03 ottobre 2023

❌Ultimissime❌ dalle SS.UU: non si tiene conto del maggior termine di prescrizione derivante dalla contestazione della recidiva effettuata dopo che sia maturata la prescrizione per il reato base

 


Questione controversa:

Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Soluzione:

Negativa




Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia penale (Luglio 2023)

 




RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(Luglio 2023)

Rel. n. 36/2023 ak link

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL’ESECUZIONE

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

30 settembre 2023

Nasce l’ “EPPO Academy” - di Gianluca PIPITONE*

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Il 27 settembre 2023 nasce l’ “EPPO Academy”. Sarà la Guardia di Finanza a coordinare -dal 2024- una prima serie di corsi, segnando così l’inizio del programma di formazione EPPO diretto a creare investigatori specializzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Gli agenti delle forze dell'ordine selezionati dei 22 Stati membri partecipanti avranno l'opportunità di comprendere meglio come il loro lavoro confluisca in un'indagine transnazionale condotta dall'EPPO acquisendo una visione più approfondita dei mezzi esistenti per l'acquisizione e l'analisi delle prove e per l'individuazione dei crimini che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

 

(Italia/Lussemburgo, 27 settembre 2023) – La Procura europea (EPPO) e la Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) hanno lanciato “EPPO Academy”, un programma di formazione su misura. Il Procuratore Capo Europeo, Laura Codruța Kävesi, e il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno firmato ieri un accordo di lavoro in tal senso.

Per fare la differenza in modo duraturo nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, la Procura europea ha bisogno di investigatori specializzati in tutti i 22 Stati membri.

Attualmente, nell’Unione Europea, c’è una generale mancanza di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari che colpiscono il bilancio dell’UE in particolare.

L’obiettivo dell’Accademia EPPO è offrire a qualsiasi funzionario delle forze dell’ordine che lavori su casi EPPO l’opportunità di imparare dai migliori in qualsiasi campo pertinente alla competenza dell’EPPO. Concretamente, nel 2024, proporrà una prima serie di corsi di formazione sotto gli auspici della Guardia di Finanza, rinomata a livello mondiale.

L’EPPO continuerà ad arricchire l’offerta di corsi di formazione nell’ambito dell’Accademia EPPO e sta esplorando ulteriori esigenze e possibilità con i partner pertinenti nell’UE e oltre.

 

* Gianluca Pipitone, laureato presso l’università Cattolica di Milano nel 2016 e poi l’abilitato all’esercizio della professione forense nel 2018, è un avvocato penalista del foro di Trapani, membro della Camera Penale di Trapani, Componente della Commissione dei diritti umani della medesima camera Penale, Componente di ECBA/EFCL (European Criminale Bar Association and European Fraud and compliance lawyers), responsabile del Gruppo 300 Amnesty International Italia Alcamo e Componente di “ADU” associazione di avvocati e giuristi per la promozione e la difesa dei diritti Fondamentali dell’Uomo, collabora con la Camera di Commercio Belgio-Italia di Bruxelles per la quale è stato coordinatore del primo corso sulla Procura Europea. 

29 settembre 2023

Giudizio di rinvio – Annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – Inutilizzabilità della prova – Possibilità per il giudice di rinvio di rinnovare la prova – Sussistenza – Fattispecie.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza od erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere a integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).

La sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 36766/2023 al link


28 settembre 2023

❌ CASO REGENI: LA CORTE ACCOGLIE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA❌


 Dopo esserci occupati delle ricadute della assenza di cooperazione tra gli Stati, profilatisi nel caso Regeni (nostro post al link), in materia di notifica e in attesa di pubblicare un post di approfondimento sulla pronuncia della Corte costituzionale, diamo conto  del comunicato stampa con cui il Giudice delle leggi rende noto di aver  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. (Comunicato al link)

Reato di falso informatico – Registro informatico – Natura di documento pubblico fidefaciente – Sussistenza.

 



Da un caso palermitano:

La Quinta Sezione penale ha affermato che, con riferimento al reato di cui all’art. 491-bis cod. pen., deve essere qualificato come documento pubblico con efficacia fidefaciente il registro informatico dell’università sul quale, all’esito di verifica effettuata da operatori individuati attraverso l’impiego di credenziali, vengano riversati i dati risultanti da statini e verbali di esami, al fine di produrre la documentazione attestante la carriera universitaria dello studente.

La sentenza Cas. pen., sez. V, n. 33285/2023 al link.


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