05 febbraio 2021

Quattro mesi di Foro e Giurisprudenza: i più letti di gennaio

Quarto mese di Foro e Giurisprudenza e oltre 46.000 contatti sul blog giuridico della Camera Penale di Trapani.

Pubblichiamo l'elenco dei dieci contributi più letti nel mese di gennaio con i link di collegamento. 

Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani









Patrocinio a spese dello Stato: adeguati i limiti di reddito




Il Ministero di giustizia ha aggiornato i limiti reddituali per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il limite è ora elevato a euro 11.756,78.

Consulta il decreto al ▶️ Link 

Decretano: 
 
  L'importo  indicato  nell'art.  76,  comma  1,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato  ad
euro 11.746,68. 
  Il presente decreto verra'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

04 febbraio 2021

❌Novità SIUS❌


Dall’1 febbraio è attivo in tutti i distretti di Corte d’Appello il  servizio di consultazione "SIUS-Avvocati".

I registri di sorveglianza sono consultabili da parte degli avvocati che risultino difensori dei soggetti iscritti nei predetti registri.

Istruzioni e indicazioni al 👉🏻 Link 

Tra moglie e marito ... quando la divulgazione di una presunta relazione extraconiugale diventa diffamazione aggravata - di Tommaso Gioia (*)

Riceviamo e pubblichiamo il contributo del Collega Tommaso Gioia del Foro di Brindisi



La diffamazione aggravata mediante l’utilizzo dei social network

La divulgazione di notizie riguardanti una presunta relazione extraconiugale configura, per la Suprema Corte di Cassazione, il reato di cui all’art. 595 c.p.
Con la sentenza n. 3204/2021, la quinta sezione penale della Suprema Corte, ha confermato quanto già stabilito dalle magistrature inferiori condannando definitivamente l’imputata per aver commesso il reato di diffamazione aggravata.
La vicenda trae origine da un (presunto) tradimento commesso da un marito in costanza di matrimonio
La moglie, venuta a conoscenza del fatto ha iniziato a diffondere, tramite l’utilizzo del social network facebook, notizie sulla relazione extra coniugale del marito. Nella diffusione di tali notizie, la moglie, si è lasciata andare anche a commenti offensivi nei confronti della presunta amante, definendola con epiteti offensivi “zoccola e rovina famiglie”, asserendo anche che l’ultimogenito sia nato da relazione extraconiugale dell’amante del marito.
Sia il giudice di prime cure, che quelli di secondo grado, hanno condannato la donna al pagamento di una multa pari ad € 1.500,00 e al risarcimento dei danni, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet.

Motivi dell’impugnazione
Rebus sic stantibus, il difensore della condannata, propone ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi:

1. Violazione e vizio di motivazione poiché al momento in cui la persona offesa è stata ascoltata, vi erano agli atti del fascicolo del dibattimento elementi da cui desumere che la condannata era altresì imputata in procedimenti connessi per il reato di stalking. Secondo la difesa, la Corte di Appello, con motivazione viziata non ha considerato l’esistenza di un collegamento probatorio rilevante ex art. art. 371 c.p.p.;

2. Violazione e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione;

3. Violazione e vizio di motivazione in relazione alla pena illegale inflitta, poiché superiore al massimo edittale previsto dalla legge che è pari ad € 1.032,00.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, ha rigettato i primi due motivi del ricorso ed ha accolto soltanto il terzo, per rideterminare il quantum della pena pecuniaria.

Con riguardo ai primi due motivi esposti dalla difesa, i giudici di legittimità ne hanno ritenuto la inammissibilità poiché la non utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa non è stata eccepita prima di procedere all’esame della stessa. L’eccezione è risultata altresì essere generica per non aver indicato il grado di incidenza sul “complesso corredo giudiziario”.

(*) Tommaso Goia: avvocato del foro di Brindisi e direttore del sito officeadvice.it

02 febbraio 2021

La relazione del Ministro sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 86, R.D. 30 gennaio 1941, n.12

E' stata diffusa la relazione del Ministro Bonafede sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020.

La relazione, com'è noto, non è stata approvata giusta le dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, prima dell'esame da parte del Parlamento della relazione.

Come tutti sanno, la relazione non sarebbe stata approvata. Da qui la crisi di governo.

La relazione al link


01 febbraio 2021

Il caso del cittadino Salvini e la testimonianza del cittadino Conte: è "normale" che il giudice rilasci dichiarazioni a seguito di una testimonianza? - di Daniele Livreri

In questo blog non siamo certo inclini ad occuparci di condotte dei singoli attori del mondo della Giustizia. Tuttavia vi sono casi in cui i comportamenti possono lasciar trasparire un "comune sentire" ed allora merita la pena spendere qualche riflessione su quelle condotte. 

Il 28 gennaio ho letto degli articoli di stampa che riportavano alcune frasi del giudice innanzi al quale si celebra l'udienza preliminare a carico di un noto politico: si trattava di dichiarazioni rilasciate a margine dell'assunzione di prove. La circostanza mi è apparsa sorprendente ed istintivamente l'ho ascritta ad una qualche cattiva percezione dei giornalisti, così sono andato a dormire nella convinzione che sarebbe seguita una rituale smentita. 

Sennonché l'indomani taluni giornali hanno pubblicato non soltanto le frasi propalate dal Giudice, ma anche le immagini inerenti quelle dichiarazioni, così mi sono arreso all'evidenza: un giudice, all'esito dell'audizione di un cittadino, ha risposto, per almeno tre minuti, alle domande poste dai giornalisti, propalando le sue valutazioni in ordine alle impressioni suscitategli dal teste, sulla qualità della testimonianza ("ottima") e su quella di talune domande ("estremamente generiche"), nonché sugli elementi offerti dalla persona udita (ad esempio "sulla ricollocazione dei migranti"). Il Giudice ha pure concesso taluni riferimenti a ciò che c'è nelle "carte" processuali, nonché sui temi da verificare, declinando però l'invito a rispondere della ricorrenza di elementi di responsabilità penale. 

Non mi pare che la ricorrenza ex se di tali esternazioni abbia suscitato alcun interrogativo in ordine al riserbo mantenuto dal giudice, mi pare piuttosto che si registrino interpretazioni sul significato di quanto dichiarato dal magistrato.  Ed allora mi chiedo, non senza stupore, se nel nostro "comune sentire" è normale che un giudice esterni delle valutazioni in ordine ai suoi atti istruttori?  

Ascolta l'intervista dal sito de Il Fatto quotidiano al link

Ultima pubblicazione

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

  La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tem...

I più letti di sempre