13 ottobre 2023

Vademecum della Corte in tema di retrodatazione dei termini di custodia.




La I sezione della Corte offre un quadro riassuntivo in materia di retrodatazione dei termini di custodia (sent. num. 38674/2023). 

Invero al giudice di legittimità era stata posta la questione della retrodatazione dei termini di custodia rilevando la connessione, in ragione del vincolo della continuazione, tra i reati oggetto della misura cautelare de qua con quelli in relazione ai quali era stata applicata una precedente misura, nonchè rilevando l' anteriorità dei reati della misura in esame rispetto a quelli per cui era stata applicata la prima ordinanza custodiale. 

Sul tema la Corte ha osservato che <<nell'interpretazione della norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen., la giurisprudenza (Sez. U, n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, Rv. 231058; Sez. U, n.14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911) ha distinto il caso in cui le ordinanze cautelari siano state emesse nel medesimo procedimento dal caso concernente ordinanze emesse in procedimenti distinti>>. 

Ciò posto, <<se le ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento, la retrodatazione dei termini della seconda ordinanza opera automaticamente se le ordinanze riguardano lo stesso fatto ovvero fatti diversi, connessi e commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza>>.  Diversamente, <<nel caso in cui le ordinanze riguardino fatti diversi e non connessi, la retrodatazione opera solo se le prove del secondo reato erano desumibili dagli atti acquisiti al momento della prima ordinanza>>.

 Nel caso in cui <<le ordinanze vengono emesse in diversi procedimenti e riguardano fatti diversi, la retrodatazione opera nel caso di fatti connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato, ovvero nel caso di fatti non connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero>>. 

 Dunque- ha sintetizzato la Corte- <<lo scrutinio giudiziale in ordine alla sussistenza, o meno, della fattispecie processuale della così detta retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare richiede la verifica se trattasi di ordinanze emesse nello stesso ovvero in procedimenti diversi; la relazione tra i reati in ordine ai quali sono stati emesse le ordinanze: se trattasi dello stesso fatto ovvero di fatti diversi, in rapporto di connessione, o meno; il momento in cui il compendio indiziario relativo al secondo reato era venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria>> (sentenza al link)

12 ottobre 2023

ESTORSIONE – Aggravata ex art. 416-bis cod. pen. Fattispecie di lieve entità introdotta con sentenza della Corte cost. n. 120 del 15 giugno 2023 – Compatibilità - Esclusione.

 



La Seconda sezione ha affermato che nel caso di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non trova applicazione la fattispecie attenuata della lieve entità del fatto, introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023, in relazione al delitto di estorsione.

La sentenza Cass. pen., sez. II. n. 32569/2023 al link 


11 ottobre 2023

Utilizzazione intercettazioni in procedimento diverso: il Gup di Palermo si pone in consapevole antitesi con la Cassazione



Dalla lettura della sentenza che si annota risulta che dalle captazioni autorizzate in un'indagine per omicidio emergevano occasionalmente delle condotte di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e favoreggiamento della prostituzione (art. 3 L. 75/1958). Di talché, in data successiva al 31.08.2020, si procedeva all'iscrizione in distinto procedimento di tali ulteriori ipotesi delittuose, non ricorrendo peraltro nessuna ipotesi di connessione tra il reato di omicidio e le altre fattispecie delittuose. 

In occasione dell’udienza preliminare taluni degli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato.

Si poneva all'evidenza il tema, ex art. 270 c.p.p., della utilizzabilità delle captazioni disposte nel procedimento per omicidio nel diverso giudizio.

Al riguardo giova anzitutto premettere che per il GUP palermitano la questione della utilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento <<può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di inutilizzabilità c.d. patologica>>, così come già sostenuto nelle richiamate sentenze di legittimità 28790/20 e 542/2016.

Ciò posto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affrontato la questione di quale versione dell'art. 270 c.p.p. regolasse la fattispecie. 

Invero il previgente testo della norma, a mente del quale <<i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza>>, è stato sostituito dal d.l. 161/2019, con il seguente: <<i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1>>.      

Tuttavia, la novella, giusta la previsione dell'art. 2 del citato d.l., si applica soltanto <<ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31.08.2020>>. Ma la norma non ha chiarito se la locuzione si riferisca ai procedimenti in cui è stata disposta l’attività di captazione o a quelli in cui si ponga la questione della utilizzabilità degli esiti della medesima.

Ora, nel caso di specie, il procedimento per omicidio era stato iscritto anteriormente a tale data, mentre il procedimento in cui si faceva questione della utilizzabilità delle captazioni era stata iscritto posteriormente.

Con due sentenze "gemelle" della quinta sezione (stese dal medesimo relatore, nel medesimo giorno) la Corte di legittimità ha ritenuto che il riferimento al 31.08.2020 valga rispetto alla iscrizione del procedimento nel cui ambito si intenda utilizzare la captazione (cfr. Cass. sez. V 20.07.2022, nn. 37169 e 37911).    

Il GUP tuttavia non ha condiviso tale arresto, ritenendo che l'espressione <<procedimenti penali iscritti successivamente al 31.08.2020>> si riferisca  alle indagini in cui le intercettazioni sono state disposte.

Pertanto nel caso di specie, la versione applicabile dell'art. 270 c.p.p. è quella anteriormente vigente, con la conseguenza che i risultati delle captazioni disposte per perseguire l'omicidio potevano essere utilizzate per scrutinare il delitto di prostituzione minorile, per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380, comma 2, lett. d c.p.p.), ma non quello di induzione alla prostituzione, per il quale non è prevista analoga misura precautelare.

In ogni caso, il Giudice territoriale ha ritenuto che, anche a volere accedere alla diversa opzione ermeneutica, le intercettazioni rimarrebbero comunque inutilizzabili per accertare il reato di induzione alla prostituzione.  

Invero, il GUP giungeva a tale soluzione prendendo nuovamente le distanze dalle citate sentenze gemelle. 

Gli arresti di legittimità ritengono che la locuzione <<per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1>> abbia esteso il catalogo di procedimenti diversi in cui sarebbe utilizzabile l'intercettazione, essendo sufficiente il ricorrere dell'uno o dell'altro requisito. 

Diversamente il giudice palermitano, attraverso una lettura centrata sulla ratio dell'art. 270 c.p.p., ha ritenuto che la novella abbia ridotto l'area di utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento, prevedendo il concorso dei due requisiti. Sulla scorta di tale lettura dell'art. 270 c.p.p., nel caso di specie nulla sarebbe cambiato, posto che il delitto di favoreggiamento della prostituzione rientra tra quelli previsti dall'art. 266 c.p.p., ma per il suo autore non previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (sentenza al link) 


10 ottobre 2023

Sospensione condizionale - Subordinazione al risarcimento del danno o alle restituzioni - Ammissibilità - Condizioni - Costituzione di parte civile - Necessità.

 


Le Sezioni Unite hanno affermato che “Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile".

Scarica la sentenza Cass, pen. SS.UU. n. 32939/2023 al link

09 ottobre 2023

Prescrizione: si procede con la proposta PITTALIS



Anche in vista dell'approssimarsi dell' esame assembleare, previsto per il 27 ottobre, la Commissione giustizia in sede referente ha approvato la proposta dei relatori - quorum Enrico Costa- di adottare quale testo base la proposta di legge C. 893 Pittalis. (verbale seduta del 28.09 al link)

Avevamo già dato conto della proposta Pittalis, con un post del 04 luglio scorso (vedi link), il testo si caratterizza per il superamento della improcedibilità, prevedendo che la prescrizione decorra pure per i giudizi di impugnazione, anche se per il giudizio di cassazione lo statuto materiale della inammissibilità l'ha già di fatto resa inoperante.

 

08 ottobre 2023

Realismo e paradosso, di Marco Siragusa - XIX Congresso di UCPI - Firenze 6/8 ottobre 2023 il testo dell’intervento congressuale del Presidente Marco Siragusa]













Realismo e paradosso 
[il testo dell’intervento congressuale del Presidente Marco Siragusa]


È realistico affermare che siamo all’ultimo miglio dal raggiungimento della nostra ragione sociale: la separazione delle magistrature (espressione più efficace di quella “delle carriere”).
Ci sono le condizioni politiche favorevoli (forse) come non mai.
C’è una proposta normativa.
C’è una consapevolezza dell’opinione pubblica che è il frutto di decenni di dibattiti.
È paradossale constatare che raggiungeremo l’obiettivo quando il processo accusatorio sarà già morto e sepolto. Oggi è un malato terminale.
L’intervento (chirurgico) sarà riuscito, ma il malato sarà morto...
La responsabilità non è nostra - o perlomeno non è soltanto nostra -, ma è bene che noi si guardi già alla prossima battaglia, a quella successiva alla separazione delle magistrature: ripristinare il processo accusatorio.
È realistico affermare che per centrare l’obiettivo, all’ultimo miglio, l’Unione abbia fatto una scelta matura: l’unità, senza un aperto confronto interno.
Per la prima volta dopo anni avremo un solo candidato da eleggere. A mia memoria non accade da decenni: Randazzo/Chiusano, Spigarelli/Battista, Migliucci/Scuto, Migliucci/Anetrini, Caiazza/Borzone.
È una scelta di pochi - che io condivido -, e troverà la ratifica di tanti. 
Ma è una scelta della quale occorre tenere conto per aver consapevolezza del futuro dell’Unione.
È paradossale che per centrare l’obiettivo che ci siano prefissi noi abbiamo perduto, per sempre, intelligenze e passioni disinteressate.
Abbiamo pagato un prezzo altissimo, esiziale, alla nostra causa.
Non farò i nomi, ma chiunque bazzichi in questa associazione da almeno qualche lustro ha in mente il nome di un collega - più o meno anziano nella militanza - che l’Unione ha perso e non ha più recuperato. 
La mia è una constatazione. 
Non è un giudizio di valore.
È la constatazione di chi può testimoniare dell’opera di ricucitura tentata da Caiazza e da D’Errico.
Non a caso ho detto che le scelte del passato - quelle precedenti al tentativo di ricucitura - sono state esiziali per l’Unione Statutaria.
Come correttamente sosteneva Giandomenico Caiazza: siamo ormai un’associazione diversa da quella del passato.
Sempre meno federalista e sempre più centralista.
Non è oggi tempo, perché altre sono le priorità, ma prima o poi chi ne avrà la voglia e la responsabilità dovrà farsi carico di adeguare lo Statuto formale a quello materiale.
Il realismo impone di affermare che per percorrere l’ultimo miglio occorre avere la consapevolezza della straordinaria difficoltà dell’obiettivo che centreremo: sottrarre potere politico a chi, la Magistratura, quel potere ha conquistato nel corso dei decenni, dal post fascismo ad oggi. E chiunque abbia letto Antonucci (La Repubblica Giudiziaria) sa cosa intendo.
Il paradosso è che la guerra “ad armi [im]pari” che abbiamo condotto sarà vinta ma ad un costo, per noi, elevatissimo.
Elevatissimo all’esterno, per la morte del processo accusatorio e l’espansione di “procedure altre” (i doppi e i tripli binari di accertamento).
Elevatissimo al nostro interno per le ragioni che ho ricordato.
È soprattutto di questo che dovrà occuparsi la prossima Giunta: evitare che l’ultimo miglio, diventi il miglio verde.
In bocca al lupo a Francesco Petrelli e ai Colleghi della sua Giunta

06 ottobre 2023

Tre anni di Foro e Giurisprudenza: 400.000 visualizzazioni e 1.000 contributi pubblicati. Lo strumento di aggiornamento, totalmente gratuito, della Camera Penale di Trapani. Auguri!

 




Foro e Giurisprudenza, il blog giuridico della Camera Penale di Trapani (link sito), compie tre anni.

Riteniamo di aver continuato il lavoro articolato ed eclettico, per come  preannunciato dal nome del nostro blog. 

Il lettore ha potuto confrontarsi con post di immediata utilità pratica, accanto a riflessioni de iure condendo, in particolare con riferimento al progetti di riforma c.d. Bonafede e poi a quello Cartabia, successivamente divenuto legge, ai quali è dedicata la pagina La Riforma del Processo Penale (link) e una sezione Il processo che verrà (link).

Nella pagina La Riforma del Processo penale abbiamo anche pubblicato il testo da noi edito che è scaricabile al link.

Nella pagina Utilità telematiche abbiamo invece raccolto tutto quel che necessita per il PPT e l'invio a mezzo per e molto altro ancora (al link).

Le nostre sezioni dedicate alle riforme hanno avuto il generoso contributo di decine di doctores del diritto penale e perfino l'insperata attenzione di chi in passato ha contributo alla stesura di altri progetti di legge. 

Inoltre abbiamo cercato di offrire ai lettori un coacervo di segnalazioni giurisprudenziali tanto di legittimità che di merito: per quest'ultime in particolare ci pare doveroso ringraziare i magistrati locali che ci hanno inviato apprezzabili provvedimenti (v. la sezione Giurisprudenza di Merito al link). 

Il blog, la cui creazione costituiva uno dei punti programmatici del Direttivo di CPTP eletto per il biennio 2020-2022, era inizialmente nato come un "contenitore" di raccolta giurisprudenziale proveniente dal distretto di Corte d'appello di Palermo. Nel tempo, tuttavia, s'è evoluto in qualcosa di più ampio e articolato. Abbiamo così "raccolto" anche la Giurisprudenza di Legittimità (link), creando una partizione per le Sezioni Unite (link) le cui sentenze abbiamo spesso pubblicato con immediatezza. Si sono poi aggiunte altre sezioni (Cedu ed Europa, Deontologia forense, Corte Costituzionale e altre).

Nel tempo, drammatico, della pandemia il blog si è rilevato uno strumento utilissimo per la raccolta della legislazione emergenziale, spesso confusionaria, come pure dei "protocolli" diramati in diversi circondari.

Abbiamo cercato di dare informazioni pratiche che, ancora oggi, rimangono attuali e utili per i professionisti del processo, ordinando i contributi in sezioni quali Istruzioni Pratiche (link) e PPT Processo Penale Telematico (link). Ne è nata una pagina Utilità telematiche, normativa, DGSIA e Manuale (link) dove, in modo ordinato, abbiamo raccolto i contributi e i documenti quotidianamente indispensabili per l'esercizio della professione telematica.

Il numero di visualizzazioni, prossimo a superare le 400.000, segnala un'attenzione che speriamo di potere ancora ripagare e che risulta confermata dal numero di Autori che hanno sin qui contribuito (100; potete leggere i loro nomi nella pagina dedicata al link).

La versatilità dello strumento ci ha consentito di dare le informazioni pubblicate con immediatezza sul canale telegram (link) dedicato al blog, attraverso i social e la newsletter alla quale è possibile iscriversi per ricevere via mail le pubblicazioni (nella versione desktop, l’utilità si trova in alto a sinistra).

Nei limiti delle possibilità di uno strumento di solidarietà tra operatori del diritto, totalmente gratuito, e che è animato dalle risorse di una piccola "redazione" - della quale fanno parte Daniele Livreri, Marco Siragusa, Fabrizio Guercio, Caterina  Brignone, Gianluca Francolini e Francesca Urbani -, abbiamo inoltre cercato di rendere agevole la consultazione attraverso link multimediali di rimbalzo ai documenti citati (sentenze, legislazione ed altro) ovvero mediante l'acquisizione domestica, sul drive del blog, dei documenti pubblicati in esclusiva. 

Nel tempo, abbiamo anche creato la sezione Foro (link), aperta al confronto tra le professionalità del mondo della giustizia e immaginata sul metodo dell'intervista, con domande e risposte. Abbiamo poi creato la sezione Opinioni e documenti (link), quella Misure di Prevenzione (link) e, di recente, anche la sezione Processo e Linguaggio (link).

L'impaginazione del blog, che è "vincolata" alla gratuità dello strumento, peraltro offerto all'attenzione dei lettori senza pubblicità, consente di mettere in evidenza (in calce alla pagina della versione desktop) solo i dieci contributi più letti di sempre. Tra questi, ci pare costituisca un segnale l'attenzione al documento (esclusivo) con il quale abbiamo analizzato il costo della giustizia e delle riparazioni per ingiusta detenzione nei vari distretti delle corti d'appello italiane (link) ma anche il contributo UTILITÀ DA CONSERVARE PER SOPRAVVIVERE IN AULA NEI PROSSIMI MESI - CARTABIA: vi aiutiamo noi. La nuova utilità di Foro e Giurisprudenza con tutte le norme di legge e i link utili (link).

Siamo onorati che al nostro piccolo "giocattolo" abbia inoltre contribuito la migliore Accademia penalistica e processualpenalistica italiana e, tra questi, un particolare ringraziamento lo dobbiamo ai professori emeriti di procedura penale Paolo Ferrua e Giorgio Spangher, sempre attenti a dare suggerimenti e contributi nonché a stimolare il dibattito con libertà e competenza; ci sono stati vicini ed hanno contribuito anche i docenti di procedura penale dell'Università di Palermo (Daniela Chinnici, Lucia Parlato, Annalisa Mangiaracina, Caterina Scaccianoce, Paola Maggio, Anna Maria Siagura) e per il diritto sostanziale il professore  Bartolomeo Romano.

Abbiamo sopra ricordato i numeri assoluti delle visualizzazioni che sono il frutto della competenza dei contributi degli Autori, oltre che della frequenza delle pubblicazioni che, a questo momento, sono di quasi 1.000 (una al giorno in media). Abbiamo ricevuto contatti da tutto il mondo con in testa certamente l'Italia, seguita dagli USA e dall'Irlanda. 




I dieci contributi (foto a seguire) più letti di sempre sono nella home page del sito



Alcuni dei nostri contributi sono stati ripresi da testate garantiste, al cui milieu ci sentiamo di appartenere (link).   

È evidente che questo blog ormai abbia acquisito una dimensione che trascende quella della Camera penale di Trapani, ed è in questa direzione che intendiamo proseguire. 

Auguri a Foro e Giurisprudenza!          


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