19 ottobre 2022

❗Riforma Cartabia: disciplina transitoria messa alla prova - ❗ ATTENZIONE ❗ al termine di decadenza



Com'è noto, la riforma ha ampliato il novero di reati suscettibili di estinzione attraverso la c.d. messa alla prova, attraverso l'ampliamento del catalogo di cui all'art. 550 c.p.p..

Gli scopi deflattivi che animano la riforma hanno indotto il legislatore ad introdurre una norma transitoria  con cui si prevede che le nuove norme operino anche per i processi in corsi, anche in appello. Ma quando va proposta la domanda ? 

Sembra di potere distinguere due situazioni: 

1)  NON vi è stata dichiarazione di apertura del dibattimento. In questo caso varrà il termine consueto di proposizione della domanda; 

2) è intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento. L'istanza andrà proposta, a pena di decadenza, alla prima udienza successiva alla entrata in vigore della riforma e comunque entro 45 gg. dall'entrata in vigore della stessa con deposito in cancelleria.  


Riportiamo infra per quanto di interesse, la norma in questione.      

Art. 90  Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. 

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 32 del presente decreto legislativo che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464 bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine. 3. Omissis

Viola la catena devolutiva il ricorso che deduca direttamente in Cassazione una specifica esigenza cautelare

 

 

Con la sentenza n.37672, la seconda sezione della Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un procuratore che, dopo aver appellato il provvedimento di diniego del GIP,  lamentando  <<l'omessa valutazione delle esigenze cautelari sotto il profilo di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod.proc.pen.>>, in sede di impugnazione per cassazione, abbandonava tale prospettiva per denunciare invece <<la omessa valutazione del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen.>> (sentenza al link) 

La sentenza si segnala anche per un'interessante ricostruzione della applicabilità del principio della ragione più liquida in tema di impugnazioni cautelari. Invero, il Tribunale cautelare, investito dell'appello del Pm, aveva scrutinato esclusivamente l'aspetto delle esigenze cautelari, trascurando quello della gravità indiziaria, in applicazione del principio testè richiamato.

Tuttavia, i giudici nomofilattici, in premessa alla motivazione, hanno censurato la decisione, affermando che <<il Tribunale avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il Pubblico Ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari>> e ciò giacché <<va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati>>.

    

18 ottobre 2022

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

 


Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

17 ottobre 2022

Dal 1 novembre cambia il processo. LA RIFORMA CARTABIA é PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE


Le riforme entreranno in vigore l’1 novembre 2022.


E' stato pubblicato nella edizione odierna della  G.U. (n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38), il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di  "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".


Inoltre sono stati pubblicati i seguenti Decreti legislativi:

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata;

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134

.comunicazione al link

E' legittimamente impedito l'imputato se non manifesta inequivocamente la volontà di non partecipare all'udienza

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che sussiste il legittimo impedimento a comparire all’udienza dell’imputato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia manifestato, in modo inequivoco, la volontà di non partecipare all’udienza, trattandosi di impedimento assoluto che non viene meno per la mancata espressa richiesta dell’interessato di autorizzazione a presenziare.


14 ottobre 2022

Sospensione – Applicabilità a fatti anteriori all’entrata in vigore della l. n. 67 del 2014 – Sussistenza.




La Seconda Sezione penale, in tema di prescrizione, ha affermato che la sospensione del suo decorso, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, modificativa degli artt. 159, comma terzo-bis, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen., opera anche per i fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore di detta legge.

Scarica la sentenza Cass. pen., sez. II, n. 34206/2022 al link

Presidente: G. Verga


Relatore: I. Pardo

13 ottobre 2022

Sospensione condizionale – Subordinazione all’obbligo risarcitorio – Termine per l’adempimento ex art. 165, comma sesto, cod. pen. – Fissazione del termine – Omissione – Conseguenze.

 



Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.on la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.

Presidente: R.G. Bricchetti

Relatore: V. Di Nicola
 


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