal 26 giugno  l'attivazione della banca dati relativa ai “casi italiani” decisi dalla Corte di giustizia e dal Tribunale (o ancora pendenti) dal 2020 ad oggi 

Questo il sito: www.eurojusitalia.eu


07 luglio 2023

Reali – Provvedimento di “congelamento” emesso da Autorità giudiziaria estera ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 – Riconoscimento da parte del giudice italiano ed esecuzione in Italia con sequestro per equivalente – Richiesta dell’indagato di sostituzione dei beni immobili attinti dal vincolo con una somma di danaro – Competenza a decidere del giudice italiano ai sensi dell’art. 28 Regolamento citato – Esclusione – Ragioni.

 



La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui risulti emesso dall’Autorità giudiziaria straniera, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, un provvedimento di “congelamento” che, in esito al riconoscimento del giudice italiano, sia stato eseguito nel territorio nazionale mediante sequestro per equivalente, la competenza a decidere sulla richiesta dall’indagato di sostituzione dei beni immobili vincolati con una somma di danaro non appartiene al giudice italiano, venendo in rilievo una questione riguardante non già la gestione dei beni sottoposti a “congelamento”, rimessa ex art. 28 del citato Regolamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione, ma, piuttosto, il contenuto dell’originario provvedimento, incidente, in quanto tale, sulla sua efficacia.

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